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IL PATRIMONIO DI CASSA FORENSE POLIZZA LONG TERM CARE POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% AUT. GIPA/C/PD/I7/2012 - CONTIENE I.P. RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA MAGGIO-AGOSTO 2017 2 ELEZIONI FORENSI

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SOMMARIO

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EDITORIALE

98 Il progetto “WISE” ....................................................................... di Nunzio Luciano

PREVIDENZA

99 Il patrimonio di Cassa Forense: cos'è, a cosa serve, chi lo controlla ........................................... di Nicolino Zaffina

103 Bilancio di esercizio 2016 .......................................................... di Cinzia Carissimi

113 Convention Cassa Forense ........................................................... di Laura Jannotta

115 La polizza Long Term Care: funzione e finalità ........................................................................ di Salvatore Spano

118 Le agevolazioni “previdenziali” degli avvocati ................ di Divinangelo D'Alesio

121 Il potere delle Casse di accertare autonomamente il requisito della regolare iscrizione all’Albo .......................................................... di Luisa Surdi

125 Inadempienze cotributive e riflessi pensionistici ................. di Leonardo Carbone

127 Banca dati Giuridica della Cassa Forense ................................. di Roberto Uzzau

129 La prima scadenza del mod. 5/2017: il versamento di luglio e…. non solo! ......................................... di Paola Ilarioni

131 Riflessioni sul Jobs Act Autonomi .................. di Giovanna Fantini e Bina Valentini

134 Il rapporto CENSIS sull’Avvocatura .................................................... di Dario Lolli

139 La giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni pubbliche: un ostacolo nel processo di armonizzazione? ................. di Pasquale Passalacqua

AVVOCATURA

142 Come scegliere la polizza professionale (obbligatoria dall’11 ottobre 2017) ................................... di Immacolata Troianiello

147 Elezioni forensi: nuove istruzioni per l’uso ................................... di Manuela Bacci

151 Il nuovo tirocinio forense ................................................................ di Donatella Cerè

154 L’assegno di divorzio nei nuovi scenari giurisprudenziali .................................................................. di Ida Grimaldi

159 La scomparsa della potestà e la responsabilità genitoriale: analisi e ricadute sul sistema .............................. di Lorena Ambrosini

164 Le competenze dell’avvocato per l’atto di precetto ................................................................. di Leonardo Carbone

167 La… riflessione della Suprema Corte sulla società tra avvocati .............................. di Marcello Bella e Ludovica Dickmann

169 Il rent to buy o meglio… “I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” .............. di Maria Luisa Cenni

173 Il diritto all’oblio: genesi ed evoluzione di un istituto ancora in attesa di una puntuale codificazione normativa ................... di Andrea Orefice

178 Il rapporto dell’avvocato con il proprio assistito: obbligo di suggerire sempre soluzioni lecite ................. di Marcello Bella e Sabrina Salvati

GIURISPRUDENZA

180 Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 22 Maggio 2017, n. 4805 ................................ di Marcello Bella e Ludovica Dickmann

185 Corte D’Appello di Roma, Sezione Lavoro 18 Aprile 2017, N. 539 .................................... di Marcello Bella e Serena Mantegna

RECENSIONI

191 Maurizio Sala, Il processo telematico. Tipi e differenze, Giappichelli editore, 2017 ............................................ a cura di Leonardo Carbone

(maggio-agosto)

Comitato di Redazione“La Previdenza Forense”

Presidente:Avv. Nunzio Luciano

Direttore Onorario:Avv. Dario Donella

Direttore Responsabile:Avv. Leonardo Carbone

Consiglieri di rappresentanza:Avv. Giuseppe La Rosa Monaco

Avv. Immacolata Troianiello

Componenti:Avv. Manuela BacciAvv. Donatella CerèAvv. Divinangelo D’AlesioAvv. Michelina GrilloAvv. Ida GrimaldiAvv. Dario LolliAvv. Domenico MonterisiAvv. Beniamino PalamoneAvv. Salvatore SpanoAvv. Valeriano Vasarri

Direzione e Redazione:Via Ennio Quirino Visconti, 8

00193 Roma

tel. 06/36205665 fax 06/36212901

Editore:Cassa Nazionale di Previdenzae Assistenza Forense

Via Ennio Quirino Visconti, 800193 Roma

Segreteria del Comitatodi Redazione:Dott.ssa Franca Martellonetel. 06 36205271

Registrazione del Tribunale di Roma 18.4.1978 n. 17230Tiratura 66.000 copieISSN 1827-7373

Pubblicitàa cura di Cassa Forense

Stampa Arti Grafiche Boccia S.p.A Via Tiberio Claudio Felice, 7

84131 Salerno

Numero chiuso in redazione il mese di

settembre 2017

Finito di stampare il mese di settembre 2017

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione

in Abbonamento postale - 70%

Aut. GIPA/C/PD/i7/2012

In copertina:

Basilica Minore dell'Addolorata di

Castelpetroso (IS)

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LA PREVIDENZA FORENSE

Sinergia è la parola d’ordine in Adepp, l’Associazionedegli Enti Previdenziali Privatizzati. Le Casse unendo leproprie forze e confrontandosi sulle migliori pratichepossono ottimizzare e rendere più efficaci le diverse at-tività. Da questo convincimento è nato il progetto WISE (ilcorrispettivo in inglese di “saggio”) acronimo che miraa creare raccordi funzionali tra le Casse per ottenere eco-nomie di scala e valorizzare i risultati nell’ambito diquattro settori di attività: welfare, investimenti, servizied europa.Le Casse previdenziali dei liberi professionisti devonoessere in linea con i tempi e con le mutate esigenze dellerispettive categorie professionali. Al fine di scongiurareflessioni nei flussi contributivi e garantire le prestazioniprevidenziali delle future generazioni le Casse sono chia-mate ad intervenire con iniziative a sostegno dell’attivitàlavorativa degli iscritti, penalizzati dalla crisi economica.Il sistema di welfare delle Casse dei liberi professionistisi è evoluto nel tempo, passando dall’assistenza tradi-zionale ad un sistema più moderno ed articolato di wel-fare strategico, finalizzato a facilitare l’esercizio dell’atti-vità professionale con misure a sostegno della famiglia,della salute e del lavoro.Confrontando e mettendo in comune i sistemi di welfareprofessionale delle varie Casse, ciascuna può sceglierele soluzioni più adatte alle esigenze dei propri iscritti ealle condizioni migliori. Al passo con i tempi, per esempio, il nuovo Regolamen-to per l’Assistenza della Cassa Forense prevede una seriedi misure che replicano la logica di Wise. Mi riferisco aprovvidenze per gli avvocati in difficoltà economica eper i loro familiari, trattamenti a favore di pensionaticancellati dagli Albi ultraottantenni o ultrasettantenniinvalidi civili, assistenza indennitaria, prestazioni perspese funerarie e altre prestazioni a sostegno della fami-glia, della salute e a sostegno della professione. CassaForense ha previsto anche misure a favore dei giovaniiscritti, tra cui agevolazioni per l’accesso al credito fina-lizzato all’avviamento dello studio professionale o per lacostituzione di nuovi studi associati o società tra profes-sionisti, organizzazione di corsi qualificanti, borse distudio per l’acquisizione del titolo di specialista, di cas-sazionista e per l’acquisizione di specifiche competenze

professionali. Tornando al progetto Wise e considerando la secondalettera la “i” di “investimenti”, la sinergia, da intendersinon come scelta obbligata, può comportare migliori op-portunità e potenziare i risultati finora conseguiti. Granparte degli investimenti delle Casse si orientano in dire-zione di settori fondamentali per il sostegno del “SistemaPaese” e per il rilancio dell’economia. Anche Cassa fo-rense sta facendo la sua parte per assicurare questoobiettivo di fondo. Nel campo dei servizi le Casse, pur essendo diverse traloro così come lo sono le differenti categorie degli iscrit-ti, hanno molte attività comuni, che possono gestire inmaniera sinergica e condivisa. È nata così la piattaformatelematica per l’affidamento di lavori, forniture e servizisotto soglia: una centrale unica di acquisti alle quale leCasse possono aderire se vogliono, al fine di conseguirevantaggi in termini di abbattimento dei costi e miglio-ramento dei servizi. Anche in relazione alla lettera “s” di“servizi”, l’Ente di previdenza ed assistenza degli avvo-cati italiani sta facendo con convinzione la sua parte. In Europa le libere professioni sono considerate, a ra-gione, uno straordinario volano per l’economia perchéproducono reddito e creano occupazione. L’Unione Eu-ropea intende sostenerle attraverso i finanziamenti eu-ropei, al pari delle PMI. Dopo una lunga e difficile battaglia, la possibilità per iliberi professionisti di accedere ai programmi finanziatidal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Svi-luppo Regionale è stata riconosciuta e formalizzata an-che in ambito nazionale con la Legge di Stabilità 2016.Cassa forense si è battuta molto perché questo risultatofosse raggiunto, considerando la lettera “e” di “europa”elemento di assoluta centralità. È necessario rendere sempre più fruibile questa possibi-lità per i professionisti, svolgendo un ruolo attivo di in-formazione e formazione per agevolare la loro partecipa-zione ai bandi per l’utilizzo dei fondi europei e dialogarecon le istituzioni affinché nella scelta delle opportunitàdi finanziamento esse tengano conto anche delle effet-tive esigenze dei liberi professionisti.Si chiama Wise, ma si pronuncia Adepp.

Il progetto “WISE”

di Nunzio Luciano

EDITO

RIALE

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Il patrimonio di Cassa Forense:cos’è, a cosa serve, chi lo controlla

di Nicolino Zaffina

Dall’analisi dei bilanci di Cassa Forense si evince unacostante crescita del patrimonio netto che, al 31.12.2016, ha addirittura superato i dieci miliardi di euro.Ma cosa è, a cosa serve, e soprattutto chi controlla que-sta enorme massa di risparmio previdenziale, frutto deisacrifici d’intere generazioni di avvocati?Su Wikipedia si trova una definizione bellissima di pa-trimonio, dal latino patrimonium, derivato da pater(padre) e munus (compito), con due possibili chiavi dilettura: “compito del padre” o “cose appartenenti alpadre”. Entrambe le letture ci fan comprendere come ilpatrimonio sia qualcosa di prezioso, da amministrare epreservare con cura proprio perché salda fra loro le ge-nerazioni che si susseguono, di padre in figlio.Nello specifico di un Ente previdenziale il patrimonioin generale rappresenta il grado di capitalizzazione delsistema, da equiparare al grado di copertura, ossia alrapporto tra il patrimonio netto accumulato e la spesaprevista per far fronte al pagamento delle pensioni fu-ture. Semplificando può dirsi che il grado di coperturaci permette di valutare l’efficienza del sistema previden-ziale adottato, come se, per un’automobile, si valuti lasua efficienza considerando i chilometri che potrà an-cora percorrere senza mai sostituire pezzi del motore edella carrozzeria, avendo cura di far rifornimento (nel-l’esempio il patrimonio è l’automobile, i contributi degliiscritti sono il carburante di cui l’automobile ha bisognoper muoversi).Il patrimonio è un valore tangibile e monitorabile, chepuò essere apprezzato in termini di “patrimonio netto”e di “patrimonio finanziario”. Il patrimonio nettoesprime la consistenza dell’Ente, ossia l’insieme di tuttii beni (c.d. asset) di cui l’Ente dispone, dedotta ogniforma di passività reale (ad esempio verso fornitori) opotenziale (ad esempio fondi accantonati). Contabil-mente esprime la differenza tra i valori “attività” e “pas-sività” e, in buona sostanza, misura l’accumulo dell’Enteper garantire il futuro. Il patrimonio netto è un valoresintetico, che tutti possono verificare; il dato è facil-mente reperibile sul sito di Cassa Forense, ove sonopubblicati i bilanci consuntivi (l’ultimo espone il patri-monio netto al 31.12.2016).Il grafico che segue ci indica il suo ammontare e com’ècomposto:

L’avanzo d’esercizio può essere definito come il maggiorpatrimonio generato dalla gestione dell’anno, nello spe-cifico dell’esempio nel 2016, mentre gli avanzi portati anuovo costituiscono la somma degli avanzi di tutti gliesercizi precedenti, in esubero rispetto alla riserva legaleche, invece, è la riserva tecnica adeguata ogni anno infunzione delle cinque annualità delle pensioni in esserenell’esercizio in chiusura.In realtà la riserva legale, introdotta dal legislatore nel1994, come peraltro chiarito dalla legge finanziaria del1998, sarebbe pari a cinque annualità delle pensioni inessere nell’anno d’introduzione dell’obbligo e, quindi,di circa 800.000 milioni (questo era l’onere al 1994 perfar fronte a cinque annualità del tempo). Cassa Forense,così come altri enti previdenziali privatizzati, ha pru-denzialmente ritenuto di adeguare la riserva legale allaspesa per le pensioni correnti, sicché tale voce ammontaoggi a quasi 4 milioni di euro (in luogo degli 800 milionicui sarebbe obbligata per legge).Le altre riserve sono invece forme non obbligatorie diaccantonamento, che l’Ente ha deciso volontariamentedi costituire a ulteriore protezione delle pensioni future;in tale voce sono ad esempio confluite le plusvalenzesugli immobili maturate nel corso degli anni che, anzi-ché essere inserite negli avanzi di esercizio degli anni incui si sono realizzate, sono state accantonate andandoad incrementare direttamente il patrimonio.Il grafico che segue ci mostra come il patrimonio netto,per effetto della riforma previdenziale del 2010, sia cre-sciuto in maniera vertiginosa ed esponenziale nel corsodegli ultimi anni.

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

Il patrimonio per un Ente come Cassa Forense è rispar-mio previdenziale, in altre parole quote di reddito chel’avvocato versa a Cassa Forense durante la vita lavora-tiva affinché siano valorizzate per essere restituite moltianni dopo, sotto forma di pensione, quando l’avvocatocesserà la sua attività.Ciò significa che il patrimonio accumulato sotto formad’investimenti va bilanciato e tenuto in costante rap-porto con le uscite per le prestazioni previdenziali, se-condo i flussi entrate degli iscritti ed uscite per pensioni.Si tenga presente che Cassa Forense è in una fase di “ac-cumulo”, il che significa che, al 31.12.2016, gli iscrittiche versano contributi sono pari a 239.848 (di cui13.086 pensionati attivi), mentre i pensionati sono paria 27.988: il patrimonio accumulato in questi anni ser-virà a garantire la gestione futura, quando il rapportoiscritti/pensionati non sarà più così virtuoso.Il bilanciamento si ottiene attraverso il metodo c.d. ALM(Asset Liability Management), che consente un costantecontrollo e monitoraggio dello stato di equilibrio tra “at-tivo patrimoniale” e “debito previdenziale” (a dodicimesi, a trenta e a cinquant’anni). È evidente che Cassa Forense non può permettersi disbagliare nella gestione del patrimonio: un errore diquesto tipo ruberebbe il futuro agli avvocati nel mo-mento più delicato, quello della pensione. Per evitareerrori ci si deve dunque dotare di tutti gli strumenti pos-sibili per la corretta gestione del patrimonio, analizzan-dolo costantemente non soltanto in chiave contabile maanche finanziaria.L’analisi contabile, per tornare all’esempio dell’autovet-

tura, è una specie di cruscotto a tutto campo, dotato diuna serie di spie luminose che ci indicano tutte le areetipiche della gestione dell’Ente (spesa previdenziale, perl’assistenza, entrate contributive, flussi d’iscritti etc.): sesi accende una spia vuol dire che c’è qualcosa che nonva, bisogna intervenire. L’analisi finanziaria invece, sem-pre per rimanere nell’esempio automobilistico, è unasorta di navigatore satellitare che ci consente di cono-scere se la strada che stiamo percorrendo è la migliorepossibile, se consumiamo meno benzina e, quindi, pos-siamo arrivare più lontano. Da qui la necessità di moni-torare costantemente il patrimonio finanziario di CassaForense che, al 31.12.2016, era così composto:

Le varie asset sono di facile comprensione. Una parolain più, invece, per la voce “altro” che include investi-menti non tipicamente riconducibili nelle asset class“tradizionali” (obbligazionario, azionario etc.), quali adesempio gli investimenti in CDP reti (proprietaria diSnam Rete Gas e Terna Italgas), nel Fondo Italiano perle Infrastrutture F2I (che investe nel settore trasporti,reti di distribuzione energia e servizi pubblici) o neifondi di private equity, quali Clessidra (che è il princi-pale equity italiano, con circa 600 milioni di raccolta einveste in aziende italiane di medie dimensioni).Per gestire al meglio questo grande patrimonio occorrerispettare alcune regole di base che Cassa Forense si èdata e che possono essere così riassunte:- Prudenza;- Copertura dei rischi del debito previdenziale;- Rendimento compatibile con un livello di rischio ac-

cettabile per un Ente previdenziale;- Diversificazione geografica degli investimenti, privile-

giando il nostro Paese e l’Europa.Attualmente il patrimonio di Cassa Forense è costituito:- per il 70% circa da investimenti c.d. “core”, ossia strut-

turali e funzionali alla copertura del rischio del passivo

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Il patrimonio di Cassa Forense:cos’è, a cosa serve, chi lo controlla

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101previdenziale (ad esempio, per un Ente previdenziale,uno dei principali rischi è quello legato all’inflazione,cui sono agganciate le rivalutazioni delle pensioni);

- per il 30% circa da investimenti c.d. “satellite”, chehanno un po’ più di rischio e, quindi, consentono direalizzare un maggior rendimento.

Oltre 5 miliardi di euro, il 56% circa del totale degli in-vestimenti, sono concentrati “nel” e “per” il nostro Paese,per sostenerne la ripresa economica. Tra i principali in-vestimenti di Cassa Forense nella c.d. economia realevanno ricordati quelli in Banca d’Italia, AssicurazioniGenerali, F2I – Fondi Italiani per le Infrastrutture, Me-diobanca, Enel, Poste Italiane, CDP Reti, Terna, Snam,Eni, Unicredit e tanti altri.Cassa Forense sostiene dunque l’Azienda Italia, senzatacere che, nel solo anno 2016, ha versato all’Erario oltre44 milioni di euro per imposte e tasse.Veramente complesso, ma direi anche opportunamentearticolato, è poi il processo di pianificazione della for-mazione delle scelte d’investimento, che parte dall’ag-giornamento periodico del modello ALM. Alla base di tutto vi è la formazione dell’Asset Allocation,ossia una sorta di piano di composizione ottimale degliinvestimenti divisi per tipologia (liquidità, obbligazioni,azioni, etc.), in modo di assicurare il massimo rendi-mento con il minimo rischio assumibile (il rischio finan-ziario dei mercati ovviamente non si può eliminareperché non dipende dall’Ente, si può però controllare egestire distribuendo opportunamente gli investimentinelle varie tipologie citate). Ogni tipologia, chiamata tec-nicamente “asset class”, viene poi al proprio internocombinata in modo ottimale, per minimizzare il rischio.E così’, se si decide di investire una percentuale del pa-trimonio ad esempio sul mercato azionario, non si de-stinerà l’intera somma a un’unica azione o ad un unicosettore industriale, né ad una sola area geografica, ma sicreerà un mix opportunamente diversificato, in modotale che, se un’azione o un settore o un’aerea geograficasarà in perdita, ve ne saranno altre che, all’interno dellostesso mix, avranno un andamento opposto ovvero inutile, cosicché il rischio risulterà bilanciato o, comun-que, attenuato.La proposta di Asset Allocation, predisposta sulla basedelle indicazioni dell’Advisor esterno in funzione del-

l’aggiornamento del modello ALM e corredata dalle os-servazioni degli uffici interni, è poi esaminata dal Con-siglio di Amministrazione, che può approvarla e/omodificarla anche sulla base delle eventuali osservazionipervenute dalla Commissione Bilanci e Patrimoniodell’Ente (composta di delegati di Cassa Forense estraneial CDA). La delibera approvata dal CDA sull’Asset Allocation,nella sua versione finale, viene poi rianalizzata dallaCommissione Bilanci e Patrimonio e, previa discussione,approvata dal Comitato dei Delegati, che è l’organo po-litico-normativo della Fondazione.Premesso che il controllo di “indirizzo strategico” com-pete alla Commissione Bilanci e Patrimonio, va dettoche il controllo tecnico è estremamente articolato e com-plesso ed, a livello “interno”, è esercitato dal CollegioSindacale, composto di cinque membri, di cui tre di no-mina ministeriale (da parte dei Ministri dell’Economia,del Welfare e della Giustizia).A livello “esterno” intervengono:• la società di revisione; • la Corte dei Conti; • la Commissione Bicamerale di Controllo sugli enti pre-

videnziali privatizzati; • la Covip (Autorità amministrava indipendente che,

nell’interesse degli aderenti, ha il compito di vigilaresul buon funzionamento del sistema dei fondi pen-sioni, obbligatori e non);

• l’ANAC (Autorità amministrativa indipendente che hail compito di prevenire la corruzione nell’ambito dellapubblica amministrazione, nelle società partecipate econtrollate).

La complessità dell’intero percorso fa si che il “patrimo-nium” degli avvocati italiani, oltre ad essere in costantee progressiva crescita, assicura anche un buon rendi-mento considerato il livello di rischio assumibile, poi-ché, come premesso, per un ente “previdenziale” la ge-stione prudenziale è dominante rispetto a forme specu-lative che, necessariamente, associano ad un rendimentomaggiore un alto livello di rischio. Il rendimento finanziario netto conseguito nell’ultimoesercizio, chiuso al 31.12.2016, è risultato pari all’1,9%;compito degli amministratori dell’Ente sarà dunquesempre più quello di predisporre tutti gli strumenti e le

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

best practices necessarie a garantire una gestione ocu-lata, attenta e virtuosa dei risparmi degli avvocati ita-liani.Potrebbe venire il dubbio che una simile organizzazionecomplessa rappresenti un costo elevato per l’iscritto; inrealtà per la copertura di ogni attività svolta dall’entenell’interesse dell’iscritto (dall’assistenza alla pensione,fin anche alla gestione del patrimonio) il costo giorna-liero pro-capite è davvero esiguo:

Infatti, interesse del management è stato lavorare sullacostante riduzione del costo giornaliero, passato da 0,50euro del 2010 a 0,31 euro pro-capite per l’anno 2016,nonostante l’aumento della mole e numero delle attività.Al raggiungimento di tali importanti risultati gestionalihanno contribuito in maniera significativa, oltre che lacostante attenzione degli amministratori, anche se nonsoprattutto l’abnegazione della forza lavoro “interna”, ri-masta pressoché costante nel tempo ed assestatasi alle270 unità circa, nonostante la crescita esponenziale delnumero degli iscritti che, comprendendovi anche i pen-sionati ancora iscritti agli Albi, sfiora ornai le 240.000unità.Cassa Forense è ormai una realtà solida, cresciuta e con-solidatasi negli anni con il contributo d’intere genera-zioni di avvocati; una categoria che anche attraverso ilproprio ente previdenziale esprime la sua rilevanza nellarealtà economica e sociale del nostro Paese.

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103“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tec-nologia diventano per tutti” sosteneva Henry Ford impren-ditore statunitense e fondatore della Ford Motor Com-pany e questo può avvenire solo quando l’azienda puòcontare sulla sua solidità.

Il bilancio 2016 conferma la solidità dell’Ente e la vogliadi intercettare e soddisfare i mutati bisogni dell’Avvoca-tura in termini di Welfare attivo e di sostegno alla pro-fessione oltre che, ovviamente, garantire la copertura delsistema pensionistico.L’oculata gestione economico finanziaria dell’Ente haconfermato il trend positivo dell’avanzo attestatosi a cir-ca un miliardo di euro per quanto, vada precisato che,135 milioni di ricavi sono conseguenti all’annullamentodel Fondo Straordinario di intervento in applicazionedel nuovo regolamento dell’assistenza.L’obiettivo dell’attuale Top Management dell’Ente è sem-pre stato quello di ottimizzare la gestione per arrivare apoter disporre di maggior risorse da destinare allo svi-luppo di un nuovo paradigma di welfare. Infatti, comepremesso, l’esigenza di essere sempre più a supportoall’Avvocatura non solo in termini previdenziali ma an-che assistenziali ha coinvolto tutti gli Organi dell’Entenel primo anno di attuazione del nuovo Regolamentoper l’Assistenza, il che ha consentito di avere a disposi-zione lo strumento tecnico per supportare gli Avvocatisia a livello di Welfare attivo che di sostegno alla profes-sione. La spesa complessivamente impegnata per istitutiriconducibili al Nuovo Regolamento dell’Assistenza, nelcorso del 2016, è stata di oltre 41 milioni di euro controi 28 milioni dell’anno precedente, le voci che hannomaggiormente contribuito all’assistenza sono state la po-lizza sanitaria (€ 19.340.977,58), le prestazioni a soste-gno della professione (€ 11.876.989,85) e le prestazionia sostegno della famiglia (€ 4.145.500)Il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenzarientra fra quei provvedimenti voluti fortemente dal Co-mitato dei Delegati, per sostenere gli iscritti in un mo-mento di gravissima crisi, prevedendo un sistema piùampio e flessibile di aiuti, procedure più snelle per l’ero-gazione delle provvidenze, interventi da coordinare conquelli Comunitari e Statali.Il regolamento approvato opera, rispetto al passato, una

distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni as-sistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni “in casodi bisogno individuale” e prestazioni a sostegno “dellafamiglia, della salute e della professione”.A seguito dell’intervenuta approvazione Ministeriale ilnuovo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2016e si applica a tutte le domande pervenute dopo tale dataanche se riferite ad eventi antecedenti. Va ricordato, chementre alcuni istituti hanno trovato applicazione direttagià dal 1° gennaio 2016 (erogazioni in caso di bisognoindividuali o in favore di superstiti, assistenza indenni-taria, contributi per spese funerarie, ecc..), molte altreprevisioni regolamentari rinviavano a bandi o conven-zioni da predisporre nel corso del 2017.La progressiva attuazione del regolamento ha compor-tato, nel corso dell’anno 2016, l’emanazione dei seguentibandi che hanno visto una larghissima partecipazioneda parte degli iscritti:• Bando di concorso per l’assegnazione di borse di stu-

dio per l’acquisizione del titolo di Cassazionista;• Bando in memoria dell’Avv. Lorenzo Alberto Claris

Appiani, per n. 100 borse di studio per orfani, titolaridi pensione di reversibilità o indiretta erogata dallaCassa;

• Bando in memoria dell’Avv. Lorenzo Alberto ClarisAppiani, per n. 250 borse di studio per figli di iscritti,che frequentano corsi Universitari;

• Bando di concorso per la concessione di provvidenzeper l’acquisizione del titolo di specialista e per l’acqui-sizione di specifiche competenze professionali in fa-vore di giovani iscritti;

• Bando di concorso per la concessione di contributi infavore di iscritti con figli in asili nido e/o primo annoscuole materne;

• Bando di concorso per la concessione di provvidenzein favore degli iscritti con figli al primo anno dellascuola secondaria superiore;

• Bando di concorso per la concessione di contributi infavore di iscritti con figli nati, adottati nell’anno 2016;

• Bando di concorso per la concessione di contributi infavore di iscritti alla Cassa genitori di un figlio nato, oadottato, nell’anno 2016, successivo al secondo;

• Bando di concorso per il rimborso per acquisto dinuovi strumenti informatici per lo studio legale;

Bilancio di esercizio 2016

di Cinzia Carissimi

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IDEN

ZALA PREVIDENZA FORENSE

• Bando per l’erogazione di contributi per progetti tesia favorire lo sviluppo economico dell’Avvocatura;

• Bando di concorso per l’erogazione di contributi perspese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricoveroper anziani, malati cronici o lungodegenti.

Oltre a ciò sono state espletate le prime procedure digara su materie previste dal nuovo regolamento con par-ticolare riferimento alla fornitura di una banca dati giu-ridica agli iscritti e per l’individuazione di un istituto dicredito per il servizio di prestiti agli iscritti infratrenta-cinquenni, con garanzia dell’Ente nel caso di redditi sot-to i 10.000 euro e abbattimento integrale degli interessi.Entrambi i servizi sono stati messi a disposizione degliiscritti nel corso del 2017.L’adesione di Cassa Forense ad EMAPI ha assicurato atutti gli iscritti che alla data del 1° novembre 2016 nonavevano ancora compiuto i 70 anni di età, una coperturaassicurativa Long Term Care, tramite Postevita a condi-zioni molto favorevoli.La possibilità di dar corso a forme di assistenza moltopiù performanti per l’iscritto, date le difficoltà che il con-testo economico ha cagionato al mondo dei liberi pro-fessioni, è stata sviluppata sempre tenendo in debitaconsiderazione il fine principale dell’Ente ovvero quellodi dar corso alla copertura pensionistica di ogni singoloiscritto considerando anche e soprattutto la piena appli-cazione del regolamento di attuazione dell’art. 21 L 247/2012 che, a differenza di quanto accadeva in passato,prevede l’iscrizione non più condizionata all’accerta-mento di condizioni reddituali o di effettività dell’eser-cizio della professione. A seguito dell’iscrizione d’ufficio di tutti quegli avvocatiche, esercitando la professione in modo non continua-tivo non erano iscritti al loro ente di previdenza (oltre50.000 professionisti), sono cambiati, in modo sostan-ziale, anche gli scenari demografici e reddituali della ca-tegoria da monitorare attentamente.Sono stati studiati analiticamente i dati attuariali atti agarantire la copertura pensionistica considerando che al31/12/2016:• gli iscritti risultavano essere pari a 239.848 Avvocati• i pensionati in essere alla medesima data sono stati

27.988.È evidente dal delta esistente tra iscritti e pensionati che

la Cassa è in fase di accumulo per questo la sua atten-zione è incentrata sulla popolazione degli iscritti e sultasso medio annuo di crescita.

La media di 4 avvocati ogni mille abitanti è piuttostoalta rispetto agli altri paesi UE, ma la distribuzione deldato a livello regionale evidenzia l’esistenza di realtàmolto differenti.

La quota di rappresentanza femminile nella professioneforense si è incrementata negli ultimi decenni passandodal 21% del 1995 al 36% del 2005 fino al 48% del2016.Dall’analisi dello scenario reddituale degli avvocati sievince una lieve ripresa del reddito complessivamenteprodotto e dopo molti anni, anche un lieve aumento siain termini nominali che reali, del reddito mediamenteprodotto.

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Bilancio di esercizio 2016

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IDEN

ZA

2⁄ 2017 MAGGIO –AGOSTO

105Il reddito professionalemedio (quale rapportotra ricchezza totale e di-chiarazioni pervenute)riferibile a ciascun av-vocato italiano nell’an-no 2015 è stato pari a38.277 euro, valore su-periore al reddito del-l’anno precedente del2,2% ponendo fine adun processo di recessio-ne iniziato nel 2008che, fino al 2014, hacomportato una ridu-zione del reddito medioprodotto dagli avvocatipari al 9,5%.Questo fenomeno di re-cessione diventa ancorpiù evidente se da unaanalisi dei redditi mediin valore nominale siesamina, nell’ultima co-lonna della TABELLA 1,l’evoluzione del redditomedio in termini reali(cioè riportando tutti iredditi al valore mone-tario del 2015), doveemerge che il valore delreddito del 2015, nono-stante la ripresa dell’ul-timo anno, si è ridottodi oltre il 18 – 20% ri-spetto ai redditi dichia-rati nei primi anni2000.Pur tuttavia, prima dipoter parlare di ripresabisognerà attendere ilriscontro negli anni suc-cessivi perché per quan-to desiderabile e auspi-

Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti Cassa

Iscritti Albi

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

1996 € 2.578.044.619 € 2.623.423.928 € 38.336 € 31.698 € 54.298 € 44.8951997 € 2.948.635.594 € 2.981.871.639 14,4% 13,7% € 39.789 € 32.881 3,8% 3,7% € 55.414 € 45.7931998 € 3.253.966.468 € 3.297.419.919 10,4% 10,6% € 41.223 € 33.709 3,6% 2,5% € 56.396 € 46.1161999 € 3.476.601.590 € 3.523.946.620 6,8% 6,9% € 41.242 € 33.339 0,0% -1,1% € 55.534 € 44.8912000 € 3.827.748.127 € 3.890.898.657 10,1% 10,4% € 43.333 € 34.946 5,1% 4,8% € 56.870 € 45.8642001 € 4.147.856.131 € 4.245.859.479 8,4% 9,1% € 44.828 € 36.423 3,4% 4,2% € 57.286 € 46.5452002 € 4.510.879.809 € 4.600.820.301 8,8% 8,4% € 45.812 € 37.899 2,2% 4,1% € 57.170 € 47.2962003 € 4.684.281.352 € 4.776.843.197 3,8% 3,8% € 44.444 € 37.321 -3,0% -1,5% € 54.111 € 45.4382004 € 5.328.208.984 € 5.437.841.448 13,7% 13,8% € 46.476 € 39.127 4,6% 4,8% € 55.475 € 46.7032005 € 5.648.927.942 € 5.735.515.329 6,0% 5,5% € 47.383 € 39.312 2,0% 0,5% € 55.613 € 46.1392006 € 6.311.871.790 € 6.487.565.346 11,7% 13,1% € 49.039 € 39.020 3,5% -0,7% € 56.427 € 44.8992007 € 6.984.105.914 € 7.103.245.225 10,7% 9,5% € 51.314 € 41.608 4,6% 6,6% € 58.058 € 47.0772008 € 7.104.080.859 € 7.227.194.509 1,7% 1,7% € 50.351 € 41.386 -1,9% -0,5% € 55.202 € 45.3742009 € 7.203.601.852 € 7.336.204.625 1,4% 1,5% € 48.805 € 40.834 -3,1% -1,3% € 53.135 € 44.4582010 € 7.379.417.146 € 7.497.150.728 2,4% 2,2% € 47.563 € 38.396 -2,5% -6,0% € 50.968 € 41.1442011 € 7.639.790.420 € 7.773.459.133 3,5% 3,7% € 47.561 € 38.897 0,0% 1,3% € 49.625 € 40.5862012 € 7.924.736.311 € 8.050.442.320 3,7% 3,6% € 46.921 € 38.629 -1,3% -0,7% € 47.532 € 39.1322013 € 7.881.971.945 € 7.954.746.258 -0,5% -1,2% € 38.627 € 37.668 -17,7% -2,5% € 38.704 € 37.7432014 € 8.034.442.182 € 8.043.984.237 1,9% 1,1% € 37.505 € 37.444 -2,9% -0,6% € 37.505 € 37.4442015 € 8.414.280.162 € 8.425.499.667 4,7% 4,7% € 38.385 € 38.277 2,3% 2,2% € 38.385 € 38.277

Reddito medio Irpef rivalutatoReddito complessivo Irpef

Incremento % annuo del monte

reddituale complessivo

Reddito medio annuoIncremento %

annuo del reddito medioAnno di

produzione

REGIONE 2011 2012 2013 2014 2015Variazione

% 2015/2014Variazione %

2015/2011

VALLE D'AOSTA € 50.976 € 51.920 € 45.336 € 45.740 € 48.547 6,1% -4,8%

PIEMONTE € 51.952 € 50.909 € 47.225 € 45.507 € 45.665 0,3% -12,1%

LOMBARDIA € 72.761 € 70.671 € 66.538 € 66.397 € 67.857 2,2% -6,7%

LIGURIA € 54.913 € 54.624 € 50.581 € 47.702 € 46.375 -2,8% -15,5%

VENETO € 51.240 € 51.101 € 46.984 € 45.126 € 46.858 3,8% -8,6%

EMILIA ROMAGNA € 50.230 € 49.020 € 45.367 € 44.657 € 45.437 1,7% -9,5%

FRIULI VENEZIA GIULIA € 55.102 € 53.568 € 48.323 € 45.394 € 46.917 3,4% -14,9%

BOLZANO € 62.061 € 60.439 € 69.052 € 67.470 € 69.346 2,8% 11,7%

TRENTO € 71.409 € 74.321 € 56.601 € 54.886 € 53.802 -2,0% -24,7%

TRENTINO ALTO ADIGE € 66.729 € 67.371 € 62.754 € 61.099 € 61.334 0,4% -8,1%

TOSCANA € 41.109 € 41.851 € 37.215 € 35.673 € 37.105 4,0% -9,7%

LAZIO € 59.092 € 57.646 € 48.195 € 46.995 € 47.653 1,4% -19,4%

UMBRIA € 37.259 € 35.879 € 29.620 € 29.195 € 30.597 4,8% -17,9%

MARCHE € 38.506 € 37.766 € 32.024 € 30.323 € 31.946 5,4% -17,0%

ABRUZZO € 31.792 € 31.096 € 24.854 € 24.009 € 24.626 2,6% -22,5%

MOLISE € 25.276 € 23.763 € 19.006 € 17.922 € 19.581 9,3% -22,5%

CAMPANIA € 34.755 € 35.942 € 26.563 € 25.733 € 25.733 0,0% -26,0%

PUGLIA € 31.294 € 30.942 € 21.952 € 21.461 € 22.178 3,3% -29,1%

BASILICATA € 28.660 € 27.743 € 20.507 € 19.725 € 20.331 3,1% -29,1%

CALABRIA € 24.419 € 25.704 € 16.712 € 16.657 € 16.920 1,6% -30,7%

SICILIA € 30.942 € 30.468 € 22.353 € 21.252 € 21.650 1,9% -30,0%

SARDEGNA € 32.716 € 32.566 € 26.790 € 25.265 € 26.694 5,7% -18,4%

NAZIONALE € 47.561 € 46.921 € 38.627 € 37.505 € 38.385 2,3% -19,3%

TABELLA 1

TABELLA 2

La previdenza Forense 2-2017.qxp_Layout 1 19/09/17 10:34 Pagina 105

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IDEN

ZALA PREVIDENZA FORENSE

cato per l’intera Avvoca-tura “una hirundo nonfacit ver”.Rimangono in ogni casodifferenze significativese il dato viene analizza-to in relazione alle carat-teristiche demografichedel dichiarante ovveroin funzione della dislo-cazione territoriale incui si svolge l’attività pro-fessionale (cfr TABELLA 2).Il fenomeno della fortefemminilizzazione cheha caratterizzato la pro-fessione forense, puòcostituire un ulterioreelemento di valutazioneper gli scenari previdenziali stante che il reddito mediodelle donne avvocato è pari a poco più del 43% diquello dei colleghi uomini (cfr TABELLA 3).La femminilizzazione della professione osservata negliultimi anni ha reso ancor più evidente la progressiva ri-duzione del reddito mediamente prodotto dall’avvoca-tura (cfr TABELLA 4).Indubbiamente la situazione di crisi economica e occu-pazionale che sta attraversando il paese ha coinvolto nonsolo il mondo dell’avvocatura ma quello delle professio-ni in genere, l’instabilità economica si è genericamentetradotta con un minor ricorso ai liberi professionisti conun inevitabile calo dell’attività professionale e dei redditiprodotti e una maggiore attenzione da parte di tutti i

Top Management delle Casse di Previdenza sul costantemonitoraggio sulla sostenibilità del sistema. Per quantoriguarda nello specifico Cassa Forense i numeri del Bi-lancio 2016 restituiscono una fotografia positiva sul-l’area Istituzionale, infatti si segnala che:• sul versante contributivo risulta in leggero aumento il

numero dei professionisti che inviano il mod. 5(225.680 per l’anno 2016 contro i 221.033 del 2015- +2,10%),

• il totale delle entrate contributive si attesta su valoriassoluti leggermente superiori a quelli del 2015 (€1.639.276.522 contro € 1.580.331.790).

• si registra un incremento di circa il 4%, in valore as-soluto, dell’accertamento del gettito per autoliquida-

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Bilancio di esercizio 2016

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Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

23 - 29 € 9.399 € 11.906 € 10.415 € 10.708 € 13.541 € 11.85630 - 34 € 11.797 € 17.205 € 13.909 € 13.631 € 21.131 € 16.56035 - 39 € 15.566 € 27.488 € 20.588 € 19.014 € 36.779 € 26.49840 - 44 € 20.901 € 40.381 € 29.584 € 27.658 € 58.974 € 41.61845 - 49 € 28.423 € 58.294 € 43.186 € 40.780 € 91.758 € 65.97550 - 54 € 33.311 € 72.743 € 56.054 € 48.785 € 117.369 € 88.34155 - 59 € 38.114 € 79.886 € 65.563 € 58.401 € 130.450 € 105.74560 - 64 € 41.053 € 83.377 € 72.804 € 64.979 € 137.784 € 119.59765 - 69 € 43.261 € 82.178 € 76.701 € 71.805 € 137.889 € 128.58970 - 74 € 38.906 € 63.678 € 61.447 € 67.181 € 109.840 € 105.998

74+ € 21.468 € 42.629 € 41.241 € 39.881 € 74.614 € 72.336Totale € 22.772 € 52.763 € 38.385 € 31.486 € 83.002 € 58.305

Classi di etàReddito IRPEF medio Volume d'affari IVA medio

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REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2015

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uomini € 66.025 € 63.870 € 61.967 € 62.113 € 61.613 € 53.389 € 51.503 € 52.763 -20,1%

Donne € 28.177 € 28.108 € 28.160 € 28.557 € 28.161 € 22.247 € 22.070 € 22.772 -19,2%

Totale € 50.351 € 48.805 € 47.563 € 47.561 € 46.921 € 38.627 € 37.505 € 38.385 -23,8%

REDDITO MEDIO IRPEFVariazione %

2015/2008

TABELLA 3

TABELLA 4

La previdenza Forense 2-2017.qxp_Layout 1 19/09/17 10:34 Pagina 106

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2⁄ 2017 MAGGIO –AGOSTO

107zione (€ 988.730.478 per il 2016, a fronte di €950.703.702 per l’anno precedente) in linea con laleggera ripresa dei redditi medi;

• i professionisti tenuti a versare contributi soggettivi insede di mod. 5/2016 sono stati 122.417 rispetto al to-tale degli iscritti.

• risulta in lieve aumento il gettito per i contributi mi-nimi soggettivo e integrativo accertati nel 2016 (€558.770.578) a fronte di quelli accertati per il 2015(€ 522.681.255) nonostante le numerose agevolazionipreviste dal regolamento ex art. 21, L. 247/2012 e, inparticolare, dal suo regime transitorio.

• a fronte dell’intera platea degli iscritti quelli che sonostati tenuti a pagare per intero i contributi minimi so-no stati circa 125.000. Quasi la metà degli iscritti, hafruito delle numerose agevolazioni previste dal rego-lamento ex art. 21 e dalla normativa previgente (ridu-zione per i primi anni di iscrizione, esonero ex art. 10e per i pensionati di vecchiaia, ecc…).

• l’andamento degli incassi per contributo modulare vo-lontario si attesta sostanzialmente sui livelli dell’annoprecedente (circa 4,7 milioni di euro) per un importocomplessivo di € 26,4 milioni di euro circa, compren-sivo della capitalizzazione.

• il numero di trattamenti previdenziali complessiva-mente erogati dalla Cassa è passato dai 27.162 al31/12/2015 ai 27.988 al 31/12/2016, con un incre-mento di circa il 3%.

• il totale dei provvedimenti adottati dalla Giunta Ese-cutiva per prestazioni previdenziali pari a 3.391 (conun aumento di circa il 18% rispetto all’anno preceden-te) hanno riguardato in particolare 826 provvedimentidi pensioni di vecchiaia e 938 supplementi.

• la spesa complessiva per pensioni si è attestata a circa788 milioni di euro, con un incremento, rispetto alloscorso esercizio, di circa il 3%.

• la spesa per maternità ha registrato un leggero decre-mento rispetto al 2015 attestandosi a circa 33 milionidi euro.

• a seguito dei gravissimi eventi sismologici del 24 ago-sto e 30 ottobre 2016 che hanno colpito i diversi Co-muni dell’Italia centrale è stata applicata la sospensio-ne dei termini per i versamenti previdenziali ed è statodato seguito all’erogazione di specifici provvedimenti

assistenziali.Il fatto più rilevante sul fronte dell’accertamento dei cre-diti dell’Ente verso gli iscritti e della lotta all’evasionecontributiva nel 2016 è certamente costituito dall’avviodell’attività dei controlli incrociati, a seguito della con-venzione sottoscritta ad inizio anno con l’Agenzia delleEntrate, finalizzata alla verifica dei redditi dichiarati da-gli iscritti, sia con riferimento ad eventuali difformitàsia, soprattutto, per l’accertamento del reddito di coloroche non assolvono l’obbligo di comunicazione alla Cassamediante il Mod. 5 annuale.Se è vero che il core business dell’Ente è la gestione pre-videnziale è altrettanto vero che senza l’accumulo delpatrimonio non si potrebbero intraprendere le molte-plici iniziative descritte.Il patrimonio netto di Cassa Forense ha superato i 10miliardi di euro così come quello finanziario.La composizione del patrimonio “finanziario” secondol’Advisor Mangusta Risk risulta suddivisa in 7 macroclassi di investimento:1. Monetario 6,6% 2. Obbligazionario 51,0%3. Azionario 22,3%4. Rendimento Assoluto 4,9%5. Private Equity 1,3%6. Altri Investimenti 2,6%7. Immobiliare 11,4%

La performance finanziaria da inizio anno è stata posi-tiva 1,91%, benchè inferiore rispetto al benchmark cheha registrato un rendimento di 4,95%,

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Fonte MangustaLa differenza è legata sia a momenti di estrema turbo-lenza dei mercati azionari e obbligazionari ad inizio2016 sia a scelte tattiche di portafoglio nel momento incui si sono conosciuti rendimenti negativi anche in fasi

positive del mercato (giugno e settembre).Le scelte tattiche in particolare l’esposizione all’azionarioitaliano (nello specifico al settore bancario) e l’esposi-zione al debito dei mercati emergenti si sono rilevati vin-centi nel mese di dicembre determinando una perfor-mance mensile del 3,11%.L’operatività tramite delibere del Consiglio di Ammini-strazione ha riguardato:• per il comparto obbligazionario sottoscrizioni per circa

165 milioni e vendite per circa 53 milioni• per il comparto azionario l’adesione alla IPO della

SPAC Innova Italy per circa 10 milioni• per l’attività in fondo aperti derubricati nei diversi

comparti sottoscrizioni per circa 650 milioni di euro• per l’attività in fondi chiusi sottoscrizioni per circa 163

milioni oltre a circa 56 milioni deliberati a chiusura diesercizio ma non perfezionati entro il 31.12.2016

• per gli investimenti diretti immobiliari inerenti la sedeacquisti per circa 800 mila euro (locale uso foresteriavia Visconti 8 sc. Valadier, posto auto via Belli n° 3 e2 cantine presso Lungotevere dei Mellini n° 44) e lavendita dell’immobile di Vicenza in Piazzola Gualdiper circa 491 mila euro al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Vicenza.

In merito all’attività del Fondo Immobiliare Cicerone sisegnala che:• il processo di apporto si è concluso nel trascorso eser-

cizio;• nel corso del 2016 il Fondo ha acquistato:

◦ un immobile a destinazione retail sito in Londra Pic-cadilly Street 203-206

◦ un immobile a destinazione uffici sito in Berlino AlteJakobstrasse 105

È opportuno evidenziare anche che nei primi giorni delmese di gennaio 2017 il Fondo ha acquistato un immo-bile a Milano in via Borgogna 8.Nella lettura contabile del dato che riepiloga i ricavi fi-nanziari (256 milioni circa) si ricorda che:• la presenza nel portafoglio di fondi “ad accumula-

zione” per un controvalore significativo di 2,3 miliardidi euro (a valori finanziari) non consente di contabi-lizzare il rendimento implicito dal momento che perla natura di questi fondi i proventi maturati sono rein-vestiti automaticamente nel fondo stesso, aumentando

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109la valutazione del NAV;• contabilmente non è possibile portare in bilancio gli

effetti positivi delle plusvalenze maturate ma non rea-lizzate dell’intero portafoglio mobiliare. Purtuttavia,anche se ai fini contabili non vi sono impatti sui ricavi,ai fini della valutazione della solidità patrimoniale, èsempre auspicabile verificare in bilancio se gli investi-menti finanziari hanno maturato un maggior valore ri-spetto al dato di bilancio per una interpretazionecomplessiva del portafoglio così come è opportunoanalizzare eventuali minusvalenze generate dal porta-foglio immobilizzato. La situazione complessiva al31.12.2016 rileva un valore di plus netto di minuspari ad un miliardo di euro e così articolato:

• 565 milioni ascrivibili al patrimonio immobilizzatocon una minus virtuale di 104 milioni;

• 539 milioni ascrivibili al patrimonio circolante (di cui426 milioni inerenti fondi e ETF compresivi dei circa2 miliardi di euro di fondi ad accumulazione).

Va segnalato a livello di governance il perfezionamentodell’iter procedurale sugli investimenti, con un docu-mento messo a punto dopo una lunga fase di approfon-dimento anche con la collaborazione della CommissioneBilancio e Patrimonio, approvato dal Consiglio di Am-ministrazione in data 27 ottobre 2016. Il documentodelinea con maggior precisione rispetto al precedente,compiti e responsabilità delle varie strutture organizza-tive interne coinvolte nel processo, nonché quelli delComitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazionee del Comitato investimenti. Il 2016 è stato un anno impegnativo anche da un puntodi vista gestionale della sede infatti si è dato avvio a tuttauna serie di progetti di cui a seguire se ne riepiloganosolo alcuni:• l’efficientamento dei sistemi informatici interni ha rap-

presentato un obiettivo essenziale perseguito dal Con-siglio di Amministrazione nell’ambito di un progettopluriennale di intervento che consente di risolvere inmodo strutturale le problematiche delle seguenti aree:♦ Governance IT♦ Migrazione dati area istituzionale (SISFOR)♦ PDL e Office Automation♦ Business Intelligence♦ Telefonia

• sono state messe a punto dall’ufficio informatico 2grandi applicazioni che saranno di grande impatto eutilità nel prossimo futuro:◦ Il “Portale del Welfare” messo a disposizione degli

iscritti quale utile strumento per la comprensioneimmediata e il più facile utilizzo di tutti i nuovi isti-tuti introdotti dal regolamento dell’Assistenza;

◦ la realizzazione di un sistema di monitoraggio deitempi di evasione delle pratiche, protratto per tuttoil 2016, che ha consentito la messa a punto di unavera e propria “Carta dei Servizi”, approvata dalConsiglio di Amministrazione nella seduta del 26gennaio 2017, che, consentirà agli iscritti di cono-scere i tempi standard di lavorazione cui gli ufficidovranno attenersi.

• sotto il profilo organizzativo si segnala l’ulteriore ab-battimento dei costi per le spese postali conseguiti nel2016 (-24,5% rispetto all’anno precedente) a seguitodell’entrata a regime del progetto avviato dal Consigliodi Amministrazione per l’introduzione della PEC nellecomunicazioni con gli iscritti.

• particolare attenzione è stata dedicata, dal Consigliodi Amministrazione e dalla Direzione Generale, allapolitica di gestione del personale attraverso una seriedi misure adottate tendenti a migliorare l’efficienzadegli uffici e premiare la meritocrazia. Il 2016 ha vistoanche il consolidamento mediante inserimento di ap-posita previsione nel C.I.A., del Piano Welfare azien-dale, introdotto in Cassa Forense nell’ottica di unanuova politica di gestione delle risorse umane, of-frendo servizi e benefici che rientrano nell’ambitodelle politiche finalizzate a ricompensare, gratificare eincentivare l’apporto del personale ai risultati azien-dali. Il Piano welfare adottato dalla Cassa ha ricevutoil massimo riconoscimento come miglior piano wel-fare nel panorama nazionale attraverso il “welfareawards 2017”.

• la conclusione del progetto “incentivi all’esodo e ri-cambio generazionale”, ha consentito di anticipare 15cessazioni (compresi un dirigente e 2 quadri), a frontedell’assunzione di 6 nuove unità (di cui 2 a seguito diprovvedimento giurisdizionale).

• per quanto riguarda gli acquisti è proseguita la politicadi trasparenza e controllo della spesa, secondo le pro-

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cedure previste dal Codice degli Appalti per identifi-care i fornitori più convenienti senza penalizzare il li-vello di qualità dei servizi/forniture/lavori. Il volumecomplessivo dei costi di gestione della sede (compresoil costo degli OOCC e del personale) nonostante l’in-cremento generale delle attività si è ridotto di uno0,7% attestandosi a 27,3 milioni di euro, registrandouna riduzione rispetto al preventivo originale a al suoassestamento rispettivamente del 6,4% e del 7,6%circa.

• grandi energie sono state dedicate dal Consiglio diAmministrazione per potenziare:◦ in modo moderno ed efficace, i sistemi di comuni-

cazione interna ed esterna dell’Ente per costituireun Ufficio stampa interno che fosse in grado diprovvedere autonomamente ad una serie di esigenzecomunicative (rassegna stampa, rapporti con leagenzie e le testate giornalistiche, redazione di co-municati stampa, uso di social network e un poten-ziamento della web tv)

◦ la comunicazione sul territorio con una serie di “infoday” presso i Consigli dell’Ordine territoriali grazieanche all’impegno dell’intero Comitato dei Delegati,privilegiando un contatto diretto con gli iscritti e ladiffusione sempre più capillare di una indispensa-bile cultura previdenziale e assistenziale.

Per integrare le informazioni del bilancio consuntivo,nel 2016 è stato redatto e presentato ufficialmente ilprimo “bilancio sociale” dell’Ente, strumento di traspa-renza nei confronti degli iscritti, contenente una serie diutili informazioni per una migliore conoscenza e valu-tazione dell’operato dell’Ente.Nelle conclusioni non si può non ricordare:• il rinnovo delle cariche all’interno del Consiglio di

Amministrazione e della Giunta Esecutiva oltre chel’elezione del Presidente, alla cui carica è stato confer-mato, per il prossimo quadriennio, l’Avv. Nunzio Lu-ciano. La nuova compagine di governance è completa-ta dal Vice Presidente, Avv. Valter Militi, dal Consigliodi Amministrazione insediatosi nel luglio 2016, nellepersone di: Avv. Gianrodolfo Ferrari, Avv. Giuseppe LaRosa Monaco, Avv. Giulio Nevi, Avv. Giulio Pignatiello,Avv. Annamaria Seganti, Avv. Franco Smania, Avv. Im-macolata Troianiello, Avv. Roberto Uzzau e Avv. Nico-

lino Zaffina; e dalla Giunta Esecutiva che, sempre dalmese di luglio, vede la seguente nuova composizione:Avv. Giulio Nevi e Avv. Nicolino Zaffina (componentieffettivi) e Avv. Giulio Pignatiello e Avv. Franco Smania(componenti supplenti).

• la delibera del Comitato dei Delegati in data 22 luglio2016, che ha approvato il nuovo Regolamento Gene-rale dell’Ente, attualmente all’esame dei Ministeri Vi-gilanti.

Sintetizzare le attività di un bilancio così complesso èsempre difficile, si rischia nella necessaria sintesi dell’ar-ticolo di non annoverare eventi o fatti di rilievo per que-sto mi permetto di ricordare che per ogni ulteriore ap-profondimento è disponibile on line sul sito della Cassawww.cassaforense.it l’intero documento.

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113Desidero iniziare questo articolo prendendo spunto dalmessaggio del Presidente Nunzio Luciano a conclusionedei lavori della Convention di Cassa Forense tenutasi aRoma il 9 e 10 giugno 2017: “Conoscere meglio noi,ascoltando i nostri iscritti e conoscere meglio gli altri,dialogando e confrontandosi, per realizzare un progettocomune”.Credo che tali parole non possano non essere condivisee devono entrare a far parte della cultura e della menta-lità dell’avvocatura sia istituzionale che associativa perpoter crescere insieme, cercando di lasciare da parte inu-tili divisioni, inutili protagonismi, inutili contrapposi-zioni, che non conducono a nulla e non portano alcunvantaggio al mondo forense.La politica attuata da Cassa Forense negli ultimi tempiha portato a realizzare progetti concreti a favore di tuttal’avvocatura mettendo in campo un sistema per andareincontro alla nostra categoria che certamente è stata col-pita – e continua ad esserlo – dagli effetti negativi dellacrisi economica; le critiche sui contributi richiesti daCassa Forense non sono mancate, gli attacchi neppure,ma credo che se il sistema previdenziale continua ad es-sere questo non sia possibile modificarlo tout court, arischio di far saltare gli equilibri esistenti e programmatiper il futuro: sicuramente si tratta di un meccanismo ap-plicato negli anni e certamente studiato ed approfonditoda chi ne ha competenze e specificità.Le misure offerte per gli iscritti sono molteplici per ve-nire incontro ed in aiuto all’avvocatura: il c.d. welfareassistenziale con l’assistenza in caso di bisogno, di ne-cessità, di problemi di salute, ne è un esempio concreto.Così come il bando messo a punto per progetti tesi arealizzare e a favorire la crescita economica dell’avvoca-tura; a tale bando hanno aderito moltissimi ordini edAssociazioni tra cui quella che rappresento con un pro-getto finalizzato a realizzare corsi per Organismi diComposizione della crisi, coinvolgendo le Camere civiliterritoriali ed arrivare ad ottenere la qualifica di gestoridi crisi d’impresa, ed essere accreditati negli elenchi delMinistero; offrendo in tal modo nuovi spazi ed attivitàprofessionali diversificate a tutti i colleghi interessati. Ilprogetto è stato approvato dal CdA di Cassa Forense conl’erogazione del contributo previsto e che permetterà larealizzazione e la riuscita dello stesso. Questo pro-

gramma si inserisce nel c.d. welfare strategico elaboratoda Cassa con investimenti nell’attività professionale.L’intento della Convention è stato quello di far conoscereall’avvocatura – il Presidente di Cassa sottolinea sempreai più giovani, ma io ritengo a tutta l’avvocatura nonsolo ai più giovani – cosa sta facendo e cosa può fareCassa forense; si è quindi parlato di convenzioni, dicarta dei servizi, di investimenti, di novità previdenziali,insomma un quadro a tutto campo dell’attività e del la-voro svolto e da svolgere.È stata inoltre presentata una novità preannunciata datempo e finalmente realizzata: la banca dati giuridicagratuita che verrà messa a disposizione di tutti gliiscritti, un servizio che certamente sarà apprezzato edancor di più lo sarà da quanti non possono far fronteall’acquisto di banche dati oggi proposte dal mercato acifre significative.La collaborazione dell’Associazione che rappresento conCassa Forense, mi porta a proporre, se possibile, qual-che suggerimento: non è sufficiente, ma non vi è neces-sità che lo sottolinei io, una Convention per diffonderee rendere a tutti gli iscritti conosciuta l’attività ed i pro-getti così ben presentati durante l’evento; sono convintache occorra una maggior presenza sul territorio dei de-legati con eventi che servano a diffondere e far compren-dere i diversi progetti messi in campo, a far conosceresia il welfare assistenziale che strategico, a far conoscereil meccanismo del sistema previdenziale – oggi ancoraai più sconosciuto – e devono essere incontri, a mio pa-rere, mirati a trattare singoli temi specifici, non un cal-derone ove sta dentro tutto e più di tutto, secondo leesigenze e specificità del territorio; incontri condivisicon ordini ed Associazioni insieme che offrano ai propriiscritti tale opportunità.Non è sufficiente richiamare il sito, pur bellissimo ecompleto in ogni sua parte, sappiamo tutti perfetta-mente con quale frequenza si acceda ai siti, sicuramentenon quella che sarebbe auspicabile.Ritengo altresì possa essere positivo e propositivo nel-l’attività relativa alla formazione che ci sia un momentodi confronto con le Associazioni, in un incontro condi-viso in cui ciascuna possa dare il proprio contributo perrealizzare insieme una formazione di qualità mirata se-condo le esigenze specifiche dell’avvocatura, nello spi-

Convention Cassa Forense

di Laura Jannotta

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114 rito di collaborazione ed unità di intenti e proprio perevitare quelle duplicazioni in mille rivoli di progetti for-mativi simili o similari, di pura teoria e non concreti,che sappiano “servire” agli iscritti come utile strumentoed approfondimento della propria attività professionalefornendo un supporto idoneo per crescere e recuperarequella immagine e figura dell’avvocatura essenziale edindispensabile nella nostra società.

Convention Cassa Forense

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115Numerose sono le problematiche specifiche allo svolgi-mento della professione dell’avvocato: tra le altre il ge-neralizzato e verosimilmente cronicizzatosi decrementoreddituale dovuto alla esplosione del numero degliiscritti agli albi registrata negli ultimi tre decenni e fo-riera di una conseguente riduzione delle possibilità dilavoro del singolo professionista; la prevedibile diminu-zione della entità delle future generazioni di avvocatifrutto del fisiologico andamento demografico nazionalee del minore appeal del relativo status; la accentuatasifemminilizzazione della categoria non accompagnataperò da una equa ripartizione tra i sessi del suo Pil.La loro doverosa analisi, compiuta ed attenta, ha indottoCassa Forense, una volta assicurata la stabilità della pro-pria mission previdenziale, ad accendere un faro sull’al-tro perimetro di sua pertinenza, quello assistenziale,pure espressamente delegatole dalla L. 141/92.È stato così che, modificando radicalmente l’approccioin precedenza fatto proprio al riguardo, il Comitato deiDelegati ha ritenuto di farsi carico di una nuova letturadel rapporto tra iscritto ed ente nel cui ambito postularetra essi non un contatto discontinuo, legato ad occasio-nali evenienze cui porre riparo di volta in volta ed informa passiva, ma invece permanente e connotato dacostante interlocuzione su tutti i piani di sviluppo dellavita dell’avvocato, da quello professionale a quelli dellasua salute e della sua famiglia.In siffatta ottica Cassa Forense ha proceduto alla elabo-razione di un progetto di un nuovo Regolamento perl’erogazione dell’assistenza che, in esito agli approfon-dimenti del caso, è stato licenziato dal Comitato dei De-legati nella seduta del 24.7.2015 e poi fatto oggetto diapprovazione ministeriale il 25.9.2015, con previsionedi sua entrata in vigore dal gennaio 2016.Numerose sono state (e di certo saranno ancora) le oc-casioni per illustrare nel dettaglio i contenuti di tale Re-golamento che, ricco di novità, vuole essere – con gliorizzonti di intervento che lascia aperti in una moltitu-dine di ambiti – un primo strumento applicativo diquella politica di welfare strategico che l’Ente ha delibe-rato di adottare con l’obiettivo di perseguire l’attuazionedi concreti interventi finalizzati a fungere da supportoalla qualità professionale della categoria.Preme qui invece focalizzare l’attenzione, con riferi-

mento alle prestazioni assistenziali tipizzate nell’alveodel sostegno alla salute e di cui agli artt. da 10 a 13 delmenzionato Regolamento, su una specifica misura nor-mata ivi all’art. 10, co. 1 lett. D) ed afferente le polizzeassistenza per lunga degenza, cui l’Ente ha corretta-mente ritenuto di annettere estrema importanza e sullaquale si è messo sin da subito al lavoro intendendo as-sicurare quanto prima ai suoi iscritti una tutela fino aquel momento del tutto assente nel panorama delle pre-stazioni assistenziali offerte – da affiancare a quella in-vece esistente da molto tempo e destinata alla coperturadel rischio per la non autosufficienza temporanea dagravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici, frui-bile gratuitamente nella sua polizza base.L’esigenza avvertita, in altre parole, è stata quella di in-tervenire a favore degli iscritti assicurando loro la co-pertura del rischio di perdita dell’autosufficienza: tantonella consapevolezza da un lato che la evoluzione delpanorama sociale ha portato con sé sia un allungamentodel periodo di vita con sua più elevata qualità rispettoal passato, sia una forte erosione dell’antico concetto difamiglia radicantesi sulla continuità della presenza deifigli accanto ai genitori che rappresenta oramai ecce-zione alla regola; da altro lato che tanto avrebbe liberatoi medesimi dalla correlata preoccupazione di dover af-frontare ingenti spese per tale causale, così consentendoloro di disporre altrimenti delle proprie risorse econo-miche.Vagliato ogni relativo possibile percorso utile per il rag-giungimento di siffatto obiettivo, il Consiglio di Ammi-nistrazione nella seduta del 3 agosto 2016 ha deliberatol’adesione di Cassa Forense all’Emapi (Ente di MutuaAssistenza per i Professionisti Italiani) – che è associa-zione consortile ora formata da dieci enti di previdenzaprivati e che ha per scopo quello di individuare ed at-tuare strumenti cui questi possano ricorrere onde inte-grare le tutele da offrire ai propri iscritti.Attraverso l’anzidetta disposta adesione all’Emapi, CassaForense ha potuto quindi accedere a pieno titolo allapolizza LTC - Long Term Care che detto ente aveva sti-pulato da tempo, a valle di gara pubblica europea ap-positamente indetta, dapprima con Assicurazioni Gene-rali S.p.A. ed ora con Poste Vita S.p.A. Come noto la non autosufficienza costituisce status di

La polizza Long Term Care:funzione e finalità

di Salvatore Spano

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116 assoluto disagio e comporta da sé elevati costi perchéimplica la sopportazione di ingenti spese deputate a farfronte ai deficit contratti, problematica, questa, che faregistrare sua progressiva lievitazione numerica anche acausa della netta riduzione dell’intervento pubblico nellasfera assistenziale.La LTC - Long Term Care qui in esame ha allora la fina-lità di venire incontro al professionista che si trovi a vi-vere tale situazione ed il suo intervento si concretizzacon la erogazione in suo favore di una rendita mensileche va automaticamente a sommarsi alla prestazionepensionistica percepita e permette di alleviare all’inte-ressato e alla sua famiglia le difficoltà endemiche a talesituazione.Entrando nel dettaglio le attività ordinarie della vita quo-tidiana (activities of daily living - ADL) sono state indi-viduate nel: lavarsi (la capacità di lavarsi nella vasca dabagno o nella doccia, di entrarvi e di uscirvi, di radersi,di pettinarsi, di lavarsi i denti); vestirsi, svestirsi (la ca-pacità di indossare e togliersi, ovvero allacciare e slac-ciare, ogni tipo di indumento, compresi quelli specialie gli ausili adatti al tipo di disabilità posseduta); nutrirsi(la capacità di bere da un bicchiere e di mangiare il ciboda un piatto); andare in bagno (la capacità di controllarele funzioni corporali e di avere un livello soddisfacentedi igiene personale); mobilità (la capacità di muoversiall’interno di una casa sullo stesso piano anche con l’au-silio di attrezzature tecniche); spostarsi (la capacità disedersi e alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dalletto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa anchecon l’aiuto di ausili specifici).Attraverso l’adesione di Cassa Forense all’Emapi e, quin-di, alla copertura Long Term Care tra questo stipulatocon Poste Vita S.p.A., risultano beneficiari dell’attiva-zione di detta copertura assistenziale tutti gli iscritti al-l’Ente, compresi i pensionati in attività, che non avesseroancora compiuto i 70 anni di età alla data del 1.11.2016– momento di ingresso di esso nella polizza, che ha du-rata annuale a decorrere dal 1 marzo e che a tale data siè rinnovata.La tutela così offerta ai suddetti beneficiari non com-porta alcun onere a loro carico avendo provveduto l’En-te al pagamento del relativo premio.La copertura analizzata si caratterizza per essere parti-

colarmente vantaggiosa rispetto ad altri prodotti omo-loghi sotto più profili tra i quali l’affermazione della con-dizione di non autosufficienza al venir meno di soli tredei parametri ADL avanti elencati su sei (nel mentrealtre polizze richiedono invece la perdita di quattro oanche cinque degli stessi); la inclusione nella polizzaanche di patologie fortemente invalidanti quali il morbodi Parkinson ed il morbo di Alzheimer, purché la loroinsorgenza non risalga ad epoca precedente al momentodi attivazione della copertura (nel mentre altre polizzecontemplano la loro assoluta esclusione dalla coper-tura); il non contemplare quale motivo di esclusionedalla copertura la presenza di patologie pregresse o di-fetti fisici al momento della sua attivazione avvenuta indata 1.11.2016, che potrebbero provocare nel futurocondizioni di non autosufficienza, purché vi sia l’abilitàal compimento di tutte le sei attività ordinarie della vitaquotidiana.Lo status di soggetto non autosufficiente è riconosciutoal professionista che, a causa di malattia o di infortunioo per perdita delle forze, si trovi per un periodo ditempo non inferiore a 90 giorni continuativi in uno statotale – presumibilmente in modo permanente – da neces-sitare dell’assistenza di altra persona che lo aiuti nellosvolgimento, come detto, di almeno tre su sei delle atti-vità ordinarie della vita quotidiana, nonostante l’utilizzodi apparecchiature mediche e/o chirurgiche.Detto status è altresì riconosciuto, indipendentementeda quanto precede, al professionista che sia affetto dapatologia nervosa o mentale provocata da causa organicache produca la perdita delle capacità cognitive (come,ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer o altredemenze senili invalidanti di origine organica). La perdita delle capacità cognitive, intesa come peggio-ramento o perdita delle facoltà intellettuali, è fatta og-getto di accertamento tramite dati clinici e test standardvolti a valutarne la sussistenza e la misura.L’affermazione del possesso dello status di soggetto nonautosufficiente è regolata da apposita procedimentaliz-zazione che esige la richiesta di apertura del sinistro,conutilizzo dell’apposita modulistica, entro 60 giorni dallaaccertata non autosufficienza corredata da pertinentecertificazione medica indicante la data del suo sorgere ela sua origine, cui farà seguito l’invio di un questionario

La polizza Long Term Care:funzione e finalità

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117da parte della compagnia assicuratrice al medico di essafirmatario il quale dovrà compilarlo con l’ausilio dellepersone che si occupano di prestare assistenza all’assi-curato, nonché fornire un rapporto esplicativo dei rico-veri dello stesso e dei risultati degli esami complemen-tari effettuati.Al cospetto dell’avvenuto riconoscimento dello stato dinon autosufficienza l’assicurato con la copertura basegarantita da Cassa Forense si vede erogare una renditamensile di € 1.035,00, non indicizzata e non tassabile,vita natural durante – prestazione, questa, corrispostaindipendentemente dalla circostanza che la perdita del-l’autosufficienza comporti o meno ricovero ospedaliero.L’iscritto Cassa ha poi la possibilità di elevare volonta-riamente l’importo della suddetta rendita facendola lie-vitare di € 360,00 mensili o, alternativamente, di €600,00 mensili previo pagamento a suo carico dei rela-tivi premi di ammontare contenuto e quantificati in fun-zione della sua età anagrafica – facoltà, questa, da eser-citare entro il primo mese di vita della polizza rinnovata.La polizza è prestata in forma collettiva solo per i pro-fessionisti iscritti alle Casse aderenti all’Emapi e non èestensibile al loro nucleo familiare. Una volta superato il limite dei 70 anni di età l’assicuratopuò rimanere tale sino alla scadenza della convenzionein essere purché questa sia stata rinnovata di anno inanno senza soluzione di continuità.Gli iscritti che abbiano maturato il diritto alla pensionedi vecchiaia ed i pensionati che decidano di cessare l’at-tività professionale hanno la facoltà di mantenere il lorostatus di assicurati a titolo individuale con onere a pro-prio carico, a condizione che non vi sia soluzione dicontinuità con la loro precedente adesione in forma col-lettiva ed il pensionato non più beneficiario della coper-tura LTC automatica attivata dall’Ente deve in tal casoversare un contributo annuo di € 287,00 a prescinderedalla sua età – con la rendita garantita in caso di sua suc-cessiva dichiarata non autosufficienza che è pari ad €1.035,00 mensili fino al suo decesso.La convenzione LTC attivata collettivamente da CassaForense tramite la sua adesione all’Emapi non è soggettaa periodo di carenza, invece contemplato per la ipotesidi copertura aggiuntiva volontaria (che ha durata di do-dici mesi dalla data di adesione).

Allorquando la perdita di autosufficienza è stata deter-minata da patologie nervose o mentali dovute a causaorganica (quali il morbo di Parkinson o di Alzheimer) ilperiodo di carenza è fissato in trentasei mesi.Non vi è però periodo di carenza allorquando la statodi non autosufficienza sia stato determinato da infortu-nio o malattia infettiva acuta o shock anafilattico occorsidopo l’entrata in vigore dell’assicurazione.I periodi di carenza di cui sopra, ove sia registrata solu-zione di continuità nell’adesione alla convenzione,avranno nuovo decorso dal momento della riadesione.Il prodotto assicurativo così messo a disposizione degliiscritti, per i suoi contenuti, è funzionale all’obiettivodell’Ente di essere accanto agli avvocati durante la lorovita anche non professionale con l’intento di poter dareloro supporto, oltre che con la prestazione previdenzialeal momento del suo maturarsi, anche provvedendo du-rante il percorso lavorativo alla tutela della salute nonsoltanto con riferimento alla ipotesi della non autosuf-ficienza temporanea già coperta con la polizza sanitaria,ma anche con riguardo al differente caso della perditadell’autosufficienza in via definitiva, assicurando aglistessi la corresponsione di una rendita aggiuntiva adogni altro emolumento di cui possano essere destinatari,non soggetto a tassazione, per l’intera durata della loroesistenza.In tal modo un altro degli ambiziosi traguardi prefissidall’Ente può dirsi raggiunto: il che non esime però Cas-sa Forense dalla ricerca di ogni possibile ulteriore stru-mento che possa essere d’ausilio all’avvocato venendoincontro alle più svariate sue esigenze, nell’alveo di quelpanorama di iniziative delineato con il nuovo Regola-mento per l’assistenza e che gradualmente, grazie all’im-pegno profuso, sta trovando concreta attuazione.

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Le agevolazioni “previdenziali”degli avvocati

di Divinangelo D’Alesio

È l’argomento più frequente nelle domande poste al no-stro call center, primeggia tra le cosiddette FAQ (Fre-quently Asked Questions) e, come conferma una recenteindagine del CENSIS, appena il 27,9% degli iscritti “neconosce abbastanza i contenuti”, mentre il 48,6%“ne ha sentito parlare ma non sa di cosa si tratti”, edil 23,5% “non ne sa nulla”.Il riferimento è al Regolamento di Attuazione dell’art.21 della L. 247/2012 ed in particolare alle agevolazionipreviste dagli artt. 7) – 8) – 9) e 10), regolamento resonecessario, dalla nuova disciplina dell’Ordinamento Fo-rense che ha profondamente modificato ed innovato laprecedente normativa, eliminando alcuni cardini fonda-mentali dell’assetto previdenziale forense e cioè: l’iscri-zione a domanda e l’obbligo dell’iscrizione al supera-mento dei minimi reddituali. Disciplina che, nel preve-dere la “contestuale” iscrizione agli Albi ed alla Cassa diPrevidenza ed Assistenza Forense, affidava a quest’ulti-ma il compito di predisporre un Regolamento che preve-desse: “i minimi contributivi per i soggetti iscritti senzail raggiungimento dei parametri reddituali; ed eventualicondizioni temporanee di esenzione o di diminuzionedei contributi per i soggetti in particolari condizioni”. Il Comitato dei delegati, nell’assolvere il proprio com-pito si pose degli obbiettivi condivisi:- preservare la stabilità del sistema;- mantenere un unico sistema previdenziale;- garantire la uniformità di trattamento tra i professio-

nisti già iscritti ed i nuovi;- salvaguardare il principio della solidarietà.Per raggiungere tali finalità, quindi, furono introdotticriteri di flessibilità nel pagamento dei contributi minimie previste agevolazioni contributive per i neo iscritti,oltre che per i professionisti con reddito inferiore ai mi-nimi e cioè ad € 10.300,00 (anno 2014).Nel dettaglio:

ART. 7 - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER INEO ISCRITTIContributo soggettivo minimoIl contributo soggettivo è ridotto alla metà (50%) per iprimi sei anni di iscrizione qualora l’iscrizione decorrada data anteriore al compimento del 35° anno di età.Restando ovviamente invariate le percentuali per il cal-

colo dei contributi in autoliquidazione.Contributo integrativo minimoIl contributo integrativo minimo non è dovuto per il pe-riodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscri-zione alla Cassa.Per i successivi 4 anni il contributo integrativo minimoè ridotto alla metà sempre che l’iscrizione decorra dauna data anteriore al compimento del 35° anno di età.È comunque dovuto il contributo integrativo della mi-sura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER GLIISCRITTI CON REDDITI IRPEF INFERIORI AD €10.300,00.ART. 9È data facoltà, per i primi 8 anni di iscrizione, ai per-cettori di un reddito inferiore ad € 10.300,00, di versareil contributo soggettivo minimo in misura pari alla metàdi quello dovuto.Chi si avvale di tale facoltà avrà riconosciuto un periododi contribuzione di sei mesi anziché dell’intera annualità.L’iscritto, comunque, potrà, su base volontaria e semprenell’arco massimo dei primi 8 anni, integrare detto ver-samento.Per coloro che si avvalgono della suddetta facoltà è co-munque garantita la copertura assistenziale per l’interoanno solare.ESONERO TEMPORANEO DAL VERSAMENTODEI CONTRIBUTIART. 10L’art. 10 del Regolamento attribuisce a tutti gli iscritti lafacoltà, per coloro che si trovino nelle condizioni di cuial comma 7 dell’art. 21 della L. 247/12 di essere esonera-ti dal pagamento dei contributi minimi per una sola vol-ta e limitatamente da un anno solare, con il riconoscimen-to dell’intero periodo di contribuzione previdenziale.In caso di maternità o adozione tale esonero può essererichiesto anche per eventi successivi fino ad un massimodi tre anni.I casi in cui è concesso l’esonero previsti dal comma 7art. 21, sono i seguenti:- donne avvocato in maternità e nei primi due anni di

vita del bambino o in caso di adozione nei primi dueanni dall’adozione stessa;

- avvocati vedovi o separati, affidatari della prole in

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119modo esclusivo;- avvocati affetti da malattie che ne abbiano ridotto

grandemente la possibilità di lavoro;- avvocati che prestino una continuativa attività di as-

sistenza al coniuge o ad altri congiunti affetti da ma-lattia da cui derivi una totale mancanza di autosuf-ficienza.

L’istanza di esonero va presentata entro il termine di pa-gamento dei contributi minimi ordinari, ovvero, entroil 30 settembre di ciascun anno.Naturalmente resta l’obbligo dei versamenti in autoli-quidazione connessi al Mod. 5. Gli anni oggetto di esonero sono interamente validi aifini pensionistici.L’agevolazione prevista dall’art. 10 deve essere utilizzatacon prudenza ed attenzione. Infatti perché si possatrarre un effettivo vantaggio economico, è necessario chel’iscritto abbia un reddito ed un volume di affari minimi,che, cioè, per il suo reddito, applicando le aliquote or-dinarie, egli debba pagare contributi inferiori a quelliminimi previsti, altrimenti con i contributi in autoliqui-dazione sarebbe costretto a versare un importo superioreai contributi minimi dai quali ha ottenuto l’esenzione.NORME TRANSITORIEART. 12Il Regolamento, nella norma transitoria, ha previsto chele agevolazioni contributive sopra illustrate, si applicanoanche nei confronti di coloro che erano già iscritti al-l’Albo ma non alla Cassa senza tenere conto dei limiti dietà ivi previsti (le agevolazioni per i neo iscritti di cuiall’art. 7 si applicano anche a tutti gli iscritti d’ufficio in-dipendentemente dalla loro età).Le agevolazioni contributive, qui schematicamente illu-strate, paiono aver colto nel segno e raggiunto compiu-tamente gli obbiettivi prefissati, lasciando inalterati iprincipi di solidarietà e stabilità economico-finanziariache hanno sempre ispirato l’azione di Cassa Forense.Della sola esenzione dal contributo minimo integrativoprevista al comma 3 dell’art. 7, al 31.12.2016 su un to-tale di 239.848 iscritti alla Cassa ne beneficiano ben74.453 iscritti (di cui 45.729 Avvocatesse), come da ta-belle di seguito riportate nelle quali i beneficiari sonodistinti per classi di età, volumi di affari, anzianità diiscrizione e distribuzione territoriale.

AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART.21 DELLA LEGGE 247/2012

Distribuzione per classi di età

Distribuzione per classi di importo del volumed’affari IVA

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

Distribuzione per Regione

Agevolazioni contributive, quelle di Cassa Forense, chepotrebbero essere definite generose se comparate conquelle di altre Casse professionali, che sia pure sottoaltra forma, le prevedono per periodi più brevi:- INARCASSA: riduzione del contributo soggettivo al

50%, per 5 anni, per gli iscritti anteriormente al com-pimento del 35° anno di età;

- CNPADC: eliminazione del contributo minimo pertre anni, per gli iscritti anteriormente al compimentodel 35° anno di età.

Al di là di queste sintetiche informazioni, necessarie edindispensabili, per consentire ad ognuno di progettareil proprio percorso previdenziale, dobbiamo essere con-sapevoli che entrare in un sistema previdenziale significarendersi liberi dal bisogno nel caso in cui, infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, non ci consentano diesercitare una attività professionale che ci assicuri ade-guati mezzi di sostentamento, e la libertà dal bisogno,oltre che un interesse del singolo corrisponde ad un in-teresse collettivo e sociale.Dobbiamo, quindi, maturare il convincimento che lanovella introdotta dall’art. 21 dell’Ordinamento Forenseed il Regolamento appena illustrato rappresentano unaopportunità da cui trarre vantaggi ed agevolazioni.

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Le agevolazioni “previdenziali” degli avvocati

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121L’iscrizione alla Cassa di previdenza per il professionistaè obbligatoria al verificarsi dei presupposti previsti perlegge e può avvenire o su richiesta dell’interessato o d’uf-ficio. Ed invero, nel regime previdenziale dei liberi pro-fessionisti il rapporto giuridico previdenziale sorge opelegis al verificarsi delle condizioni di legge, vale a dire:l’iscrizione all’Albo professionale, lo svolgimento conti-nuativo dell’attività libero professionale, se richiesto, el’inesistenza di cause di esclusione.1

Per quanto concerne gli avvocati, l’art. 21, co. 8, l. n. 247/20122, come noto, ha innovato completamente l’accessoalla previdenza forense sostituendo il previgente criteriodell’esercizio continuativo della professione, ancorato alimiti reddituali, con l’iscrizione all’albo professionale.La suddetta normativa ha così risolto per la previdenzaforense la problematica derivante dalla connessione traordinamento professionale e Cassa di previdenza, conla previsione di discipline uniformi per entrami gli or-dinamenti sia professionale che previdenziale.La permanenza dell’iscrizione all’Albo – e, dunque, allaCassa forense –, ai sensi dell’art. 21, co.1, l. n. 247/2017è, inoltre, subordinata all’esercizio effettivo, continua-tivo, abituale e prevalente della professione. Le modalitàper l’accertamento dell’esercizio della professione foren-sesono state da ultimo stabilite dal d.m. del 25 febbraio2016 n. 47.Inoltre, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Ente e degliartt. 1, co. 2, e 6 del Regolamento di attuazione dell’art.21, co. 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, la competenza adeliberare sulla iscrizione alla Cassa e sulla sua cancel-lazione3 è della Giunta esecutiva; avverso tali delibera-zioni, la competenza è assegnata, su presentazione direclamo dell’interessato, da inoltrarsi entro 30 giorni, exartt. 23 dello stesso Statuto e 29 del Regolamento, alConsiglio di amministrazione.

Dall’esame delle disposizioni sopra esaminate, sembrapotersi concludere che, qualora la Cassa deliberi sul-l’iscrizione e/o sulla cancellazione, il professionista, pri-ma di adire il Giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c., qualegiudice del rapporto previdenziale, dovrà attenderel’esaurimento della fase amministrativa o aspettare alme-no 120 giorni, ai sensi dell’art. 7, l. n. 533 del 1976, apena di improcedibilità.Qualora però il giudizio sull’iscrizione o sulla cancella-zione alla Cassa sia connesso ad un accertamento sullaregolare iscrizione all’Albo, la giurisprudenza di legitti-mità disquisiva sulla possibilità di riconoscere alla Cassail potere di verificare autonomamente la legittima iscri-zione all’Albo, soprattutto in assenza di diposizioni –come invero avviene da tempo per la Cassa Forense4 –,che tale potere conferisca espressamente all’Ente previ-denziale.5

Al proposito sono recentemente intervenute le SezioniUnite che, pronunciandosi in maniera emblematica pertutti gli Enti previdenziali dei liberi professionisti e, dun-que, anche per Cassa Forense, pone fine al conflitto,chiarendo invero che le Casse sono titolari del potere diaccertare, sia all’atto di iscrizione alla Cassa, sia perio-dicamente e, comunque, prima dell’erogazione di qual-siasi trattamento previdenziale, l’assenza di eventuali

Il potere delle Casse di accertareautonomamente il requisito dellaregolare iscrizione all’Albo

di Luisa Surdi

1 In argomento G. Beretta, La tutela previdenziale dei liberi pro-fessioni, in M. Persiani, I nuovi contratti di lavoro, 2010, To-rino, 997 e ss.2 Sull’obbligo di iscrizione alla Cassa e sull’obbligazione con-tributiva in genere si rinvia al saggio di L. Carbone, La previ-denza forense dopo la nuova legge professionale, in RDSS 2013,779.3 Cfr. art. 5 del Regolamento generale della Cassa.

4 Cfr. per la Cassa Avvocati e Procuratori l’art. 2, comma 3,della l. n. 319 del 1975 e, per la Cassa Geometri, l’art. 22,comma 4, della l. n. 773 del 1982, che consenta all’ente pre-videnziale di dichiarare, anche indipendentemente dall’accer-tamento del competente Ordine, l’inefficacia dei periodi in cuila professione è stata svolta in condizioni di incompatibilità.5 Si controverteva in particolare sull’esistenza o meno del po-tere delle Casse di annullare periodi contributivi durante iquali la professione sia stata svolta in situazione di incompa-tibilità non accertata dal Consiglio dell’Ordine o sul poteredelle Casse di negare prestazioni previdenziali in presenza diincompatibilità. A titolo esemplificativo vedi Cass. 12 novem-bre 2014, n. 24140; Cass. 13 novembre 2013, n. 25526; Cass.15 febbraio 2006, n. 3319; Cass. 4 aprile 2003, n. 5344; Cass.13 marzo 2003, n. 3754; Cass 15 gennaio 2001, n. 480; con-tra Cass. 15 giugno 2009, n. 13853, nonché Cass. 20 aprile2006, n. 9232, ed ancora Cass. 13 aprile 1996, n. 3493; Cass.12 luglio 1988, n. 4572; Cass. 6 luglio 1988, n. 4441.

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122 incompatibilità, ancorché tale incompatibilità non siastata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente.6

Con le sentenze del 1 febbraio 2017, nn. 2612 e 2613,le Sezioni Unite hanno, infatti, deciso in senso favorevo-le all’Ente previdenziale dei dottori commercialisti, ad-divenendo alla conclusione che la predetta Cassa è tito-lare del potere di accertare, sia all’atto di iscrizione allaCassa, sia periodicamente, che l’esercizio della profes-sione non sia stato svolto in situazione di incompatibi-lità.Segnatamente, la Corte, nella motivazione delle suindi-cate pronunce, dato atto dell’esistenza di due diversiorientamenti, li ha messi a confronto, aderendo a quellominoritario.In particolare, secondo il primo orientamento “la Cassadi previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti ha soloil potere... di accertare la sussistenza o meno dell’eserciziodella libera professione, ma non quello di verificare la legit-timità dell’iscrizione all’albo professionale per una causa diincompatibilità ai sensi del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067(ordinamento della professione di dottore commercialista),in quanto tale potere spetta unicamente al Consiglio dell’Or-dine dei dottori commercialisti”.Tale posizione, assolutamente maggioritaria (Cass. n.3493/1996, Cass. n. 7389/1991, Cass. n. 4572/1988,Cass. n. 4441/1988, Cass. n. 3296/1987) fino alla finedegli anni ‘90, era confortata dall’assunto che, in questamateria, la competenza ad incidere sul possesso di status– l’iscrizione all’albo – sarebbe dovuta risultare espres-samente da una norma che l’avesse attribuita, con laconseguenza che non poteva essere esercitata, se nondagli organi a cui era espressamente riconosciuta, senzapossibilità che altri potessero rivendicarne la potestà coninterpretazioni estensive od applicazioni analogiche.Sotto altro profilo, poi, si rilevava che la certezza legaledell’iscrizione era suscettibile di essere messa in discus-sione solo in via principale, ossia nelle controversie incui era accertata, in via principale, la legittimità delledeterminazioni adottate dagli organi competenti, tant’èche – si concludeva – anche “l’autorità giudiziaria non hail potere-dovere di accertare in via incidentale”, ossia fuori

dal giudizio promosso in via principale, i vizi che riguar-dano il provvedimento di iscrizione. Questa posizioneera stata ribadita anche con la decisione n. 13853/2009la quale, sulla premessa che i provvedimenti di cancel-lazione dall’albo dei dottori commercialisti, in caso disituazioni di incompatibilità, competevano, per legge,solo al Consiglio dell’Ordine, consentire alla Cassa l’eser-cizio di siffatta potestà valutativa avrebbe comportatouna lesione sia delle competenze istituzionali del Con-siglio dell’Ordine, sia delle garanzie poste a favore del-l’interessato.Secondo il diverso orientamento (fatto proprio da Cass.n. 618/1988 e Cass. n. 5344/2003), invece, i poteri diverifica e accertamento della Cassa di previdenza nonconoscevano limiti poiché, da un lato, l’ente previden-ziale ha “ai sensi dell’art. 11, lettera B), legge n. 100 del1963, il potere di accertare la sussistenza o meno dell’eser-cizio della libera professione” e, dall’altro, ha anche il po-tere “ex artt. 20 e 22, terzo comma, legge n. 21 del 1986, diverificare il legittimo esercizio della medesima, quindi l’ine-sistenza di situazioni di incompatibilità”.Nella sentenza n. 5344 del 2003 veniva, in particolare,escluso che, con riguardo al profilo in esame, si ponesseuna questione di verifica (anche solo incidentale) di le-gittimità dell’iscrizione all’albo, discendendo la potestàdella Cassa di previdenza direttamente dalla sua titola-rità del potere di verifica dell’esercizio della libera pro-fessione, che costituiva, per gli iscritti all’albo, requisitofondamentale, ma non esclusivo per l’iscrizione allaCassa medesima.In Cass. n. 25526/2013, la Corte – pur dando atto delpersistere di contrasti all’interno della giurisprudenza dilegittimità circa il potere della CNPADC di annullare pe-riodi contributivi durante i quali la professione di com-mercialista sia stata svolta in situazione di incompati-bilità – in motivazione ha affermato, discostandosi con-sapevolmente dall’allora più recente orientamento (Cass.n. 13853/2009), che la CNPADC era titolare di un au-tonomo potere di verifica (non meramente incidentaledella legittimità dell’iscrizione all’albo) della legittimitàdell’esercizio della professione da parte del singolo com-mercialista, azionabile a prescindere dalle attribuzioni –e dal loro esercizio concreto da parte – del Consiglio del-l’ordine dei dottori commercialisti, potendosi ciò desu-

6 In tal senso per la Cassa dei Geometri pure Cass. 29 marzo2017, n. 8146.

Il potere delle Casse di accertare autonomamenteil requisito della regolare iscrizione all’Albo

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123mere dalle espresse previsioni normative di cui agli artt.20 e 22, comma 3, della l. 29 gennaio 1986, n. 21. LaCassa deve, infatti, secondo Cass. n. 25526 del 2013,accertare la sussistenza del requisito del legittimo eser-cizio della professione, che si riscontra, tra l’altro, nel-l’assenza di situazioni di incompatibilità.La successiva pronuncia in materia, ossia la n. 24140/2014, ha aderito sostanzialmente al precedente del 2013concludendo, quindi, per la sussistenza di un autonomopotere (anche) della CNPADC di accertare la legittimità,ossia in assenza di cause di incompatibilità, dell’eserciziodella professione di dottore commercialista. In partico-lare la Corte ha sottolineato che l’Ordine professionalee la Cassa sono regolati da discipline legislative distintecon diverse finalità e che in particolare il Consiglio del-l’Ordine valuta situazioni di incompatibilità con inci-denza sull’iscrizione all’albo (cfr. artt. 3 e 34 del d.P.R.n. 1067/1953, ora 4 e 49 d.lgs. n. 139/2005), mentre laCassa – per la cui iscrizione è necessaria, confermandosila diversità di regime, non solo l’iscrizione all’albo, maanche, quale ulteriore requisito specifico, l’esercizio del-la libera professione con carattere di continuità (art. 22citato) – espleta i suoi compiti in relazione alla funzionedi previdenza e assistenza dei dottori commercialistisenza effetto sull’iscrizione all’albo professionale. Venendo, più specificamente, ad esaminare la questionedella titolarità di un autonomo potere della Cassa di ve-rificare l’esercizio della professione di commercialista insituazione di incompatibilità, le Sezioni Unite hanno os-servato che tale potere trova la sua prima ed evidenteaffermazione nell’obbligo della Cassa, ai fini dell’iscri-zione alla stessa, di accertare “l’esercizio della libera pro-fessione in via continuativa”. L’espressione “esercizio dellalibera professione”, ad avviso della Corte a Sezioni Unite,non èinfatti dissociabile dalla verifica che detto eserciziosia anche legittimo e dunque non esercitato in situazionedi incompatibilità e con la garanzia, cioè, che non vi sia“lesione dei principi di onorabilità, indipendenza, imparzia-lità a causa di conflitti di interesse, dipendenza materiale opsicologica nei confronti del cliente, limitazione dei diritti ci-vili e delle capacità di azione sia civile che penale”: l’attivitàprofessionale è qualificabile come “libera professione” sedi questa presenta tutte le caratteristiche ivi compresoil suo esercizio in conformità alle norme che la discipli-

nano, tra le quali quella che impone di non esercitarlain stato di incompatibilità. Non si può non considerare, osservano sempre le Se-zioni Unite, che l’esercizio della professione in situa-zione di incompatibilità costituisce una situazione cheper l’ordinamento non è meritevole di tutela ed è forieradi conseguenze sullo status del professionista molto im-portanti tali da determinare la sua estromissione dal-l’esercizio della professione il cui esercizio illecito nonpuò sicuramente arrecargli indebiti vantaggi. In tal sensol’esercizio legittimo dell’attività professionale costituisceun prius logico e giuridico, un presupposto di fatto, ne-cessario anche per valutare e riconoscere il periodo diattività svolta ai fini previdenziali.L’esplicita previsione per altri professionisti del poteredelle Casse di appartenenza di accertare l’insussistenzadi situazione di incompatibilità, costituisce, a parere del-le Sezioni Unite, diversamente da quanto espresso da al-tre pronunce, la miglior prova che una diversa tesi validaper i commercialisti costituirebbe un’anomala previsionenel quadro generale delle libere professioni del tutto in-giustificata, stante l’analoga rilevanza della professionedel commercialista e l’incidenza della loro attività sullasocietà civile. Ulteriori elementi a conforto di tale tesisono stati tratti-dagli artt. 20 e 22, comma 3, della l. n. 21 del 1986, iquali stabiliscono che la Cassa di previdenza accerta “lasussistenza del requisito dell’esercizio della professione... co-munque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenzialie assistenziali” effettuando, “all’atto della domanda di pen-sione”, controlli finalizzati ad accertare la “corrispondenzatra le comunicazioni inviate(le)... e le dichiarazioni annualidei redditi e del volume di affari... (degli) ultimi quindicianni”, anche per “conoscere elementi rilevanti quanto al-l’iscrizione e alla contribuzione”.In tal senso deve essere accolto e condiviso, a pareredelle Sezioni Unite, il percorso argomentativo di Cass.n. 25526/2013 che dà rilievo alla facoltà della Cassa di“esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta,all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la docu-mentazione necessaria a comprovare la corrispondenza trale comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiara-zioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamenteagli ultimi quindici anni”, sotto comminatoria di sospen-

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Il potere delle Casse di accertare autonomamenteil requisito della regolare iscrizione all’Albo

sione del trattamento, rilevando che se l’esercizio di taleverifica fosse limitato al solo fatto storico della profes-sione e non anche alla legittimità della stessa, si tratte-rebbe di attribuzione del tutto singolare, nel senso di“riconoscerle poteri autoritativi di natura oggettivamenteamministrativa senza che nel contempo pretendere che conessi si accerti che l’assicurato abbia maturato legittimamenteil proprio credito pensionistico”.La Sezioni Unite proseguono rilevando che non apparecongruo sostenere che dalla pur ampia dizione degli«elementi rilevanti» quanto all’iscrizione debba espun-gersi proprio quello di maggior spessore, vale a dire chel’interessato abbia mantenuto l’iscrizione alla cassa legit-timamente (ovvero in assenza di cause di incompatibi-lità), ancor di più se si considera la perdurante funzio-ne pubblicistica (v. art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994) svoltadalla Cassa medesima, pur dopo la sua trasformazionein ente di diritto privato.Un ulteriore argomento a favore di tale tesi emerge, os-servano sempre le Sezioni Unite, dalla considerazioneche, allorché non sia più possibile un intervento delConsiglio dell’Ordine e, in ispecie, nel momento dellaverifica dei presupposti per l’erogazione del trattamentoprevidenziale, cui si associa naturalmente la cessazionedell’iscrizione all’albo, manca la possibilità giuridica peril Consiglio dell’Ordine di attivare gli strumenti di veri-fica della sussistenza di una situazione di incompatibi-lità. In tale situazione non può disconoscersi un ambitodi valutazione alla Cassa di previdenza, pur se rilevanteai soli fini previdenziali non suscettibile di influire sulleconnotazioni di status pregresse.Non costituisce, infine, argomento contrario alla sud-detta tesi, sempre ad avviso della Corte, la circostanzache con riferimento all’accertamento di situazioni di in-compatibilità la disciplina della Cassa non prevede l’os-servanza di una procedura per l’accertamento e la suadeclaratoria al contrario di quanto avviene per l’Ordineper il quale sono previste specifiche garanzie procedi-mentali a favore dell’interessato, tra cui l’audizione dellostesso e la possibilità di proporre ricorso contro la deci-sione assunta. Tali garanzie, per le Sezioni Unite, risultano adeguata-mente tutelate dall’osservanza delle norme generali dicui alla l. n. 241/1990 che disciplina il procedimento

amministrativo e riconosce il diritto di prendere visionedegli atti del procedimento, di presentare memorie scrit-te e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo divalutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimen-to, di dare notizia dell’avvio del procedimento mediantecomunicazione personale nonché di motivare il provve-dimento assunto. In conclusione le Sezioni Unite giungono ad affermareil seguente principio di diritto: la Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza a favore dei dottori Commer-cialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto del-l’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunqueprima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previden-ziale, che l’esercizio della professione non sia stato svoltonelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 deld.P.R. n. 1067/1953, ora art. 4 d.lgs. n. 139/2005, an-corché tale incompatibilità non sia stata accertata dalConsiglio dell’Ordine competente.

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125Nel sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti delsettore privato (assicurati presso l’Inps) vige il principiodell’automaticità delle prestazioni (sancito in via gene-rale dall’art. 2116 c.c.) in base al quale le prestazionisono dovute all’assicurato anche quando il datore di la-voro non abbia versato regolarmente i contributi all’enteprevidenziale.Tale principio di automaticità delle prestazioni, con-corde dottrina e giurisprudenza, è pacifico che non trovaapplicazione nel sistema previdenziale dei liberi profes-sionisti: Corte cost. 1° luglio 1986, n. 204, in Foro it.,1986, I, 2973; Cass. 15 maggio 2003, n. 7602, ivi,2004, I, 198; Cass. 21 novembre 2014 n. 24882, in cuisi afferma che l’omesso versamento dei contributi, nonconsente il riconoscimento della pensione “non risul-tando versata la contribuzione con i relativi accessori enon trovando applicazione al rapporto di lavoro auto-nomo, qual è il libero professionista, e l’ente previden-ziale, il principio dell’automatismo della prestazioneprevidenziale, poiché nel caso di specie il soggetto be-neficiario della prestazione coincide con quello tenutoal versamento della contribuzione”; e ciò in quantol’iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l’unicosoggetto tenuto al pagamento della contribuzione; neconsegue che le prestazioni sono condizionate al requi-sito del versamento effettivo del contributo da parte del-l’avvocato. La pensione, infatti, si commisura sulla basedella contribuzione effettivamente versata, escludendocosì ogni automatismo delle prestazioni in assenza dicontribuzione (Cass. 10 aprile 2012 n. 5672).In ordine ai riflessi, sulle prestazioni previdenziali del-l’avvocato, dell’adempimento o meno dell’obbligo con-tributivo (contributo soggettivo, commisurato al redditodichiarato ai fini irpef, e contributo integrativo rappor-tato al volume di affari dichiarato ai fini dell’iva), occorredistinguere due fattispecie; in particolare occorre distin-guere l’ipotesi di omesso (totale) versamento dei contri-buti alla cassa da parte del professionista, da quella diparziale adempimento dell’obbligo contributivo da partedel professionista medesimo.In ordine alla prima ipotesi (omissione contributiva totale)non si pone alcun problema particolare, atteso che nonoperando nella previdenza forense il menzionato prin-cipio di automaticità delle prestazioni, gli anni per i

quali i contributi risultano dovuti ma non versati allacassa categoriale, non possono essere computati né ai fi-ni del diritto alla pensione (per esempio per raggiungeregli anni di contribuzione per il diritto alla pensione divecchiaia), né ai fini del quantum della pensione (e cioèai fini della determinazione della misura della pensione,che si determina sia in base al reddito dichiarato che inbase agli anni di contribuzione “versata” alla cassa).In ordine alla seconda ipotesi (parziale adempimentodell’obbligo contributivo), è pacifico che il versamento diuna contribuzione inferiore al dovuto “influisce” sullamisura della pensione, atteso che l’inadempienza “ab-bassa” la media del reddito professionale sul quale si cal-cola la pensione, dovendosi prendere come base il red-dito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.Quanto ai riflessi sulla posizione assicurativa dell’avvocatodi una parziale omissione contributiva, si evidenzia l’art.1del regolamento della Cassa forense del 16.12.2005, ap-provato con ministeriale 24.7.2006 (In G.U. n. 189 del16 agosto 2006, ed in Prev. for., 2006, 4, 359), il qualestatuisce espressamente che “Sono considerati inefficaci aifini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per ilcalcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla cassa per i qualirisulti accertata una omissione, anche parziale, nel paga-mento di contributi che non possono più essere richiesti e ver-sati per intervenuta prescrizione”.La riportata disposizione dell’art. 1 del regolamento del16.12.2005, è stata “mitigata”, però, dagli artt. 2 e se-guenti della stessa disposizione regolamentare che con-sente all’avvocato, nel caso di omissione contributiva par-ziale, di avvalersi dell’istituto della rendita vitalizia discipli-nato dal regolamento innanzi menzionato”. In base a talenormativa è possibile, quindi, sanare, le omissioni con-tributive parziali.Gli effetti negativi sulla posizione assicurativa dell’avvo-cato per le omissioni parziali (ma anche totali), sonostati ulteriormente “mitigati” dall’art. 66 della l.n. 247del 2012 che ha dettato una nuova disciplina della pre-scrizione dei contributi nella previdenza forense. Infattil’art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247 ha ripristinato – soloper la cassa forense – la previgente disciplina della pre-scrizione decennale della contribuzione previdenziale,statuendo che “la disciplina in materia di prescrizione deicontributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 3 agosto

Inadempienze contributive e riflessi pensionistici

di Leonardo Carbone

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126 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute allacassa nazionale di previdenza e assistenza forense”; talenorma ha in pratica ripristinato l’art. 19 della l.n. 576del 1980, che fissa in dieci anni la durata della prescri-zione, “annullando” l’orientamento giurisprudenzialeconsolidato, che aveva affermato l’applicabilità della pre-scrizione dettata dall’art. 3 della l.n. 335/95 alla cassaforense. E la Cassazione con sentenza 18.3.2013 n.6729, ha delineato, poi, l’ambito di operatività del citatoart. 66, escludendo che trattasi di norma interpretativaed affermando che “nella norma non è reperibile alcunindice rivelatore dell’intenzione del legislatore di proce-dere ad una interpretazione autentica della disciplinadel 1995, sicchè la nuova normativa va applicata unica-mente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora ma-turate secondo il regime precedente”. La “non” applicabilità dell’art. 3 l.n. 335/95 sulla pre-scrizione alla contribuzione previdenziale alla cassa fo-rense, ha riflessi anche sul problema se sia o meno am-missibile il versamento di contributi prescritti alla Cassaforense, e se sia o meno ammissibile il rifiuto di riceverela contribuzione prescritta da parte della cassa. Al riguardo, con la espressa previsione dell’art. 66 l. n.247/2012, mancando nella Cassa forense una normaspeciale che deroghi alla disciplina del codice civile (edi contenuto analogo a quella in vigore nell’assicura-zione generale obbligatoria gestita dall’Inps) che nonconsente all’avvocato di rinunciare alla prescrizione deicontributi verificatasi in di lui favore ed alla cassa fo-rense di accettare il versamento dei contributi prescritti(art. 55 del r.d.l. n. 1827/35 ed art. 3, comma 9, l.n.335/95), è alla disciplina dettata dal codice civile (art.2934 cc) che occorre fare riferimento; in base a tale nor-mativa, mentre è consentito il pagamento del debito pre-scritto (e, quindi, è possibile rinunciare alla prescrizioneverificatasi in suo favore pagando alla cassa la contribu-zione prescritta), non è consentito il rifiuto di ricevereil pagamento di un debito contributivo prescritto.La Cassa forense, quindi, se è vero che non può azionarecoattivamente il credito contributivo prescritto in casodi eccepita prescrizione da parte del professionista, vi-ceversa non vi è alcun ostacolo alla accettazione dellacontribuzione prescritta versata “spontaneamente” dalprofessionista.

In linea con le suesposte osservazioni, la Cassa forensecon delibera del Consiglio di Amministrazione del 21febbraio 2013, dopo avere preso atto del termine di pre-scrizione decennale di cui all’art. 19 della l.n. 576/80 daapplicare alla contribuzione della Cassa forense, ha sta-tuito che “salvo il caso in cui la prescrizione sia stata ac-certata in via definitiva, gli uffici dovranno sempreprocedere alla richiesta di pagamento degli eventualicontributi omessi alla cassa e delle relative somme ac-cessorie, ancorchè risultino maturati i termini di pre-scrizione; l’eventuale eccezione di prescrizione dovràessere sollevata dall’interessato: in assenza, è ammessosia il pagamento in forma spontanea, sia la riscossionecoattiva”.

Inadempienze contributive e riflessi pensionistici

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Banca dati Giuridicadella Cassa Forense

di Roberto Uzzau

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ot-tobre 2015 ha deliberato di bandire una gara europeaper la selezione di una società a cui attribuire il serviziodi banca dati giuridica.Si è trattato di una decisione conseguente e coerente conl’applicazione del nuovo Regolamento dell’Assistenza,che ha implementato le attività a beneficio del ceto fo-rense. Tra le tante vi è ora anche la possibilità che l’Entesostenga iniziative a favore degli iscritti per agevolarel’attività professionale.Giova infatti rammentare che il Regolamento, all’art. 1,individua fra le prestazioni assistenziali quelle a soste-gno della professione e che, fra i vari percorsi per l’at-tuazione del welfare, l’art 14, comma 1, punto a2) indi-vidua lo strumento delle convenzioni da stipulare “alfine di ridurre i costi e agevolare l’esercizio della profes-sione” in favore di tutti gli iscritti alla Cassa “anche conla partecipazione della Cassa nel sostenere in tutto o inparte gli oneri economici” (art. 15, comma 2).La gara così bandita doveva permettere a Cassa Forensedi stipulare un contratto finalizzato alla erogazione gra-tuita a tutti gli iscritti di uno strumento indispensabilealla professione quale la Banca dati giuridica.Dalla previa e doverosa indagine esplorativa effettuatadagli Uffici di Cassa Forense, era risultata la presenzasul mercato di un congruo numero di società in grado digestire e offrire il servizio in maniera adeguata e, quantoai costi, si era ritenuto che la relativa fornitura, per tuttigli iscritti all’Ente, poteva comportare una spesa annuadi circa un milione di euro, importo questo che, in ap-plicazione del Codice degli Appalti, le cui regole la Cassaè tenuta a seguire, ha imposto l’espletamento di una garaeuropea, a partecipazione aperta, con la redazione di ap-posito e dettagliato capitolato e disciplinare di gara.Sta di fatto che nel dicembre 2015, durante la proceduradi gara, la Cassa ha ricevuto da una nota casa editriceistanza di riesame in autotutela in quanto, si sosteneva,l’aggiudicazione dell’appalto avrebbe comportato effettianticoncorrenziali nell’ambito del mercato di riferi-mento.Immediatamente dopo, nello stesso mese, pervenne unarichiesta di informazioni in ordine alla gara in oggettoda parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e ilMercato, immediatamente riscontrata da Cassa Forense.

In seguito, alla fine del mese di aprile 2016, l’AGCM hatrasmesso alla Cassa una nota con le proprie osserva-zioni in ordine al bando della gara invitando l’Ente amodificarne l’oggetto onde fornire agli iscritti un pro-dotto più basico.Prendendo atto delle indicazioni giunte ed a prescinderedalla condivisibilità delle stesse, il Consiglio di Ammini-strazione della Cassa, nella seduta del 12 maggio 2016,ha deliberato di annullare la gara europea per il serviziodi banca dati e di informazione quotidiana giuridica afavore degli iscritti precedentemente deliberata, riser-vandosi di bandire una nuova gara che tenesse conto deisuggerimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato.La nuova gara europea con il relativo capitolato è stataapprovata dal CDA con delibera del 6 luglio 2016 ed il22 febbraio 2017 la procedura si è conclusa con l’aggiu-dicazione al Sole 24 ore Spa.Il servizio è operativo dal 26 giugno 2017 e per accedereè sufficiente all’iscritto cliccare la barra “BANCA DATI” sullahome page di Cassaforense ed inserire il proprio codicemeccanografico ed il proprio codice fiscale.Tramite la ricerca guidata, sono rinvenibili oltre1.420.000 documenti fra legislazione nazionale, regio-nale, comunitaria e prassi, il tutto aggiornato entro le24 ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.I provvedimenti di legislazione e prassi sono annotaticon esplicative note di modifica.Le leggi nazionali e comunitarie sono organizzate me-diante un indice per argomenti, la legge regionale è sud-divisa per Regione e la documentazione è presentata inordine cronologico. La prassi è consultabile anche attraverso l’indice crono-logico suddiviso per anni.Inoltre, insieme ai codici ed a 32 testi unici, nella Bancadati sono reperibili ampie selezioni delle massime e dellesentenze integrali più importanti e significative, orga-nizzate mediante un indice per argomenti composto dapiù di 1.500 voci.Quotidianamente è presente una panoramica sulle no-vità legislative e giuridiche in materia di Diritto Civile,Diritto Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Tributa-rio, Diritto Comunitario e Internazionale, oltre ai temiche attengono alla Professione forense.

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128 Quotidiana è anche la selezione delle disposizioni dellaCorte di Cassazione più interessanti, con nota sinteticadi commento ed il documento in Pdf della sentenza.I principali Codici: Civile, Procedura Civile, Penale, Pro-cedura Penale e Testi Unici, sono anch’essi aggiornatientro le 24 ore dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.I codici sono annotati con esplicative note di modifica,in cui vengono riportati sia provvedimenti modificanti(con relativa evidenza di articoli e commi che apportanola modifica) che i termini – ove previsto – che sono statioggetto della modifica.Quanto alla giurisprudenza, la Banca già contiene68.260 sentenze e massime di legittimità e di merito,pronunciate dalla Cassazione Civile e Penale, dai Tribu-nali Amministrativi, dal Consiglio di Stato, dalla CorteCostituzionale, dalla Corte di Giustizia della Unione Eu-ropea e dalle Commissioni tributarie Provinciali e Re-gionali, aggiornate.Si tratta di una selezione di sentenze che si distinguonoper originalità del principio di diritto espresso o comeprima applicazione di novità legislative.Sia le sentenze che le massime sono corredate di un og-getto redazionale e sono organizzate per indice per argo-menti composto da 1595 voci, al fine di una consulta-zione mirata. Le massime sono realizzate a cura degli Esperti del Sole24 Ore.Per offrire all’utenza una più ampia prospettiva giuri-dica, sono stati inseriti provvedimenti relativi gli ultimi30 anni.Il sistema documentale giuridico si avvale di un motoredi ricerca e funzionalità evoluti, la cui peculiarità è lapossibilità di avere risultati puntuali, grazie anche adun’evoluta analisi semantica del testo e la possibilità dicercare la documentazione mediante parole chiave e fil-tri operativi sulle varie tipologie documentali.Tale motore di ricerca è quello attualmente in uso in tut-te le più recenti banche dati del Gruppo 24 Ore, apprez-zato dagli abbonati per precisione e semplicità d’uso. La ricerca guidata (per estremi e per parola) permette dicercare la documentazione per parola, per tipologia do-cumentale e per arco temporale.Nel sistema, la ricerca per estremi e la ricerca per parola

sono poste nella medesima schermata in modo da per-mettere di combinare le due ricerche, elaborare delle in-terrogazioni su varie tipologie di documenti ed ottenereuna lista di risultati mirata. Si possono impostare ricerche per periodi di tempo, econtestualmente effettuare ricerche sulla giurisprudenza,prassi, legge avendo l’opportunità di selezionare l’ambi-to (legge nazionale, comunitaria e regionale, costituzio-ne e codici).DatAvvocato è agli esordi ed in Cassa si porrà massimaattenzione nel monitorare sia il favore che le critiche (co-struttive) che gli iscritti vorranno esprimere. Queste ul-time, in particolare, saranno indirizzate all’editore aggiu-dicatario per approntare tutti quei miglioramenti chedovessero rendersi utili e necessari.

Banca dati Giuridica della Cassa Forense

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La prima scadenza del mod. 5/2017:il versamento di luglio e….non solo!

di Paola Ilarioni

Il 31 luglio è scaduto il termine per il primo degli adem-pimenti connessi all’invio del modello 5/2017: il versa-mento della prima rata dei contributi dovuti in autoli-quidazione; la seconda rata dovrà essere versata entro ilprossimo 31 dicembre (2 gennaio 2018).Vero è che la data di invio della comunicazione è fissataal 30 settembre che, questo anno, venendo a cadere nel-la giornata di sabato, ha determinato la scelta di ritenereil 2 ottobre 2017 il termine per l’invio della dichiarazio-ne, che si ricorda avviene via web. La scelta di uniforma-re il termine di scadenza dell’invio del modello 5/2017al termine per il pagamento della contribuzione minimaobbligatoria dell’anno 2017 è dettata dall’esigenza di fa-cilitare gli adempimenti previdenziali.Con il modello 5/2017 viene definito il versamentocontributivo relativo all’anno 2016. Al fine di rendereuna sintesi che possa aiutare a districarsi nei percorsidella previdenza viene offerta la seguente sintesi:

- Contributo minimo soggettivo anno 2016 = €2.815,00

- Contributo minimo integrativo anno 2016 = €710,00.

Misura della contribuzione per gli iscritti:- 14% per il calcolo del contributo soggettivo sul red-

dito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00,oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;

- 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volumed’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Misura della contribuzione per i pensionati di vec-chiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivoalla maturazione dell’ultimo supplemento (a decorreredal 2012) e per i pensionati di vecchiaia contributiva: - 7% per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul

reddito netto professionale fino al tetto di €98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzionenella misura del 3%;

- 4% per il calcolo del contributo integrativo dovutosul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Agevolazioni per i giovani:A fronte dell’obbligo di iscrizione alla Cassa a seguito diiscrizione in un Albo, per i giovani avvocati con meno

di trentacinque anni sono previste diverse agevolazioni:Per quanto riguarda il contributo soggettivo: - per i primi sei anni con reddito inferiore a € 10.300,00

la misura del contributo soggettivo è pari ad ¼ delcontributo minimo previsto per l’anno;

- per i successivi due anni con reddito inferiore a €10.300,00 la misura del contributo soggettivo è pariad ½ del contributo minimo previsto per l’anno.

Il versamento ridotto fa maturare una anzianità di iscri-zione ai fini previdenziali di soli 6 mesi; per avere il ri-conoscimento dell’intero anno previdenziale si puòintegrare il versamento entro l’ottavo anno (¼ per iprimi sei anni e ½ per i successivi 2 anni). Ai fini assi-stenziali non è prevista alcuna limitazione Per quanto riguarda il contributo integrativo: - per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa (e per il pra-

ticantato che può essere anche retrodatato), in co-stanza di iscrizione all’Albo non è dovuto il contributominimo integrativo; per i successivi quattro anni talecontributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione de-corra da data anteriore il compimento del 35° annodi età; è, comunque, dovuto il contributo integrativonella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari di-chiarato.

Misura della contribuzione modulare volontaria Sempre su base volontaria si rammenta la contribuzionemodulare che può essere versata dagli iscritti attivi e daipensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’etàanagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, deve es-sere ricompresa nella percentuale che va dall’1% al 10%del reddito netto professionale dichiarato fino al tettoreddituale, € 98.050,00. Tale contribuzione concorrealla determinazione di una quota di pensione calcolatacon metodo contributivo che si somma alla pensione or-dinaria.

Esoneri Temporanei Per coloro che nell’anno 2016 è stata accolta la richiestadi esonero la contribuzione dovuta in autoliquidazionedovrà essere calcolata in misura percentuale del 14%sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto red-dituale di € 98.050,00 oltre il quale è dovuta la contri-buzione nella misura del 3%, e nella misura del 4%

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130 sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. L’importo in misura percentuale del 14% non può co-munque essere superiore all’importo del contributo do-vuto dall’iscritto in assenza di esonero.Ad esempio se nel 2016, primo anno di iscrizione allaCassa, il reddito è di € 9.000,00 la contribuzione del14% pari a € 1.260,00 risulterebbe superiore al contri-buto minimo dovuto in assenza di esonero che, perlegge, è pari a € 703,75 (art. 7 del regolamento di attua-zione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012). Ne segue che anche in presenza di esonero lacontribuzione non può mai essere superiore a quantoprevisto dalla normativa, con la evidenza convenienzaa ricorrere a tale istituto in presenza di reddito e volumed’affari di modesta entità. E per concludere ricordiamo i…

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contribu-tivi I termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivisono ormai noti:• 31 luglio 2017: lunedì, per il versamento della 1^ rata

(50%) in acconto del contributo soggettivo e integra-tivo;

• 30 settembre 2017: sabato, termine prorogato al 2 ot-tobre 2017 per la trasmissione del mod. 5/2017;

• 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2gennaio 2018 per il versamento della 2^ rata a saldodel contributo soggettivo e integrativo;

• 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2gennaio 2018 per il versamento del contributo modu-lare volontario (rata unica).

• 31 dicembre 2017: domenica, termine prorogato al 2gennaio 2018 per l’integrazione del versamento delcontributo soggettivo per l’attribuzione della intera an-nualità corrispondente all’ottavo anno di iscrizionealla Cassa.

La prima scadenza del mod. 5/2017:il versamento di luglio e…. non solo!

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131Dopo un percorso parlamentare faticoso, ostico e moltoarticolato è stata finalmente varata la Legge n. 81/17,Jobs act del lavoro autonomo la cui introduzione nelNostro Ordinamento, come da più parti si sostiene, hadato giusta valenza sociale ed economica ai liberi pro-fessionisti e al lavoro autonomo. La legge si compone di due Sezioni distinte e separatefra loro.La prima parte mira a prevedere garanzie e tutele perquei lavoratori che sono fuori dal perimetro della subor-dinazione.La seconda parte regolamenta il cd. LAVORO AGILE(SMART WORKING), che non ha nulla a che vederecon il lavoro autonomo trattandosi di una mera modalitàflessibile della prestazione lavorativa del lavoro dipen-dente, attese le trasformazioni del modo di lavorare im-poste dalla rivoluzione digitale con il precipuo intentodi conciliare i tempi di vita e di lavoro.Giova sottolineare che nel nostro Ordinamento l’atten-zione per il lavoro autonomo e professionale è semprestata residuale: infatti, si è sempre privilegiato il lavorosubordinato, non cogliendo, che con la evoluzione deitempi occorresse dare voce e valenza ai lavoratori auto-nomi che registravano sempre più un deficit di tutele,pur essendo una realtà importante e che contribuiscealla competitività e al PIL dell’Italia.Il nostro paese, infatti, è al primo posto in EUROPA peril numero di occupati indipendenti pari al 23,5% di tuttigli occupati.Con l’approvazione del Jobs Act del lavoro autonomo sisostiene da più parti che si è posta la dovuta attenzionea ben 2.300.000 professionisti, che alimentano un in-dotto occupazionale di circa 4 milioni di persone.Finalmente si è colto che la figura del libero professio-nista è profondamente mutata in un contesto ancora digrave crisi economica (come peraltro attestato dal re-cente rapporto CENSIS) ed è stata l’occasione per ripen-sare al ruolo del professionista intellettuale nella nostrasocietà.Dalla spinta anche dell’EUROPA, dapprima con la Leggedi stabilità 2015 (art. 821), oggi con l’art.2 punto 2) delJobs Act autonomi, acquisita la piena parificazione deiprofessionisti alle piccole e medie imprese, si è sancitostabilmente e in maniera strutturale per i professionisti

l’accesso ai fondi europei.Non vi è dubbio, è un dato oggettivo, che la Legge inesame destina poche disposizioni ai professionisti ordi-nistici, ma certamente non si può disconoscere che è unprimo passo importante ed è l’inizio di un percorso inar-restabile che, muovendo dalle evidenti trasformazionidelle professioni intellettuali nella società, valorizza ilruolo economico e sociale dei professionisti per la cre-scita del Paese.Per tornare al testo di Legge in sintesi si sottolinea cheesso è strutturato in 26 articoli.Alcune norme direttamente precettive, altre nelle qualisono contenute importanti deleghe al GOVERNO per laemanazione di decreti legislativi.Tra le norme precettive sono inserite tutte quelle cheprevedono nuove garanzie nella gestione dei contratticon la committenza, l’ampliamento delle tutele previ-denziali (c.d.WELFARE degli iscritti alla GESTIONE SE-PARATA) in caso di malattia, infortunio e maternità.Vengono, inoltre, riconosciuti incentivi fiscali per le spe-se di formazione e aggiornamento professionale (normeapplicabili anche ai professionisti ordinistici) e misuredi sostegno per l’ingresso e il reinserimento nel mercatodel lavoro la DIS-COLL (indennità di disoccupazioneper i lavoratori con rapporto di collaborazione coordina-ta e continuativa che viene stabilmente riconosciuta siaai collaboratori iscritti alla GESTIONE SEPARATA che agliassegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio).Va, comunque, sottolineato che il testo di legge contieneuna importante delega al GOVERNO per la emanazionedi decreti legislativi legati allo sviluppo della previdenzacomplementare ed integrativa dei liberi professionisti.L’obiettivo è quello di ampliare il campo di azione delleCasse di Previdenza professionali che, con risorse ad hoca carico degli iscritti e con separatezza di bilancio, si po-tranno far carico, previe le verifiche di sostenibilità at-tuariale e l’autorizzazione della COVIP, di una ulteriorequota di WELFARE professionale (art. 5 e 6).Dalla lettura della Legge, con riferimento al ruolo delleCasse di Previdenza, si evince che la delega potrebbe an-che facilitare alleanze tra le CASSE soprattutto quelle dinuova istituzione. È un tema molto complesso e di cuisi sta ancora discutendo, a vari livelli. Dalla lettura complessiva del nuovo testo di legge, si

Riflessioni sulJobs Act Autonomi

di Giovanna Fantini e Bina Valentini

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

132 evince, in ultima analisi, che:a) dalle norme del WELFARE sono esclusi i professio-

nisti iscritti alle Casse di Previdenza private (avvocati;ingegneri; farmacisti ecc.);

b) a tutti i professionisti sono applicabili:1) la norma sul divieto di clausole vessatorie;2) la norma che sancisce l’obbligo per i committenti

di rispettare i termini per i pagamenti;3) la norma per l’accesso ai fondi europei;4) la norma che sancisce la partecipazione ad appalti

pubblici;5) la norma che stabilisce la totale deducibilità delle

spese di formazione e di quelle di vitto e alloggio;6) la norma che disciplina i contratti di rete.

Come si potrà notare dalla lettura integrale del testo dilegge tutta la problematica posta essenzialmente dagliavvocati per dare dignità all’attività professionale, delcd. EQUO COMPENSO, che ha anche animato il dibat-tito sul Jobs Act di cui discutiamo, è rimasto in ombrasenza alcun riconoscimento.In altre sedi continua la discussione su questo impor-tante tema. Come considerazione finale occorre evidenziare che lanovità processuale introdotta dalla Legge è la estensioneagli autonomi del rito processuale del Lavoro (art. 414c.p.c. e segg).Passiamo ora alla disamina delle numerose novità in ma-teria di tutela e vantaggi fiscali per i lavoratori autonomi,sancite nel Jobs Act autonomi (L. 81/2017).

DIVIETO CLAUSOLE VESSATORIE Nei contratti con la committenza, non potranno essereinserite le clausole che non tutelano il lavoratore auto-nomo (art.3).In particolare:• il contratto di mandato professionale deve essere sti-

pulato in forma scritta, se il professionista lo richiedeil contratto non può contenere clausole che attribui-scano al committente la facoltà di dettare modificheunilaterali al contenuto del contratto

• il contratto non può contenere clausole che attribui-scano al committente, nel caso di contratto avente aoggetto una prestazione continuativa, la facoltà di re-cedere dal contratto senza un congruo preavviso

• il contratto non può contenere clausole che permetta-no al committente di pagare in un termine superiorea 60 giorni dalla data del ricevimento da parte delcommittente della fattura o della richiesta di paga-mento.

Inoltre, laddove venga richiesta la forma scritta, pur sen-za prevedere l’invalidità o l’inefficacia del contratto il la-voratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno.

EQUIPARAZIONE DEGLI AUTONOMI ALLE PMI Ai fini dell’accesso ai Piani Operativi Nazionali e Regio-nali (PON e ai POR), i lavoratori autonomi vengonoequiparati ai piccoli imprenditori (PMI), con la soppres-sione del vigente limite temporale (fino al 2020 per iprofessionisti) (art. 12, comma 2).

TUTELE PER RITARDATO PAGAMENTO Sono state estese anche agli autonomi (art 2) le normein materia di tutela nei confronti delle imprese credi-trici in caso di ritardato pagamento di cui al D.L. 9.10.2002, n. 231; le norme che valgono se il cliente è un’im-presa o un altro lavoratore autonomo, si applicano an-che ai rapporti tra lavoratori autonomi e PA. Tra le tutelepreviste il diritto del creditore alla corresponsione degliinteressi moratori, che decorrono in modo automatico,dal giorno successivo alla scadenza del termine di paga-mento. Tuttavia, qualora il termine per il pagamentonon sia stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,automaticamente, dopo 30 giorni dal ricevimento dellafattura.

PARTECIPAZIONE PROFESSIONISTI ALLE GARELe Pubbliche Amministrazioni, in qualità di stazioni ap-paltanti, devono favorire la partecipazione dei lavora-tori autonomi alle gare pubbliche e ai bandi per l’asse-gnazione di incarichi di consulenza e di ricerca. L’accessoalle Servendosi anche degli sportelli nei centri per l’im-piego, devono quindi agevolare e favorire l’accesso alleinformazioni (art.12).

CONTRATTI DI RETEViene estesa ai professionisti la possibilità di costruirenetwork con altri professionisti e imprese, sfruttandoil contratto di rete (art. 13, comma 3, Lett. a). In parti-

Riflessioni sul Jobs Act Autonomi

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133colare, i professionisti potranno servirsi di contratti direte, così come già fanno le imprese, per partecipare aibandi e per concorrere all’assegnazione di incarichi e diappalti privati. A prescindere dalla forma giuridica rive-stita, anche i liberi professionisti potranno svilupparenetwork in modo molto semplice e flessibile, aggregan-dosi, per un certo periodo di tempo, ad altri soggetti perattuare con essi un progetto comune, pur continuandoa mantenere la propria autonomia e indipendenza, cosìcome dal 2009 viene consentito alle imprese. L’esten-sione avviene però senza disciplinare le modalità di co-stituzione della rete, che dovranno però essere espressa-mente regolamentate. Sino ad ora il contratto di rete di-sciplinato dalla L. n. 5/2009 è invero sostanzialmenteriservato alle imprese, se non altro perché è soggetto al-l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese pressocui è iscritto ciascun partecipante, che ne ha fino ad oraprecluso la partecipazione ai liberi professionisti.

SPESE DI FORMAZIONE Il Jobs Act autonomi interviene sulla disciplina fiscaledelle spese sostenute dai professionisti per la partecipa-zione a convegni, congressi e simili, portando la percen-tuale di deducibilità delle spese di formazione dal50% al 100%. Tali spese, comprese quelle di viaggioe soggiorno per la partecipazione ai corsi di formazione,sono integralmente deducibili entro il limite annuodi 10.000 Euro. Sono inoltre deducibili, nel limite di 5.000 Euro an-nui, i costi sostenuti per servizi personalizzati ero-gati da organismi accreditati e finalizzati all’otteni-mento di certificazione di competenze, orientamento,ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità, mirati asbocchi professionali coerenti con le condizioni delmercato di lavoro. Deducibili integralmente e senza limiti gli oneri so-stenuti per assicurazioni contro il mancato paga-mento delle prestazioni di lavoro autonomo eseguitedal professionista.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO Una delle numerose novità di particolare interesse inmateria di tutela e vantaggi fiscali per i lavoratori auto-nomi, riguarda la deducibilità delle spese di vitto e al-

loggio, atta a risolvere una questione da sempre spinosa.La novità sopprime i limiti di deducibilità del 75% e del2% dei compensi delle spese sostenute per prestazionialberghiere e somministrazione di alimenti e bevande,purché siano sostenute direttamente dal lavoratoreautonomo e siano analiticamente addebitate al com-mittente. Viene anche abolita la norma secondo cui le spese rela-tive all’esecuzione dell’incarico sostenute dal commit-tente costituivano compensi in natura per il professio-nista. Dall’anno d’imposta 2017 non è più in vigore que-sto dettato normativo e tali spese sono integralmentededucibili per il committente. Va ricordato che il rife-rimento normativo delle disposizioni in commento èl’art. 54 del TUIR e che entrambe le novità sono appli-cabili a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 di-cembre 2017. In sintesi è stato fatto un passo in avanti significativo,ma ancora del tutto insufficiente.È auspicabile che l’estensione dei contratti di rete ai li-beri professionisti possa aprire nuove forme di collabo-razione fra i medesimi, anche se non è dato comprende-re se e come ciò potrà avvenire, in difetto di una disci-plina più dettagliata.Restano ancora, comunque da affrontare, tra l’altro, i de-licati temi dell’equo compenso e dell’affidamento al Tri-bunale del lavoro delle controversie tra professionisti ecommittenti. Il DDL ha essenzialmente regolamentato ein modo assolutamente parziale i contratti di lavoro au-tonomo, che in questi ultimi anni sono stati profonda-mente rivisti dopo la sostanziale abolizione dei contrattia progetto intervenuta con il Job Act, senza tenere nelladovuta considerazione la suddivisione tra le libere pro-fessioni, che caratterizza il sistema dualistico italiano.Nessuna attenzione è stata riservata alle professioni rego-lamentate, ovvero ordinistiche, che diversamente da quel-le non organizzate in ordini o collegi, non hanno alcuninteresse all’offerta di opportunità in altri settori o allegaranzie di stabilità, ma ambirebbero essere tutelate nel-l’esercizio della propria attività in seguito al consegui-mento del necessario titolo di titolo di studio e dell’abi-litazione per cui è necessaria una peculiare formazioneuniversitaria, specialistica, tecnica e culturale.

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134 Com’è noto il Centro Studi Investimenti Sociali (CEN-SIS) è un istituto che svolge da oltre mezzo secolo unacostante attività di ricerca e consulenza in campo socio-economico, attraverso la realizzazione di studi sul so-ciale, l’economia e l’evoluzione nei settori vitali dellarealtà sociale.Di esso si avvalgono amministrazioni pubbliche ed entied associazioni private come supporto nella propria at-tività istituzionale, ed i suoi studi sono considerati comeparticolarmente qualificati, tanto che il Rapporto an-nuale del CENSIS sulla situazione sociale del Paese vieneda decenni considerato come il più completo strumentodi interpretazione della realtà italiana.L’originalità degli studi effettuati dal CENSIS sta nellechiavi di lettura che vengono offerte, che rappresentanouno strumento indispensabile per quanti vogliano ap-profondire l’analisi della continua trasformazione delPaese, e ciò nei più diversi settori di ricerca, dall’econo-mia al lavoro, al welfare, alla sicurezza sociale, per citar-ne solo alcuni.In questo quadro, e con l’intento di effettuare un’inda-gine conoscitiva sulla realtà e l’evoluzione del mondoforense, anche allo scopo di avere uno strumento alta-mente qualificato per ottimizzare il proprio ruolo nei di-versi settori di intervento, Cassa Forense, unica tra leCasse professionali ed unica tra gli Organismi istituzio-nali dell’Avvocatura, ha commissionato al CENSIS unostudio di ricerca, basato su un programma triennale dilavoro, per analizzare le condizioni attuali, le prospettivedella professione ed il suo ruolo nella fase congiunturaleche si va attraversando, nonché la percezione e le attesedegli avvocati nei confronti della loro Cassa professio-nale.Ciò ovviamente, non solo con la finalità di adeguare ecalibrare i propri interventi nel campo del welfare, piùstrettamente attinente al ruolo istituzionale di Cassa Fo-rense, ma anche per offrire a tutti coloro che vivono edoperano nel mondo dell’Avvocatura, o a suo stretto con-tatto, uno strumento conoscitivo di grande utilità peravere consapevolezza delle sue fase evolutive.Il secondo step del programma, elaborato nel dicembrescorso, è stato presentato in Roma in occasione dellaconvention sulla previdenza organizzata da cassa Fo-rense nei giorni del 9 e 10 giugno 2017.

La rilevazione effettuata dal CENSIS ha raggiunto uncampione di 10.425 avvocati, che hanno inteso rispon-dere ad un questionario articolato e relativo alla condi-zione professionale attuale ed in prospettiva, allecondizioni generali del Paese ed al ruolo dell’Avvocaturanel mondo giudiziario e nella società, alla rappresen-tanza degli interessi professionali, alla percezione e leattese nei confronti della Cassa Forense.

1. L’analisi ha preso le mosse dalla ricostruzione dellacondizione attuale dell’avvocato, osservata dal punto divista organizzativo, rilevando come la composizionedegli studi sia ancora in larga parte incentrata sulla fi-gura del titolare (36,9%), quale unica persona che lavoranello studio, mentre solo 1/3 sono le strutture che coin-volgono da 4 a 9 persone.Il profilo dell’attività professionale è ancora incentratosull’assistenza giudiziale (66% del fatturato), cui si ag-giunge il 28,2% del fatturato riconducibile ad attività diconsulenza, in un mercato che è prevalentemente locale(4/5 del fatturato), seguito da quello regionale (12%) eda quello nazionale (circa 11%).Nel 2016 l’andamento del valore economico delle pre-stazioni è aumentato per il 23,8% degli avvocati, ma ciòche desta maggiori preoccupazioni è la quota di avvocatiche dichiara di aver subito un ridimensionamento delleproprie entrate, che è molto consistente (44,9%), cosìcome restano ancora molto marcate le differenze terri-toriali, atteso che la maggiore contrazione delle entratesi registra al Sud (50,6%) rispetto al Nord (38,1%).Completano la valutazione complessiva dal punto divista lavorativo le opinioni circa un tendenziale peggio-ramento complessivo, posto che l’area della “stabilità”può essere riferita a circa un quinto dei rispondenti(21,2%) e che solo un avvocato su dieci dichiara di averriscontrato un miglioramento della propria situazionenel 2016, mentre sul piano delle prospettive aumentala quota di chi prevede un peggioramento (33%) dellasituazione lavorativa e definisce molto critica ed incertala propria condizione professionale.La difficoltà a risparmiare continua a collocarsi al primoposto tra le problematiche elencate (78,8%), seguitadalla diminuzione del reddito familiare (50,4%), dalledifficoltà economiche dovute alla riduzione o interru-

Il rapporto CENSIS sull’Avvocatura

di Dario Lolli

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135zione dell’attività professionale (45,2%) e dalle difficoltàeconomiche dovute a spese impreviste (41,6%).Accanto all’analisi di “clima interno” l’indagine ha ri-guardato anche la percezione degli avvocati riguardo allasituazione economica e sociale del Paese, e qui si riscon-tra ancora una esigua percentuale di ottimisti (15%),con tanti (60%) che tendono ad evidenziare come vi siaun incremento delle diseguaglianze ed un progressivoimpoverimento di una larga fascia di popolazione. Oltrea ciò viene rilevato l’altro fenomeno che secondo gli av-vocati caratterizzerà l’Italia nel tempo a venire, cioè lacrisi istituzionale e la delegittimazione della politica(45,6%).La successiva sezione dell’indagine CENSIS affronta iltema della rappresentanza nell’ambito del settore dellaGiustizia.Anche in questo caso si avverte lo scollamento, che datempo è palpabile nell’ambito della categoria, in quantosolo il 14,7% considera ben rappresentati o adeguata-mente rappresentati gli interessi dell’Avvocatura, conuna tendenziale riduzione dell’area di chi si sente rap-presentato (dal 33,5% al 51,6%).La domanda di rappresentanza degli avvocati è princi-palmente rivolta a due profili: il primo problema da af-frontare, secondo la categoria, attiene al rapportomagistrati – avvocati (22,9%), che trova più sensibili gli“anziani”, il secondo è quello del dumping che si è ge-nerato per l’abolizione dei minimi tariffari (22,5%), chetrova principalmente l’interesse dei giovani.Pare di minor rilievo, in termini generali, l’esistenza dinormative che favoriscono i clienti “forti” (banche,grandi imprese, assicurazioni) a discapito del lavorodegli avvocati (13,5%).Sul piano del disagio relativo allo svolgimento della pro-fessione, l’indagine ha operato un focus particolare sulladomanda di servizi rivolti a Cassa Forense e sul puntosi è detto in precedenza circa la rappresentazione delledifficoltà più ricorrenti.Ciò che invece va evidenziato come degno di attenzioneè la circostanza che la maggior parte degli avvocati hadichiarato di aver affrontato personalmente le situazionidi disagio, attingendo ai propri risparmi (81,7% fra i piùanziani e 61% dei giovani), ovvero facendo ricorso al-l’aiuto di amici e parenti (48,2% di chi esercita da meno

di dieci anni). Ciò pone quindi, da un lato, l’esigenza di meglio parte-cipare agli iscritti le opportunità offerte e gli strumentiattivati da Cassa Forense per supportare gli avvocatinella gestione dei fattori di disagio e condizionamentodell’attività professionale (solo il 42% dichiara di esserea conoscenza del Nuovo Regolamento sull’Assistenza) edall’altro di migliorare le prestazioni offerte e la funzio-nalità degli uffici (l’area di soddisfazione si attesta at-torno al 53%).Va meglio per quanto attiene alle convenzioni adottatedalla Cassa, rispetto alle quali la soglia di conoscenza siattesta intorno al 68%, seppure è ancora esiguo l’utilizzoeffettivo, che comunque anche per la varietà dell’offerta,presenta notevoli margini di miglioramento.

2. Il secondo ambito di ricerca ha riguardato le opinionidegli italiani sulla professione forense e sulla Giustiziain generale nel nostro Paese.L’indagine parte da un profilo di carattere comparativorispetto alle altre professioni ed il campione esaminato,pur considerando l’Avvocatura come una professioneche gode ancora di prestigio, la colloca però con ungrado di apprezzamento che in termini percentuali nonstimola le nuove generazioni in direzione di una sceltafutura.Le professioni più prestigiose sono considerate il medico(59,9%), l’ingegnere (34,7%), il consulente del lavoro(21,4%), poi l’avvocato (16%), il giornalista (15,8%), ilcommercialista (11,2%), e l’architetto (8,4%).Quanto agli aspetti socio – economici legati all’attivitàdi avvocato, gli italiani attribuiscono a questo un ruoloattivo ed un contributo positivo nella tutela dei segmentideboli della società (20,1%), nella stabilizzazione deiposti di lavoro (20,3%), nella diffusione della legalità(27,4%), nel miglioramento della macchina amministra-tiva pubblica (22,1%), nel risolvere il problema delladurata eccessiva dei processi (42,3%).Ruolo in percentuale non rilevante è riconosciuto nellariforma del sistema giudiziario e nei rapporti con la ma-gistratura (27,7%) e nel contenimento dei costi di ac-cesso alla giustizia (11,1%).Tra i soggetti che garantiscono maggiormente un migliorfunzionamento della giustizia, nell’opinione popolare

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prevalgono nettamente le Forze dell’Ordine (40,7%),anche rispetto alla Magistratura (35,5%) e sulla CorteCostituzionale (20,6%), nonché sul C.S.M. (19,7%),mentre gli avvocati rappresentano il fanalino di coda(12,1%).L’Avvocatura quindi non è considerata tra i principalisoggetti di garanzia, in un sistema peraltro fortementesfiduciato, perché malgrado le opinioni circa il ruolo digaranzia ricoperto dai diversi soggetti della giurisdi-zione, resta il fatto che per il 71,6% dei cittadini, il siste-ma giudiziario non è in grado di garantire pienamentela tutela dei diritti fondamentali.Per di più, dinanzi alle opinioni di chi ritiene che la si-tuazione del sistema giudiziario sia rimasta invariata(52,6%) nel 2016, si colloca una rilevante percentuale(38,2%) che denuncia un progressivo peggioramentodel sistema.Gli effetti sono intuibili, in quanto la sfiducia nella Giu-stizia, assai pericolosa per la tenuta del sistema demo-cratico, fa sì che il 30,7% dei cittadini abbia deciso dinon avviare un’azione legale a tutela dei propri dirittinegli ultimi due anni, e ciò è tanto più preoccupanteperché ad assumere un tale atteggiamento sono le per-sone più istruite e cioè laureati (36,3%) e diplomati(31,1%).Le ragioni sono sostanzialmente connesse al clima di sfi-ducia cui si accennava (16,2%), all’incertezza dell’esito(15,9%) ed alle carenze funzionali del sistema (costo ec-cessivo 29,4% - tempi lunghi 26,5%).Complessivamente quindi traspare una valutazione nonpositiva degli italiani rispetto alla garanzia di tutela deipropri diritti, anche in settori chiave del vivere sociale,perché la rinuncia a far valere le proprie legittime istanzeha riguardato perfino la denuncia di reati contro la per-sona o le proprietà (30,5%), il ricorso amministrativoverso la P.A. (23,9%), e le cause contro il proprio datoredi lavoro (21,4%).

3. Come ultimo step di indagine è stato chiesto di di-chiarare il proprio grado di accordo rispetto ad alcunitemi specifici nel settore della Giustizia.Ebbene, vi è disaccordo (60%) nella utilizzare la depe-nalizzazione come strumento per migliorare il funzio-namento della giustizia (e ciò è naturale di fronte alla

crescente esigenza di sicurezza).Vi è la percezione di una eccessiva presenza di errorigiudiziari (72,5%), vi è condivisione circa il livello dicondizionamento che esercitano le disponibilità econo-miche nella tutela dei diritti (80%) e circa la diffusionedella corruzione come ostacolo al corretto funziona-mento della giustizia (85,8%).Infine, nel confronto tra avvocati e magistrati, la mag-gioranza degli italiani aderisce all’affermazione che unvero problema della giustizia è rappresentato dall’ecces-so di potere dei magistrati (55,7%), ma al tempo stessocondivide l’asserzione che gli avvocati in Italia agisconocome una lobby che condiziona la riforma del sistemagiustizia (64,1%).Come si vede, ne scaturisce un quadro di insieme chesollecita molte riflessioni ed ai livelli più diversi.In ciò sta la pregevolezza dello studio di ricerca, nelporsi come strumento per ripensare ad interventi rifor-matori mirati ed organici, nell’intento di restituire fidu-cia ed efficienza ad uno dei settori nevralgici e vitali dellaStato democratico.L’Avvocatura è parte essenziale di questo processo, maper far ciò non c’è altra via che rivalutarne il ruolo ed ilprestigio sul piano economico e sociale.Al termine di questo breve sunto su uno studio che me-rita ben altri approfondimenti, ritengo più utile per i let-tori riportare pedissequamente le considerazioni finalidel rapporto CENSIS, come ulteriore spunto di rifles-sione:

CONSIDERAZIONI FINALI: COMUNICAZIONE,ASSESSMENT, ACCOUNTABILITYLe conclusioni alle quali si era giunti nella precedenteanalisi sull’Avvocatura mettevano in evidenza sostanzial-mente quattro punti:- L’esistenza di un processo di riposizionamento della

professione, dovuto alla persistenza di una fase di crisile cui cause era possibile rintracciarle sia in un contestogenerale avverso e deterioratosi progressivamente, siain un atteggiamento eccessivamente difensivo da partedegli avvocati, orientato alla sopravvivenza e in attesache la fase critica generale esaurisse la sua pressione;

- La necessità di mettere in campo strumenti e disposi-tivi di supporto alla professione in grado di contenere

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le diverse spinte centrifughe, indotte dalla riduzionedel reddito, dalla caduta della domanda, dalla difficoltàa ottenere un giusto compenso per le proprie presta-zioni e tali da minare coesione e identità della profes-sione;

- Il riscontro di una progressiva perdita di prestigio e distatus dell’avvocato, causato da un sistema giudiziariopercepito, dall’opinione pubblica, come scarsamenteefficace e debole nella sua capacità di garantire equitànel suo funzionamento e, dagli avvocati, come fonda-mentalmente “asimmetrico”, a scapito del ruolo del-l’avvocato;

- La consapevolezza diffusa fra i professionisti – sebbeneuna consapevolezza non completamente tradottasi inatti operativi – che la strada per rafforzare la profes-sione e recuperare reputazione presso l’opinione pub-blica dovesse necessariamente passare per una forteiniezione di innovazione e di innalzamento della qua-lità dell’offerta.

A poco più di un anno dalla prima survey, è possibile,in parte, rintracciare ancora elementi di criticità, cui siaggiungono altri elementi che emergono come ulterioriavanzamenti riguardo al tema dell’innovazione.La ricerca positiva di soluzioni al restringimento delleopportunità (calo della domanda, riforme incomplete,perdita di capacità contrattuale nei confronti della clien-tela, delle istituzioni, della magistratura) ha parzialmen-te tamponato il deterioramento della situazione profes-sionale degli avvocati. Molti evidenziano la crescente in-certezza e, anche in prospettiva, circa un terzo di chi harisposto all’indagine prevede un ulteriore peggiora-mento della propria condizione. Ma altri, soprattutto fracoloro che esercitano la professione nelle regioni delNord, hanno avviato processi innovativi e di aggrega-zione delle competenze con l’obiettivo di offrire rispostedi qualità a domande complesse.Oggettivamente, la “forbice” sembra si sia allargata frachi ha avviato iniziative di rafforzamento e di estensionedel perimetro dell’attività professionale e chi appare for-temente condizionato da un contesto che non muta enon trasmette ai professionisti segnali positivi in gradodi attivare innovazione e propensione al cambiamento.Da questo punto di vista le dinamiche territoriali riflet-tono, per la professione, ciò che è accaduto al resto delle

attività produttive e anche a livello di domanda interna:nelle regioni settentrionali la presenza di un tessuto im-prenditoriale già forte – sebbene colpito in profonditàda processi di ridimensionamento e ristrutturazione – ela disponibilità di risorse economiche delle famigliehanno ridotto i tempi di reazione alla crisi e hanno in-dotto un recupero più veloce rispetto a quanto è acca-duto nel resto del Paese.Un ambiente produttivo più rarefatto e condizioni so-cioeconomiche ancora più deboli rispetto al passato, si-tuazione questa facilmente riscontrabile nelle aree meri-dionali, certo non consentono processi di cambiamentoe innovazione poiché il costo dell’investimento neces-sario a produrre cambiamento e innovazione ha un pesorelativo maggiore rispetto ad altre aree. I tempi di ritor-no dell’investimento, inoltre, sono molto più spostati inavanti, tanto da inibire qualsiasi tipo di propensione alrischio e alla ricerca di soluzioni nuove. Il ripiegamentocui abbiamo assistito in questi anni al Sud – tranne po-che eccezioni – è né più né meno che l’effetto di un cir-colo vizioso in cui ad aspettative declinanti hanno corri-sposto opportunità sempre meno attraenti.Non è un caso che la lettura congiunta della survey sugliavvocati e quella sulla popolazione trova elementi co-muni che confermano la presenza di un legame forte fraprofessioni e società e avvalorano la tesi che in assenzadi meccanismi di redistribuzione, i più forti tendono arafforzarsi e i più deboli tendono a indebolirsi progres-sivamente. Il corollario a questa constatazione è poi datodal fatto che a una società forte corrisponde un’offertadi prestazioni professionali altrettanto forte da parte delterziario intellettuale, in grado di evolvere in funzionedi una domanda qualificata e via via più sofisticata. Cosache apre gli spazi a processi di specializzazione dell’of-ferta e alla ricerca di proposte innovative.Un altro aspetto può essere messo a fuoco dalla letturacongiunta delle indagini. Colpisce, infatti, che una quotaimportante dei cittadini {circa il 20%) e una parte im-portante dell’Avvocatura (poco meno del 40%) trovinouna convergenza nel riconoscere all’avvocato un ruolocentrale nella tutela dei diritti dei segmenti deboli dellasocietà. In questo si rintraccia una sorta di rispecchia-mento e di allineamento con quanto dichiarato dallamaggioranza della popolazione, le cui risposte delineano

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una visione non positiva del sistema giudiziario italiano,confermando – a distanza di un anno dalla precedenteindagine – un crescente disincanto da parte dei cittadinisulla possibilità di vedere tutelati e riconosciuti i propridiritti, stante una situazione in cui costi e tempi dellagiustizia non favoriscono l’innalzamento della qualitàdel sistema. Gli stessi avvocati (il 34,4% del campione)indicano nella riforma del sistema giudiziario e nei rap-porti con la magistratura un ambito privilegiato su cuiintervenire direttamente e dare un contributo positivo,nella consapevolezza che le chance di recupero del ruolodella professione e della reputazione dell’Avvocaturasono strettamente correlate al buon funzionamento delsistema della Giustizia.Accanto al dato di contesto, che rimanda a una situa-zione generale ancora critica, e al dato di sistema, checostringe il 30,7% dei cittadini a rinunciare alla tuteladei propri diritti, è poi necessario affrontare il tema delladimensione dell’Avvocatura.Quella nota di pessimismo che affiora in vari momentidell’indagine presso gli avvocati è anche figlia di un di-sorientamento che l’elevato numero dei professionistilegali e, in ogni caso, la conseguente eterogeneità deglistessi non fanno che amplificare, alimentando un po-tenziale di conflittualità all’interno della professione(contrapposizione fra avvocati giovani e anziani, con-trapposizione fra grandi studi e studi individuali adesempio) con effetti e ricadute nei confronti degli orga-nismi di rappresentanza della professione e delle azioniche attraverso questi possono essere intraprese a favoredella professione.In altre professioni ordinistiche, la cui dimensione è piùcontenuta, diventa più facile avviare azioni e iniziativevolte a ritrovare la coesione e la condivisione di obiettivicomuni, anche se di medio o lungo periodo. È questoun dato strutturale difficilmente aggirabile nell’imme-diato.Ma alla perfetta disamina, da parte degli avvocati, deifattori interni ed esterni che condizionano oggi la pro-fessione, fa seguito un atteggiamento che solo in parte èin grado di cogliere e sfruttare tutte quelle opzioni pen-sate proprio per contenere gli effetti dell’incertezza e delridimensionamento dell’orizzonte di crescita.Welfare integrato, assistenza e comunicazione fanno

oggi parte dell’offerta di servizi che la Cassa Forense hapredisposto ed eroga ai suoi iscritti, ma ciò – nella con-dizione attuale della professione ancora permeata dallanecessità di recuperare ruolo e opportunità – sconta ilfatto che questa offerta di servizi sia oggi percepita comeun elemento necessario ma non sufficiente per rilanciarela professione.Il gap tra la percezione e la realtà degli strumenti messia disposizione può essere colmato attraverso un approc-cio che, attraverso una comunicazione mirata e innova-tiva, metta in evidenza i vantaggi e i risultati che si pos-sono ottenere. Prova ne è il livello di soddisfazione cheè stato espresso da chi ha avuto accesso alle diverse pre-stazioni previste dal Regolamento sull’Assistenza in vigo-re da gennaio 2016; ciò dimostra che la diretta esperien-za e la conoscenza consentono di formulare giudizi cir-coscritti e motivati.Il cambio di paradigma che la Cassa Forense ha messo inatto, orientando l’offerta in un’ottica di welfare attivo, po-trà essere accolto e percepito adeguatamente consolidan-do le iniziative di valutazione dell’efficacia degli strumen-ti e rendendo così evidente sia l’impegno della Cassa neiconfronti degli iscritti (accountability), sia le importantiricadute che questi strumenti possono e potranno otte-nere a favore della professione (assessment).

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La giurisdizione della Corte deiconti sulle pensioni pubbliche: un ostacolo nel processo di armonizzazione?di Pasquale Passalacqua

1. I percorsi di armonizzazione tra i sistemi pensio-nistici per i lavoratori pubblici e privati: prima dalprivato al pubblico e poi dal privato al pubblicoLe diversificazioni strutturali e congiunturali del sistemapensionistico italiano relative ai due settori dell’impiegoprivato e dell’impiego pubblico hanno radici lontane.Nel nostro Paese, è proprio in relazione al settore delpubblico che nasce un primo sistema organico di tutelapensionistica obbligatoria: ab initio mediante il recepi-mento della legge sabauda 14 aprile 1864, n. 1731 (pergli impiegati civili dello Stato) e, poi, attraverso il r.d.21 febbraio 1895 n. 70 (Approvazione del testo unicodelle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzionedella l. 15 giugno 1893, n. 279).Poi, nel corso degli anni abbiamo assistito, anche a causadi una forte pressione sindacale, progressivamente a unprocesso di avvicinamento-armonizzazione del sistemadelle pensioni per i dipendenti privati a quelle per ilpubblico impiego, nella direzione di ampliamento delletutele, anche attraverso l’introduzione di più favorevolirequisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Tale pro-cesso raggiunse il suo apice attraverso la l. n. 153 del1969, che, recependo l’impostazione originaria dellepensioni per i pubblici dipendenti sulla pensione comeretribuzione differita, introdusse per tutti il sistema cd.“retributivo” di calcolo della pensione, nonché la pen-sione di anzianità, legata non alla vecchiaia anagrafica,ma, appunto, all’anzianità contributiva.In seguito, la materia pensionistica sul versante dell’im-piego pubblico è stata riordinata dal d.P.R. 29 dicembre1973, n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamentodi quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).Successivamente, la stagione della privatizzazione delrapporto di impiego pubblico aperta all’inizio degli anni‘90 comportò un forte impulso alle trasformazioni dellaprevidenza dei pubblici impiegati, segnando una decisainversione di tendenza, giacché, da quel momento ilprocesso di armonizzazione è stato teso all’avvicina-mento anche del settore delle pensioni per i dipendentipubblici a quello dei dipendenti privati.Invero, la me-desima legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, mentreall’art. 1 delegava il Governo a «privatizzare» il rapportodi impiego con lo Stato e gli enti pubblici, al contempoall’art. 3 delegava il Governo ad emanare provvedimenti

tesi a omogeneizzare i trattamenti pensionistici obbliga-tori dei dipendenti privati e pubblici. In attuazione diquella delega venne realizzata la già ricordata RiformaAmato del 1992 (d.lgs. n. 503), con la quale è iniziatoil percorso di avvicinamento alla disciplina prevista peri dipendenti privati, attraverso la graduale unificazionedell’età pensionabile, dei requisiti assicurativi e contri-butivi per il diritto a pensione, dei criteri per la deter-minazione della retribuzione pensionabile e dellecondizioni di accesso alla pensione anticipata di anzia-nità.Successivamente, attraverso la legge Dini di riforma pen-sionistica del 1995 (l. n. 335) il legislatore si prefiggevadi nuovo l’obiettivo dell’armonizzazione dei due sistemi.L’armonizzazione ha ivi toccato la determinazione dellabase contributiva e della base pensionabile nel settorepubblico, disponendo l’applicazione delle regole vigentinel settore privato, pur nella permanenza di alcune pe-culiarità.Dalle riforme degli anni ‘90, quindi, la prospettiva difondo dell’armonizzazione dei due versanti del sistemapensionistico può essere annoverata tra gli assi portantidella sua evoluzione. Così, in questa direzione pareva muoversi anche l’ultimointervento organico di riforma del sistema pensionisticorealizzato attraverso la cd. Riforma Monti-Fornero del2011, la quale pone tra i propri principi e criteri quellidella “semplificazione, armonizzazione ed economicitàdei profili di funzionamento delle diverse gestioni pre-videnziali”. La stessa legge porta a compimento un notonoto percorso di armonizzazione qui “inversa” (ovverodella normativa dell’impiego privato su quella dell’im-piego pubblico) in relazione alla parificazione dell’etàpensionistica tra uomini e donne, anticipata nell’im-piego pubblico dietro impulso della normativa comuni-taria e ora recepita anche nel settore privato.Il processo di armonizzazione iniziato negli anni ‘90 ha,poi, comportato una necessaria rivisitazione anche del-l’assetto istituzionale: così, nel 2011 viene soppresso IN-PDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendentidell’amministrazione pubblica) e viene disposto, al 31marzo 2012, il trasferimento all’INPS di tutte le suecompetenze.

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2. Un percorso auspicabile: il superamento della giu-risdizione della Corte dei conti.Nel quadro in breve descritto si vuole in questa sede iso-lare una specifica questione.Invero, una singolare persistente peculiarità del sistemapensionistico nel pubblico impiego è costituito dallagiurisdizione esclusiva della Corte dei conti, competentea giudicare in materia di provvedimenti definitivi diconcessione o diniego del trattamento pensionistico ein materia di riconoscimenti, con o senza riscatto, di pe-riodi o servizi ai fini di quiescenza.Dobbiamo ricordare che dalle origini dello Stato unita-rio, ovvero dal 1862 fino al 1933 (v. l. 3 aprile 1933, n.255), la pensione dei pubblici dipendenti veniva erogatadirettamente dalla Corte dei conti, sezione semplice; lastessa Corte era tenuta a comunicare al procuratore ge-nerale le deliberazioni adottate in difformità dalle sueconclusioni, onde consentire l’eventuale impugnativa insede giurisdizionale. A seguito delle riforme di quegli anni, alla Corte deiconti è tuttora riservata la giurisdizione in materia dipensioni a favore dei dipendenti delle pubbliche ammi-nistrazioni, nonché in materia di pensioni di guerra(artt. 13 e 62 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché,ora, art. 18, primo comma, lett. c), d.lgs. 26 agosto2016, n. 174). Si tratta di un giudizio che si svolgevadapprima in un unico grado, mentre successivamente èstato introdotto il secondo grado di giudizio dinanzi allesezioni giurisdizionali centrali per soli motivi di diritto(art. 1, quinto comma, d.l. n. 453 del 1993, novellatodal d.l. n. 543 del 1996, convertito in l. n. 639 del1996).La sensazione è quella che il tema del superamento ditale giurisdizione esclusiva – unicum nel sistema – nonsia stato mai affrontato direttamente. Già nel quadrodella riforma Dini delle pensioni del 1995 (l. n. 335/1995) si rimarcava l’inattualità di quell’assetto. Cosìanche nell’ambito della prima Commissione Foglia sullariforma del processo previdenziale, lo stesso Presidente,nel lontano 2000, sul punto si limitò a segnalare il pro-blema, ritenendo non più ragionevole un tale assetto,dopo la privatizzazione del pubblico impiego, pur nellaconsapevolezza della necessità sul punto di misure dipiù ampio respiro.

Invece, il legislatore, muto a tali esigenze, proprio nel2000 ribadisce il ruolo della Corte dei conti, dispo-nendo che questa giudichi in composizione monocra-tica, in funzione di giudice unico delle pensioni (art. 5,l. n. 205 del 2000) e tale normativa è stata oggetto diparziale modifica nel non lontano 2009 (art. 42, l. n. 69del 2009).L’indirizzo granitico del nostro legislatore sul puntotrova ulteriore conferma nel recentissimo d.lgs. n. 174del 2016 (Codice di giustizia contabile, in vigore dal 7ottobre 2016), con il quale si è voluto riordinare e ride-finire la disciplina di tutti i procedimenti innanzi laCorte dei conti, dove trova ampio spazio la parte dedi-cata al giudizio pensionistico (artt. 151 ss.) che, dunque,continua a godere di conclamata fiducia. Ciò non toglie che l’inattualità di un tale assetto, qualefrutto di un retaggio storico, permanga e, anzi, di frontealle attuali linee di tendenze favorevoli all’armonizza-zione dei settori, venga, a nostro avviso, ad accrescersi.La risalente giustificazione incentrata sul controllo dellaspesa pubblica, come si dice, in questo caso davveroprova troppo. Accogliere in pieno una tale prospettiva,dovrebbe, infatti, coerentemente comportare l’attribu-zione alla giurisdizione della Corte dei conti non sol-tanto di tutte le controversie relativa alle pensioni sia deipubblici dipendenti che di quelli del settore privato,data la conclamata incidenza anche di tale ultimo ver-sante sulla spesa pubblica, ma anche l’attribuzione ditutte le controversie in materia di rapporto di impiegopubblico, faticosamente traghettate dal Giudice ammi-nistrativo a quello ordinario, data anche in questo casol’evidenza dei costi del personale pubblico in capo alloStato.A una riforma nel senso dell’attribuzione anche dellamateria delle pensioni per i pubblici dipendenti al giu-dice civile ordinario, in funzione di giudice del lavoroex art. 442 ss. c.p.c. non si oppone, peraltro, alcunanorma di rango costituzionale, giacché, come notato sulpunto, la garanzia costituzionale della giurisdizione con-tabile copre solo la materia della contabilità pubblica enon anche la materia pensionistica (art. 103, secondocomma, Cost.).Inoltre, la riforma del 2016 del processo pensionisticodinanzi al giudice contabile recepisce molti dei principi

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ZALa giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni pubbliche: un ostacolo nel processo di armonizzazione?

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141e delle regole del processo del lavoro: ciò a riprova daun lato delle esigenze di armonizzazione e, al contempo,proprio per questo vale a rimarcare l’inadeguatezza ditale giurisdizione, rafforzando l’esigenza di un traghet-tamento del contenzioso al Giudice civile ordinario infunzione di Giudice del lavoro. Inoltre, nell’attuale as-setto un profilo che spesso viene dibattuto è proprio ildifetto di giurisdizione del giudice adito, in quantospesso non è del tutto chiaro quali siano gli esatti confinitra Giudice contabile e Giudice ordinario civile in su-biecta materia, rappresentando un ulteriore motivo perprocedere all’unificazione della giurisdizione in favoredel Giudice civile ordinario.Al contempo, non si possono sottovalutare i timori cheun eventuale passaggio delle controversie pensionistichedei pubblici dipendenti potrebbe comportare spese gra-vanti sul bilancio pubblico derivanti dalla riorganizza-zione degli Uffici giudiziari (sia della Corte dei conti chedei Giudici civili ordinari), nel ricordo dell’esperienzanon così lontana del faticosissimo passaggio della giuri-sdizione in materia di rapporto di impiego pubblico pri-vatizzato dal Giudice amministrativo al Giudice civile infunzione di Giudice del lavoro. Considerazioni del ge-nere, a quanto consta non palesate espressamente, pos-sono contribuire a costituire un ostacolo a una possibileriforma sul punto, anche se l’entità del contenzioso pen-sionistico pubblico e del relativo impatto sui costi dellagiustizia dovrebbe essere decisamente inferiore rispettoal ricordato mutamento di giurisdizione per i rapportidi impiego pubblico privatizzato.In definitiva, come abbiamo cercato di dimostrare, nonpaiono emergere vincoli di sistema od ostacoli di altrotipo insormontabili per una mini-riforma come quellaproposta che contribuirebbe senza dubbio non solo al-l’armonizzazione dei regimi pensionistici, ma anche allasemplificazione giudiziaria della tutela dei sottesi diritticoinvolti.

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La Legge professionale forense 247/2012, all’art. 12, in-troduce l’obbligo per tutti gli avvocati di sottoscrizionedi una polizza per la copertura della responsabilità civileprofessionale e infortuni. Difatti, il comma 1 del citato articolo prevede che “L’av-vocato, l’associazione o la società fra professionisti devonostipulare, autonomamente o anche per il tramite di conven-zioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazionied enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a coperturadella responsabilità civile derivante dall’esercizio della pro-fessione, compresa quella per la custodia di documenti,somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clien-ti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propriapolizza assicurativa.”.Riguardo le condizioni contrattuali, il comma 5 del me-desimo articolo stabilisce che “Le condizioni essenziali e imassimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornatiogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.”I criteri di copertura sono stati determinati con DecretoMinisteriale del 22 settembre 2016, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2016, ove è previsto,all’art. 5 comma 2, che il decreto stesso entri in vigoredecorso un anno dalla pubblicazione ovvero l’11 ottobre2017.La Commissione istituita da Cassa Forense ha ritenutodi esaminare le proposte contrattuali provenienti dalleassicurazioni nonché le clausole contenute nelle singolepolizze con l’intento di eliminare le clausole apparente-mente difformi dal DM.In particolare, il DM prevede che l’assicurazione debbaoperare per:

1. tutti i danni che l’avvocato dovesse colposamentecausare a terzi nello svolgimento dell’attività profes-sionale;

2. qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimo-niale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;

3. coprire anche la colpa grave;4. coprire la responsabilità per giudizi causati, oltre ai

clienti, anche a terzi (esclusi i collaboratori e i fami-liari dell’assicurato).

Nel DM, per attività professionale si intende: l’attività dirappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria oad arbitri, gli atti ad essa preordinati, connessi e conse-

quenziali, la consulenza e l’assistenza stragiudiziale, laredazione di pareri o contratti, l’assistenza nello svolgi-mento dell’attività di mediazione o negoziazione assi-stita; è prevista, inoltre, la possibilità di estendere lacopertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svol-gimento il professionista sia comunque abilitato.L’assicurazione deve prevedere la copertura della respon-sabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di colla-boratori praticanti, dipendenti, sostituti processuali edè estesa alla responsabilità per custodia documenti, de-naro, titoli e valori ricevuti in deposito.Riguardo gli aspetti temporali, l’assicurazione deve pre-vedere una retroattività illimitata e un’ultrattività almenodecennale, con espressa esclusione del diritto di recessodal contratto dell’Assicuratore a seguito della denunciadi un sinistro.I massimali della copertura assicurativa minima, sia perl’attività svolta in forma individuale che in forma collet-tiva, sono fissati secondo i seguenti criteri:

Infine, l’assicuratore è tenuto a risarcire il danneggiatoper l’intero importo dovuto, con facoltà di recuperodell’importo della franchigia dall’assicurato.Si è provveduto ad esaminare, nel corso di appositi in-contri con i rappresentanti delle Compagnie, le condi-zioni di rinnovo proposte, al fine di tutelare nel migliormodo gli iscritti assicurati e, di conseguenza, i clienti

Come sceglierela polizza professionale(obbligatoria dall’11 ottobre 2017)

di Immacolata Troianiello

Cat. Fascia di rischio Massimale minimo

AAttività svolta in forma individuale con fat-turato riferito all’ultimo esercizio chiusonon superiore a euro 30.000,00

Euro 350.000,00 per si-nistro e per anno assi-curativo

BAttività svolta in forma individuale con fat-turato riferito all’ultimo esercizio chiusosuperiore a 30.000,00 e non superiore aeuro 70.000,00

Euro 500.000,00 per si-nistro e per anno assi-curativo

CAttività svolta in forma individuale con fat-turato riferito all’ultimo esercizio chiusosuperiore a euro 70.000,00

Euro 1.000.000,00 persinistro e per anno as-sicurativo

D

Attività svolta in forma collettiva (studioassociato o società tra professionisti) conun massimo di 10 professionisti e un fat-turato riferito all’ultimo esercizio chiusonon superiore a euro 500.000,00

Euro 1.000.000,00 persinistro, con il limite dieuro 2.000.000,00 peranno assicurativo

E

Attività svolta in forma collettiva (studioassociato o società tra professionisti) conun massimo di 10 professionisti e un fat-turato riferito all’ultimo esercizio chiusosuperiore a euro 500.000,00

Euro 2.000.000,00 persinistro, con il limite dieuro 4.000.000,00 peranno assicurativo

FAttività svolta in forma collettiva (studioassociato o società tra professionisti)composto da oltre 10 professionisti

Euro 5.000.000,00 persinistro, con il limite dieuro 10.000.000,00 peranno assicurativo

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143degli stessi. Riguardo l’esame si è prestata particolare at-tenzione alle condizioni contrattuali, verificando la ri-spondenza sia alle disposizioni del DM sia alle esigenzedell’Avvocatura, richiedendo alle Compagnie di volermigliorare le iniziali proposte trasmesse, in considera-zione della “platea” di professionisti interessati, senza,da ultimo, dimenticare i premi assicurativi, vista anchela bassissima sinistrosità in capo alla categoria.Tutte le polizze esaminate prevedono che l’assicurazionesia prestata in regime di “claims made” illimitata, che facoincidere il sinistro con la richiesta di risarcimento chel’assicurato riceve, e sono, pertanto, operanti per le ri-chieste di risarcimento fatte per la prima volta control’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso,relative a errori professionali commessi nel medesimoperiodo, e da lui denunciate agli assicuratori durante ilperiodo di validità della polizza; in merito all’efficacianel tempo della copertura assicurativa, le polizze preve-dono, come da DM, una retroattività illimitata e un’ul-trattività decennale per gli avvocati che cessano l’attivitànel periodo di vigenza della polizza, ed escludono il di-ritto di recesso dell’assicuratore a seguito della denunciadi un sinistro. Chiaramente, con l’introduzione dell’ob-bligatorietà della retroattività illimitata in copertura, laclausola “claims made” perde buona parte delle limita-zioni precedentemente riscontrate, in quanto l’assicura-zione opera, sempre a condizione che il sinistro vengadenunciato durante la copertura assicurativa, indipen-dentemente dal momento in cui è stato commesso l’er-rore professionale.

È stato richiesto, in primo luogo, alle stesse di adeguarei testi presentati alle disposizioni normative contenutenel DM, anche da un punto di vista lessicale, ad esem-pio:

- esplicitare tutte le tipologie di danno per le quali lapolizza opera (patrimoniale, non patrimoniale, indi-retto, permanente, temporaneo, futuro), anche per colpagrave;

- prevedere la copertura per i danni colposamente cau-sati a terzi.

Sono, inoltre, emersi alcuni punti ricorrenti e fonda-mentali, in particolare riguardo alle caratteristiche di rin-novo della polizza. Sono infatti previste tre diverse mo-

dalità di rinnovo dell’assicurazione: con tacito rinnovo,senza tacito rinnovo e con rinnovo automatico. Nelprimo caso, l’assicurato, per poter disdire la polizza, de-ve trasmettere apposita comunicazione di disdetta entroi termini previsti dal contratto, e quindi per poter variareassicuratore deve prestare attenzione al termine di sca-denza. Tale problematica è stata, in passato, riscontratain occasione del rinnovo delle condizioni contrattuali,in quanto al professionista perveniva la richiesta di ver-samento del premio adeguato oltre il termine di sca-denza per trasmettere la disdetta, generando alcunelamentele. Di contro, con il rinnovo tacito, si beneficiadella continuità di contratto assicurativo, evitando tuttequelle problematiche in ordine alla possibilità o menodi denuncia delle circostanze trovandosi a cavallo di dueannualità assicurative. Nel caso di contratto annuale, in-vece, da un lato non vi è la necessità di trasmettere ladisdetta, dall’altro la copertura, per il secondo o succes-sivo anno di polizza potrebbe non essere operante perle eventuali circostanze di cui si ha conoscenza, ma nonè possibile denunciare in quanto non pervenute ufficial-mente, nell’anno precedente. La terza tipologia di poliz-za prevede il rinnovo automatico al verificarsi di deter-minate prestabilite condizioni (ad esempio variazione difatturato rispetto all’anno precedente non superiore aduna determinata percentuale, assenza di sinistri, ecc.)con necessità di invio della disdetta da parte dell’assicu-rato nel caso in cui si verifichino tali condizioni. Si rileva, inoltre, che molte delle polizze esaminatenon contemplano il tacito rinnovo; ogni rinnovo,dunque, è un nuovo contratto distinto ed autonomodal precedente, senza quella “continuità” garantita,invece, in caso di operatività del tacito rinnovo. In considerazione di ciò, è stato richiesto alle Compa-gnie di integrare i testi presentati con la clausola “conti-nuous cover” (copertura continua), che ripristina questacontinuità nelle polizze cosiddette “a scadenza”.In ordine all’inserimento di tale clausola, si evidenziache l’importanza della stessa deriva dal fatto che, allastipula della polizza, l’assicurato è tenuto a dichiarare,oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti o circo-stanze, di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragio-nevolmente suscettibili di originare una richiesta dirisarcimento futura da parte di terzi, e che, di norma,

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144 tutte le polizze escludono espressamente dalla coperturale richieste di risarcimento che derivino da circostanzegià note all’assicurato al momento della decorrenza dellapolizza.La clausola “continuous cover” ha, quindi, la finalità digarantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in co-pertura anche quei sinistri che potranno sorgere in corsodi validità della polizza e che siano riconducibili a cir-costanze già note all’assicurato alla stipula di ogni nuovocontratto annuale.Sempre riguardo la disdetta del rapporto assicurativo,si sono riscontrate differenze tra la polizza con tacitorinnovo sopra indicata, che prevede, in capo all’assicu-rato che non intenda rinnovare la copertura, la necessitàdi trasmettere apposita comunicazione di disdetta, entroil termine di 30 giorni (precedentemente era di 60, ri-dotto a seguito delle richieste della Commissione) men-tre le polizze di durata annuale, di norma, non prevedo-no l’invio di tale comunicazione.Un’ulteriore rilevante aspetto emerso dagli incontri conle varie Compagnie riguarda l’ultrattività, in particolarese tale garanzia debba essere già compresa nel premioversato dall’assicurato, e quindi per l’attivazione nondebba essere corrisposto alcun premio aggiuntivo (comeaccade anche per la retroattività illimitata), oppure seper attivare la garanzia postuma debba essere versatouno specifico premio. Difatti sono state riscontrate dif-ferenze interpretative del DM tra le varie Compagnie traquelle che ritengono da includere automaticamente talegaranzia con premio già inserito nella tariffa annua equelle che invece prevedono che la garanzia vada atti-vata volontariamente dal professionista o, in caso di de-cesso, dagli eredi. Ovviamente la prima soluzione (au-tomatica inclusione, così come avviene per la retroatti-vità illimitata) risulta essere preferibile, pur incidendo,di contro, sul premio annuo, anche in assenza di even-tuale necessità di copertura. L’inclusione in garanziadeve inoltre, prevedere l’automatica attivazione dellastessa, senza necessità di denuncia della cessazione (esenza richiesta di attivazione) da parte del professionistao degli eredi, attività che potrebbe risultare difficoltosa.Nelle polizze che contemplano, invece, una garanzia po-stuma con versamento del premio, la richiesta di attiva-zione deve pervenire alla Compagnia entro un termine

stabilito, che, comunque, la Commissione ha richiestodi ampliare quanto più possibile alle Compagnie inte-ressate. Sempre riguardo l’ultrattività la Commissioneha richiesto a tutte le Compagnie di prevedere l’opera-tività della garanzia anche in caso di radiazione/sospen-sione dall’Albo, per tutti quei sinistri non legati al doloche ha determinato la radiazione. Infatti inizialmenteprevedevano l’impossibilità di attivazione della garanziapostuma in presenza di ciò; la Commissione ha invecerichiesto ed ottenuto la possibilità di attivazione dellacopertura per tutta l’attività professionale svolta dall’as-sicurato (radiato o sospeso), ad eccezione di quella cheha determinato il provvedimento di radiazione. Tale ri-chiesta è stata dettata per tutelare sia il professionista ra-diato, ma, soprattutto, i clienti del professionista stesso.Resta da segnalare che nel periodo della ultrattività ilmassimale opzionato (per un anno) coprirà tutti i sinistriche potrebbero verificarsi nei dieci anni, perciò se in talearco temporale l’ importo dei sinistri da risarcire superail massimale di un anno, l’ assicurato o i suoi eredi do-vranno pagare in proprio (Es. assicurato massimale350.000,00 annuo. Entrando nel periodo dell’ ultratti-vità detto massimale copre tutti i dieci anni. Se l’assicu-rato nel periodo indicato avesse da risarcire una sommasuperiore pagherebbe in proprio).Un ulteriore elemento di approfondimento riguarda,inoltre, il rinnovo della polizza in caso di sinistrosità.Come anticipato, il DM esclude espressamente il dirittodi recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito delladenuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corsodi durata dello stesso o del periodo di ultrattività.In considerazione di ciò, l’assicuratore è obbligato amantenere in copertura il professionista che ha ricevutola richiesta di risarcimento sino alla scadenza annualedella polizza, ma dalla decorrenza della successiva an-nualità assicurativa potrebbe non rinnovare la coperturaper il professionista. Infatti abbiamo già chiarito che lagran parte delle polizze proposte sono a rinnovo annua-le. Nel DM, infatti, a differenza di quanto previsto nellepolizze RC Auto, non vi è per l’assicuratore l’obbligo acontrarre, esponendo pertanto il professionista allaeventuale (remota) possibilità di non reperire sul mer-cato assicurativo alcuna copertura per la RC professiona-le, ormai obbligatoria per lo svolgimento dell’attività

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professionale. Particolare attenzione, nel corso degli incontri svolti, èstata dedicata ai sottomassimali previsti per custodia va-lori, denaro e titoli, alle franchigie previste ed alle attivitàparallele a quella di avvocato.Riguardo la custodia di valori, titoli, somme di denaro,garanzia espressamente prevista nel DM, la Commis-sione ha constatato come in tutte le proposte pervenuteerano presenti dei sottomassimali che limitavano l’even-tuale indennizzo. È stato pertanto richiesto di eliminareo, comunque, aumentare tali sottomassimali, in consi-derazione anche della probabile relativa incidenza di talegaranzia sull’andamento tecnico-economico della po-lizza. Anche tale richiesta è stata accolta favorevolmente.La seconda problematica evidenziata riguarda la deter-minazione delle franchigie. La Commissione ha potutoriscontrare infatti, che per le polizze esaminate, eranopresenti tre tipologie di scoperti: in misura fissa, in per-centuale sul fatturato e in percentuale sul danno. LaCommissione ha espresso il proprio gradimento allaprima soluzione, sia, in quanto, di norma risulta esseredi importo inferiore, sia in quanto dà certezza dell’im-porto da corrispondere alla Compagnia. È stato, inoltre,richiesto di ridurre l’importo delle franchigie in favoredei professionisti che si collocavano nelle fasce di fattu-rato meno elevate, riuscendo ad ottenere da parte di al-cune Compagnie la riduzione fino ad un minimo di €350,00, importo di assoluto favore per gli iscritti. Ov-viamente la franchigia in percentuale risulta essere par-ticolarmente penalizzante per quei danni/fatturati piùelevati.Da ultimo, la Commissione ha provveduto a verificarela convenienza dei premi proposti, non, ovviamente, perla rilevanza, ma perché di più immediata percezione everifica da parte degli assicurati rispetto ad altre clausolecontrattuali. Al riguardo si segnala come le proposte per-venute presentino dei premi, in taluni casi, molto diffe-renti tra loro per le varie fasce di fatturato. La Com-missione ha richiesto una riduzione di premio sia per lefasce di fatturato meno elevate, all’interno della qualesono ricompresi la maggioranza dei professionisti, e so-prattutto coloro che non risultano essere ancora assicu-rati, tentando, al contempo, di mantenere una propor-zionalità con le fasce di fatturato intermedie. Le Com-

pagnie hanno accolto tale richiesta prevedendo premi apartire da importi ben inferiore ai 200,00 € annui,sconti fino al 30% per i neo-iscritti all’Albo che si riducenei successivi anni, agevolazioni per coloro che eranogià assicurati o per gli under 35, ecc.Non tutte le polizze hanno in garanzia, senza costi ag-giuntivi, o, comunque, limitandone il premio aggiun-tivo, le ulteriori attività parallele alla professione forense,così come richiesto dall’Avvocatura, in particolare quelladi delegato alle vendite immobiliari, di curatore falli-mentare, di amministratore di sostegno, di amministra-tore di condominio, attività di gestione della crisi dasovraindebitamento, attività di mediazione e negozia-zione assistita. Bisogna verificare ogni singolo caso. Re-stano escluse dalla automatica copertura assicurativaquelle attività che presentano per la Compagnia una si-nistrosità particolarmente rilevante e che non risultanoessere specificatamente svolte da avvocati, quali l’attivitàdi sindaco, revisore dei conti, componente organismodi vigilanza, ecc.A seguito dell’esame delle condizioni contrattuali ag-giornate delle convenzioni vigenti, si evidenzia che lepolizze convenzionate prevedono:

- in merito alla disdetta del rapporto assicurativo (oveprevista), una riduzione dei termini entro cui tra-smettere la comunicazione (meno di 30 gg);

- concedere almeno 60 gg come termine entro cui de-nunciare il sinistro;

- prevedere l’inclusione in copertura dei sinistri cor-relati all’attività informatica, con particolare riferi-mento a quelle relative al PCT, oramai obbligatorio.

Sul sito della Cassa le convenzioni sono state suddivisetra quelle adeguate al DM e quelle in fase di adegua-mento, al fine di fornire un’informativa chiara agliiscritti.

Relativamente alla copertura assicurativa degli infortuni,il DM stabilisce, all’art. 4, che l’assicurazione deve essereprevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori,praticanti e dipendenti per i quali non sia operante lacopertura assicurativa obbligatoria INAIL e deve preve-dere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svol-gimento dell’attività professionale, che causino la morte,l’invalidità permanente o temporanea, nonché le spese

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mediche. Deve, inoltre, includere tra i rischi assicuratil’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessaridallo svolgimento dell’attività professionale.In merito alle somme minime assicurate, il DM prevedeun capitale assicurato pari ad € 100.000,00, in caso dimorte e di invalidità permanente, ed una diaria giorna-liera da inabilità temporanea pari ad € 50,00.Occorre evidenziare come pochissimi professionisti go-dano allo stato di tale copertura. Riguardo i soggetti assi-curati questi sono gli avvocati, i collaboratori (se avvoca-ti o praticanti iscritti avrebbero autonoma copertura as-sicurativa, se praticanti non iscritti a Cassa Forense do-vrebbero aderire alla copertura), dipendenti non copertida assicurazione Inail, quindi, un numero non elevatose non addirittura nullo. Si segnala inoltre come non siaspecificata alcuna franchigia per invalidità permanente;di norma la franchigia prevista nelle polizze è pari al 5%,ossia i “piccoli”, infortuni non risultano essere oggettodi indennizzo. Si è inoltre esaminata l’eventualità di pre-visione di una garanzia che operi solo nel caso in cuinon sia presente altro soggetto che si faccia carico dieventuali responsabilità in ordine all’infortunio.In data 11/7/2017 il CNF ha indetto un bando di garaeuropea che ha per oggetto “Convenzione per l’assicu-razione della responsabilità civile professionale dell’ av-vocato e della responsabilità patrimoniale convenzioneper l’assicurazione infortuni ex lege”: Alla luce del de-creto 22.9.2016 (Ministero della giustizia) recanti – con-dizioni essenziali e massimi e minimi delle polizzeassicurative a copertura della responsabilità civile e degliinfortuni… il CNF intende mettere a disposizione degliiscritti di tutte le sezioni degli albi tenuti a cura dei Con-sigli Territoriali degli Ordini uno strumento che agevolil’ adempimento dell’ obbligo assicurativo e che consentaaltresì, di coprire rischi non compresi in suddetto ob-bligo (massimali e/o estensione di garanzia non previstedal DM). Lo strumento individuato è quello della con-venzione ad adesione.”Si pone l’attenzione dei lettori sul passaggio che la garadel CNF prevede la convenzione per adesione, cioè chegli avvocati saranno liberi di scegliere le polizze propostedal CNF (pagandole) oppure di scegliere altre polizze.Questo conforta chi scrive per la bontà delle operazionicompiute nella verifica puntuale della rispondenza delle

polizze convenzionate (da Cassa Forense) ai punti espo-sti in precedenza, infatti proprio il bando esalta e con-ferma il valore del lavoro effettuato in C F e che si stasvolgendo in modo forse un po’ più “casalingo” .

Come scegliere la polizza professionale(obbligatoria dall’11 ottobre 2017)

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Elezioni forensi:nuove istruzioni per l’uso

di Manuela Bacci

1. Premessa: i precedenti normativi e giudiziari.La Legge 12 luglio 2017 n. 113, che disciplina l’elezionedei componenti dei consigli degli ordini circondarialiforensi – entrata in vigore il 21 luglio scorso – costituiscel’ultimo (e ci auguriamo definitivo) tassello di un quadroche aveva cominciato a prendere forma con la legge pro-fessionale introdotta nel 2013. Infatti, come si ricorderà,tale normativa aveva definitivamente lasciato alle spallele previsioni del d.lgs.lgt n. 382/1944 sulla base delle qua-li si sono svolte le elezioni dei consigli dell’ordine per cir-ca 70 anni, e all’art. 28 aveva introdotto una serie di pre-visioni volte ad affermare i principi del pluralismo rap-presentativo, dell’equilibrio tra i generi e dell’alternanza. L’attuazione di tali principi era demandata ad un Decretoda emanarsi a cura del Ministro della giustizia nel ter-mine di due anni dalla entrata in vigore della legge pro-fessionale. Detto Decreto, il numero 170 del 2014, finda subito oggetto di pesanti critiche da parte di nume-rose associazioni forensi, è stato sottoposto ad impugna-zione dinanzi al Giudice Amministrativo. Con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazioha censurato le modalità attraverso le quali il regolamen-to n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sulpunto del riequilibrio di genere. Confermando le sen-tenze di primo grado, il Consiglio di Stato, con la senten-za n. 3414/2016 ha dichiarato illegittimi gli articoli 7, 9e 14 del regolamento in quanto in contrasto con l’arti-colo 28, comma 2, della legge n. 247/ 2012, nella partein cui consentono all’elettore di esprimere una quantitàdi preferenze pari al numero totale di consiglieri da eleg-gere nel caso in cui il voto sia indirizzato a rappresen-tanti di entrambi i generi. Il giudice amministrativo diprimo grado ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 7e 9 del regolamento per violazione dell’articolo 28 dellalegge n. 247, in quanto il regolamento avrebbe tutelatol’obiettivo dell’equilibrio di genere (posto dal comma 2dell’articolo 28), a scapito della finalità di tutela del plu-ralismo (posta invece dal comma 3 dell’articolo 28). Infine, con la sentenza n. 08333/2015, il TAR Lazio hadichiarato l’illegittimità del comma 7 dell’articolo 14 delregolamento del 2014, nella parte in cui prevede che,qualora non risulti rispettata la quota di un terzo per ilgenere meno rappresentato nella formazione della gra-

duatoria degli eletti, si debba formare una seconda gra-duatoria per consentire la composizione del consiglionel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio,infatti, emerge come la norma, «prevedendo un inter-vento correttivo a valle del procedimento elettorale, siponga in contrasto con i principi costituzionali in ma-teria di tutela di genere, per come costantemente inter-pretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale»,giacché l’obiettivo della tutela di genere può essere legit-timamente perseguito solo incidendo sulle modalità diformazione delle liste o sulle modalità di espressione del-le preferenze, non potendo, invece, comportare modi-fiche ex post della volontà espressa dal corpo elettorale.

2. La legge 12.7.2017 n. 113. La legge in esame – che consta di 20 articoli – ha abro-gato i commi da 2 a 6 dell’articolo 28 della legge pro-fessionale, ed ha introdotto una autonoma disciplinalegislativa delle modalità di elezione dei consigli dell’or-dine, che si caratterizza rispetto a quella previgente peril superamento delle criticità evidenziate dalla magistra-tura amministrativa e per l’attribuzione del rango legi-slativo alla disciplina della materia già regolamentatacon il decreto ministeriale 170 del 2014. In particolare, l’attuale normativa prevede nuovi limitiin ordine ai mandati espletabili da ciascun consigliere;ribadisce che ciascun elettore può esprimere un numerodi voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleg-gere (così riaffermando quanto già previsto dalla leggen. 247/2012 e poi negato dal regolamento attuativo);persegue il rispetto dell’articolo 51 della Costituzione,intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di at-tribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alleliste, consentendo esclusivamente candidature indivi-duali; introduce un regime di nullità del voto espressomediante l’indicazione di un numero di preferenze su-periore a quello consentito, nonché un regime di nullitàdel voto espresso in violazione della regola della tuteladel genere meno rappresentato.a) Limite ai mandati. Esaminando più nel dettaglio ledisposizioni normative che affermano tali principi, oc-corre prendere le mosse dall’art. 3 della nuova legge chenell’indicare, al comma 3, i requisiti di eleggibilità, pre-vede che i consiglieri non possono essere eletti per più

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148 di due mandati consecutivi. In proposito è previstaun’eccezione per i mandati inferiori ai due anni, che nonvengono computati ai fini della ineleggibilità. Completail quadro normativo la possibilità di candidarsi nuova-mente una volta trascorso un numero di anni pari aquelli nei quali si è svolto il precedente mandato. Con tale disposizione è stata in pratica riformulata, consignificative innovazioni, la disciplina introdotta in ma-teria con la legge professionale. Infatti, la L. 247/2012prevedeva un limite particolarmente stringente ai man-dati espletabili da ciascun avvocato durante la propriavita professionale, che non potevano superare il numerodi due. Inoltre era esclusa la possibilità di essere elettiper due mandati consecutivi, in quanto il dettato nor-mativo imponeva che dopo un primo mandato, la rican-didatura fosse subordinata al trascorrere di un succes-sivo periodo pari al precedente mandato (art. 28, com-ma 5 L.247/2012). Secondo l’attuale previsione, invece,non solo è espressamente contemplata l’ipotesi dei duemandati consecutivi, ma neppure è previsto alcun limiteal numero dei mandati espletabili da ciascun avvocatonel corso della propria vita professionale, una volta os-servato il sopra ricordato obbligo di rispettare l’inter-vallo temporale tra la fine del secondo mandato e l’iniziodi quello successivo. Una menzione a parte merita il problema della applica-bilità della disciplina sopra esposta ai mandati già esple-tati sotto la previgente normativa. Sul punto, nella leggein esame, manca una specifica ed esplicita indicazione,e questo potrebbe generare incertezze interpretative. Tuttavia, poiché in precedenza l’opinione prevalente eraorientata a ritenere applicabili i limiti introdotti dallelegge professionale solo a partire dalla prima applica-zione della stessa, si potrebbe ritenere che, analoga-mente, anche i nuovi limiti non operino con riguardoai pregressi mandati, espletati prima dell’entrata in vi-gore dell’attuale normativa. b) Preferenze esprimibili. L’art. 4 della L. 113/2017 con-tiene una previsione di carattere generale sul numeromassimo delle preferenze esprimibili, individuato in re-lazione al numero dei consiglieri da eleggere attraversoil rimando ad una tabella, denominata “A”, allegata allalegge. In particolare, per ciascun elettore è fissato un numero

massimo di preferenze da esprimere pari a due terzi, ar-rotondati per difetto, del numero dei componenti delConsiglio.Il comma 2 del suddetto articolo rinvia, invece, al capoIII della legge per la disciplina riguardante la ripartizionetra i generi. In verità, nell’ambito del capo 3 soltanto ilcomma 5 dell’articolo 10 disciplina la questione, anchein tal caso con un richiamo alla medesima tabella ”A”allegata alla legge sopra menzionata. Come è possibilenotare, risulta particolarmente complicata, dal punto divista tecnico-lessicale, la formulazione adottata per di-sciplinare i limiti delle preferenze, sia complessivamenteche in relazione al genere; appare peraltro molto piùsemplice e chiara la esposizione che viene riportata nellatabella sinottica “A”, che di seguito si trascrive.

c) Tutela di genere. La disciplina muove dalla necessitàdi garantire un minimo di rappresentatività per en-trambi i generi, e l’obiettivo è perseguito, in maniera in-diretta, attraverso la previsione di limiti nella indicazio-ne delle preferenze da parte di ciascun elettore. Infattil’art. 10 comma 5 prevede che l’elettore possa esprimereil numero massimo di voti previsto solo a due condi-zioni: la prima è che gli avvocati votati devono apparte-nere ad entrambi i generi, e la seconda è che al generemeno votato deve essere attribuito almeno un terzo delnumero massimo delle preferenze.La norma prevede inoltre che ciascun elettore, in ognicaso, non possa esprimere, in favore di un unico genere,un numero di voti superiore ai due terzi del massimoda lui esprimibile.

Numerocomponenti

delConsiglio

Numeromassimo dipreferenzeesprimibili

Numeromassimo

di preferenzeesprimibili persingolo genere

Numero minimo dipreferenze digenere daesprimere

nel caso sianostate espresse

tutte le preferenzeesprimibili

5 3 2 17 4 2 29 6 4 211 7 4 315 10 6 421 14 9 525 16 10 6

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149La formulazione adottata appare fortemente complicatarispetto al concetto espresso, che poteva sicuramente es-sere reso meglio prevedendo, semplicemente, il limitemassimo di preferenze esprimibili per un genere e il li-mite massimo complessivo. In ogni caso la tabella soprariprodotta chiarisce meglio la portata delle disposizionidettate dalla legge. Ad ogni buon conto, fermo restando che le disposizioniadottate limitano la possibilità di esprimere preferenzein favore di un unico genere, le stesse non impongonoalcun obbligo di esprimere una o più preferenze per l’al-tro genere. Di conseguenza, non è garantito che nellacomposizione del consiglio, in realtà, venga assicuratauna presenza minima di rappresentanti appartenenti adentrambi i generi. Infatti, potrebbe verificarsi il caso chela generalità o la maggior parte dei votanti esprimanoun numero di preferenze, pur limitate, ma tutte per can-didati appartenenti ad uno stesso genere, mentre i can-didati appartenenti ad altro genere raccolgano pochepreferenze. Di fronte a questa ipotesi, che certamentepoteva verificarsi anche sotto la previgente normativa,esisteva, in precedenza, lo specifico meccanismo cheavrebbe assicurato la rappresentanza di entrambi i ge-neri nei consigli, costituito dalla formazione di una se-conda ed eventuale graduatoria finalizzata a favorirel’ingresso del genere meno votato. Tuttavia, come giàdetto, tale intervento correttivo a valle del procedimentoelettorale è stato ritenuto dal Tar Lazio, nella sentenza8333/2015, in contrasto con i principi costituzionali inmateria di tutela di genere, per come costantemente in-terpretati nella giurisprudenza della Corte costituzio-nale. Quindi, non essendo stato riproposto un analogostrumento nella disciplina attuale, in astratto, non èescluso che possa verificarsi l’ipotesi sopra delineata d) Nullità delle preferenze espresse. Completano la di-sciplina relativa al numero massimo di preferenze espri-mibili le previsioni dettate in tema di scrutinio delleschede dai commi 3 e 4 dell’art. 14, che stabiliscono leconseguenze per il caso di mancato rispetto, da partedell’elettore, dei limiti alle preferenze esprimibili, sopraindicati. In particolare, il comma 3 prevede l’ipotesi in cui si sia-no espressi voti in eccedenza rispetto al limite comples-sivo di cui all’art. 4 comma 1. In tal caso sono considera-

te nulle le preferenze espresse in eccesso, partendo daquelle indicate per ultime sulla scheda elettorale. Diconseguenza, saranno valide soltanto le preferenze, cor-rispondenti al numero massimo esprimibile, che l’elet-tore ha indicato per prime nella scheda. Il comma 4 dell’art. 14, invece, stabilisce quali siano glieffetti qualora sia stato superato il limite di preferenzeper candidati dello stesso genere. In tal caso è ugual-mente prevista la nullità delle preferenze espresse in ec-cedenza, con l’applicazione del medesimo criterio sopraindicato, ossia quello della eliminazione delle preferenzeeccedenti (naturalmente tra quelle riguardanti il solo ge-nere per il quale è stato superato il limite), a partiredall’ultima indicata sulla scheda. La disciplina delineata dalla normativa in esame com-porta che si possa procedere a due distinti annullamenti:un primo annullamento relativo alle preferenze espressein eccedenza rispetto al limite massimo; un secondo an-nullamento relativo alle preferenze espresse – pur inconformità con il limite massimo complessivo – in ec-cesso rispetto al limite di genere. Soltanto in occasione della seconda operazione di an-nullamento, peraltro, viene applicato il criterio delle dif-ferenza di genere. Si osserva in proposito che questa previsione, nel casoin cui le ultime preferenze espresse sulla scheda riguar-dino candidati di un unico genere, potrebbe comportareuno squilibrio.Così per esempio, se il numero massimo delle preferen-ze esprimibili è di sette candidati, l’elettore può esprime-re tre preferenze per il genere meno rappresentato. Inquesta ipotesi, se l’elettore ha espresso erroneamentedieci preferenze, indicando prima sette preferenze percandidati di uno stesso genere (per esempio, tutti uo-mini) e poi tre preferenze per candidati dell’altro genere(per esempio, donne), verrebbero prima annullate tuttee tre le preferenze per il genere meno votato (infatti, es-sendo estate inserite per ultime nella scheda, verrebberoescluse per il criterio sancito dal comma 3 dell’art. 14),e poi verrebbero eliminate le tre preferenze in eccessorispetto al genere più votato.La conseguenza, pertanto, è che vengono consideratevalide solo quattro preferenze sulle dieci espresse, e tuttee quattro relative a candidati dello stesso genere.

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Elezioni forensi: nuove istruzioni per l’uso

Tale interpretazione, che è sicuramente conforme allalettera della legge, non valorizza peraltro pienamente lavolontà dell’elettore che, pur eccedendo nella manife-stazione complessiva delle proprie preferenze, ha co-munque attribuito il proprio voto ad entrambi i generi.Una diversa disciplina, incentrata maggiormente sul cri-terio della rappresentanza di genere, avrebbe potutoconsentire di ritenere valide almeno sette delle prefe-renze comunque espresse, evitando così di penalizzare,nel computo delle preferenze, il genere meno votato. e) Voto di lista. La nuova legge elettorale risolve in ma-niera drastica la problematica del voto di lista che erastata oggetto di un vivace dibattito sfociato anche nelsopra ricordato contenzioso amministrativo. Come è noto, infatti, il regolamento ministeriale censu-rato dal Giudice amministrativo prevedeva la possibilitàdi presentare delle liste, i cui componenti potevano esse-re in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere, eprevedeva, inoltre, che il voto espresso per una lista va-lesse come preferenza in favore di ciascuno dei compo-nenti della lista. Poiché è stato ritenuto che il combinatodisposto di tali previsioni (mancanza di limiti in ordinealle preferenze esprimibili, voto di lista) comportasseuna penalizzazione delle minoranze, la nuova legge elet-torale è intervenuta sul punto, escludendo, in modo as-solutamente inequivocabile, la possibilità di presentareliste di candidati. L’aggregazione di più candidati, anche distinta con unsimbolo o un motto, è infatti ammessa ai soli fini dellapropaganda elettorale, mentre l’art. 8 comma 1 prevede,che gli avvocati possano presentare, esclusivamente,candidature individuali, indicando, al successivo com-ma 2, termini e modalità di presentazione delle stesse.In proposito è opportuno precisare che la presentazionedella candidatura, costituendo una mera facoltà, nonrappresenta una condizione di eleggibilità, cosi che tuttigli iscritti aventi diritto di voto possono essere eletti,anche se non candidati.

3. Regime transitorio. La nuova legge elettorale contiene una disciplina del re-gime transitorio contenuta nell’art. 17. Le relative dispo-sizioni riguardano le sorti dei Consigli dell’Ordine at-tualmente operanti, a seconda delle diverse situazioni

in cui versano. Le ipotesi in cui possono trovarsi sono le seguenti: 1)Consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondoil decreto Ministeriale del 2014; 2) Consigli che hannoproceduto al rinnovo in base al suddetto decreto e le cuielezioni sono state, o saranno, annullate in via definitiva;3) Consigli che hanno proceduto al rinnovo e le cui ele-zioni non sono state impugnate. Nei primi due casi i Consigli dell’Ordine devono deli-berare le elezioni entro 45 giorni, che decorrono dalladata di entrata in vigore della legge (22.7.2017) ovvero,se successiva, dalla data di passaggio in giudicato dellasentenza di annullamento. Per tutti e tre i casi, all’evi-dente fine di unificare le date dei successivi rinnovi deiConsigli, viene stabilita la scadenza del mandato alladata del 31 dicembre 2018.Viene inoltre prevista una clausola che fa salvi gli atticompiuti dai Consigli che hanno comunque operato nelperiodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamentoministeriale del 2014 e tutto il 2018. In conclusione, l’intervento varato con la legge 12.7.2012 n. 113, pur presentando alcuni aspetti di proble-maticità – alcuni dei quali sopra delineati – presenta l’in-dubbio pregio di avere posto fine ad una situazione digrande incertezza e di insostenibile confusione, che siprotraeva ormai da troppo tempo.

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Il nuovo tirocinio forense

di Donatella Cerè

1. PremessaDopo il parere positivo del Consiglio di Stato (numero01540/2017 del 22.6.2017) sullo schema di decreto delMinistero della giustizia concernente il Regolamento re-cante la disciplina dei corsi di formazione per la professioneforense ai sensi dell’art.43, della l. 31.12.2012 n.247, si at-tende l’approvazione definitiva del decreto ministeriale.Il decreto prevede corsi obbligatori di formazione perdiventare avvocati. Infatti, la riforma dell’accesso allaprofessione forense di cui al menzionato regolamento,innova il previgente sistema, non solo per le modalitàdi svolgimento dell’esame, ma, soprattutto, per il nuovomodello di tirocinio progettato. In questo assistiamo aduna profonda intensificazione dei rapporti tra enti rap-presentativi dell’avvocatura e università (art. 40, commi1 e 2, l.n. 247/2012). Si tratta di una norma in linea conla tendenza, ormai consolidata, di costante ricerca di si-nergia tra preparazione teorica e formazione del profes-sionista.L’art. 41, della l.n.247/2012, con i suoi diciassette com-mi, assume importanza centrale per il tirocinio e ne defi-nisce l’oggetto, stabilendo che la pratica forense deveavere contenuto teorico e pratico. In una visione d’in-sieme, la volontà del legislatore è quella di far sì che chivuole diventare avvocato consegua le necessarie abilitàper esercitare la professione e impari i fondamenti perla gestione di uno studio legale.La pratica forense deve mirare all’introduzione ad unaprofessione articolata che si svolge su molteplici piani:l’acquisizione di una preparazione, appunto teorica epratica, idonea al corretto espletamento di una funzionea rilevanza costituzionale, il rapporto con il cliente, coni giudici, con gli altri avvocati.La legge 247/2012 ha rimesso alla fonte regolamentarela disciplina dei corsi di formazione, con l’obiettivo difare della formazione uno strumento di effettiva acqui-sizione della professionalità, che consenta al singolo ti-rocinante di formarsi e conseguire le necessarie capacitàper l’esercizio della professione di avvocato e la gestionedi uno studio legale, anche mediante forme alternativealla pratica presso uno studio legale, senza escluderepertanto le esperienze che lo stesso può acquisire me-diante un periodo all’estero presso un professionista diun Paese della UE o presso Uffici giudiziari o legali di

enti pubblici. Il regolamento che disciplina i corsi di formazione perl’accesso alla professione di avvocato, mira anche a ren-dere puntale ed effettivo il controllo sulla serietà, la tra-sparenza e l’efficacia dei corsi di formazione frequentati,prevedendo in capo al consiglio dell’ordine ampie mo-dalità di verifica.

2. Organizzazione e contenuto dei corsi di formazioneL’articolo 2 del Regolamento recante la disciplina deicorsi di formazione per l’accesso alla professione di av-vocato, disciplina l’organizzazione dei corsi di forma-zione.I corsi di formazione possono essere organizzati dai con-sigli dell’ordine e dalle associazioni forensi, nonché daglialtri soggetti previsti dalla legge quali, a titolo esempli-ficativo, le scuole di specializzazione per le professionilegali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 no-vembre 1997, n. 398. Si è ritenuto preferibile non fornire un elenco puntualee dettagliato dei soggetti “abilitati” alla organizzazionedei corsi di formazione, che da un lato avrebbe potutoessere non esaustivo, dall’altro, configurandosi come unnumerus clausus, avrebbe irrigidito la disciplina, anchetenuto conto dell’eventualità di successivi interventi nor-mativi in materia. Si è inteso, in tal modo, tutelare anchela libertà di formazione ed il pluralismo formativo.Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggettiprevisti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsidevono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentitoil Consiglio nazionale forense, o da quest’ultimo ove ab-biano rilevanza nazionale.Il soggetto interessato deve presentare istanza di accre-ditamento contenente:a) denominazione e dati identificativi del soggetto for-

matore;b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del

corso, date di inizio e fine delle attività formative, se-de e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema dicontrollo delle presenze;

c) individuazione del comitato tecnico scientifico conindicazione dei nominativi e del curriculum vitae deicomponenti;

d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei

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finanziamenti eventualmente ricevuti;e) programma del corso e indicazione della metodologia

didattica;f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver su-

bito sanzioni disciplinari definitive superiori all’av-vertimento.

La richiesta di accreditamento si considera rigettata tra-scorsi tre mesi dalla presentazione dell’istanza. I consigli dell’ordine provvedono di regola all’organiz-zazione dei corsi di formazione attraverso le scuole fo-rensi. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, ilconsiglio dell’ordine può organizzare direttamente ilcorso di formazione, anche in collaborazione con le as-sociazioni forensi o con altri ordini del medesimo di-stretto di Corte d’appello o con fondazioni forensi cheabbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di det-ta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dalconsiglio dell’ordine in base al programma formativoproposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell’ordine può organizzare i corsi anche at-traverso apposite convenzioni con le Università.Si prevede (art.3) che i corsi di formazione siano a con-tenuto sia teorico che pratico, dovendo essere articolatiin modo tale da sostenere e integrare la preparazione deltirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività pro-fessionale e all’espletamento delle prove previste dal-l’esame di Stato per l’abilitazione alla professioneforense. I corsi devono altresì assicurare che i tirocinantiprendano consapevolezza dei princìpi deontologici aiquali il concreto esercizio della professione deve essereimprontato.

3. Strutturazione dei corsi di formazione: docenti e du-rata dei corsiPer garantire l’omogeneità di preparazione e di giudiziosul territorio nazionale il corso (art.6) dovrà essere strut-turato tenendo conto delle linee guida fornite dal Con-siglio Nazionale Forense.I docenti (art.4) devono essere scelti tra avvocati, magi-strati, docenti universitari, nonché tra esperti in materiegiuridiche o comunque funzionali alla formazione pro-fessionale dell’avvocato; i docenti sono altresì valutatisulla base dei curricula, dei titoli, delle pubblicazioninelle materie oggetto del corso, e dell’esperienza già ma-

turata come formatori. È ostativo alla nomina del docen-te la presenza di sanzioni disciplinari definitive superioriall’avvertimento.

4. (segue) Moduli semestraliCome richiesto dal Consiglio di Stato, il corso (art.5) hauna durata minima non inferiore a centosessanta ore,distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciottomesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei aconsentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professio-nale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonchéla frequenza dello studio professionale, dell’Avvocaturadello Stato, o di altro ufficio legale presso il quale il tiro-cinante svolge la pratica, in conformità a quanto stabilitodalla legge professionale. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro or-dine, questi può chiedere di essere ammesso a prose-guire il corso di formazione nel circondario del nuovoordine.

5. I costi dei corsi di formazione e borse di studioPuò essere prevista (art.6) la corresponsione di una quo-ta di iscrizione, destinata alla copertura delle spese diorganizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Isoggetti organizzatori dei corsi di formazione possonoprevedere borse di studio in favore dei tirocinanti piùmeritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti direddito.

6. L’accesso ai corsi di formazione e l’effettiva frequen-tazioneIl regolamento (art.7) prevede che può essere program-mato il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenutoconto del numero degli iscritti al registro dei praticanti,delle concrete possibilità di assicurare l’effettività dellaformazione e dell’offerta formativa complessivamenteesistente nei circondari interessati. È prevista l’eventualità della programmazione del nu-mero delle iscrizioni per garantire la concreta esigenzadi assicurare l’effettività della formazione. La norma sipreoccupa di garantire l’effettiva frequenza prevenendosituazioni in cui i locali sotto il profilo ricettivo di fattorendano ai praticanti difficile la frequenza, perché il cor-so è troppo affollato o i locali risultino sottodimensionati

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Il nuovo tirocinio forense

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153rispetto all’uditorio. Deve comunque essere garantita adogni tirocinante, la possibilità di accedere ai corsi, te-nendo conto dell’offerta formativa esistente nel circon-dario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i con-sigli dell’ordine possono stipulare con le Università ac-cordi ai sensi dell’articolo 40 della legge professionale e,ove necessario, attivare modalità telematiche di forma-zione a distanza certificate dal Consiglio nazionale fo-rense. Al riguardo si prevede che debbano essere predisposteforme adeguate di controllo per assicurare che lo svol-gimento a distanza delle attività non pregiudichi l’effet-tività della formazione. Si prevede altresì che è esoneratodall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione il tiro-cinante per la durata del tirocinio svolto in altro Paesedell’Unione europea ai sensi dell’art. 41 della legge pro-fessionale per il limite massimo di sei mesi, in confor-mità alla disposizione citata.

7. Verifiche intermedie e finaleIl regolamento si prefissa altresì la finalità di assicuraresu tutto il territorio nazionale criteri uniformi di valuta-zione, scongiurando disparità di trattamento, garanten-do l’effettiva preparazione del tirocinante senza con ciòimporre il superamento di prove eccessivamente gravoseo modulate con meccanismi farraginosi. Al termine deiprimi due semestri e alla conclusione del corso, sonopreviste verifiche da parte dei soggetti formatori (art.8).La verifica del profitto consiste in un test a risposta mul-tipla, composto da almeno trenta domande su argomen-ti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto diverifica, e si intende superata in caso di risposta esattaad almeno due terzi delle domande. L’accesso alle veri-fiche è consentito unicamente a coloro che abbiano fre-quentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia com-porta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di for-mazione e della relativa verifica al successivo appello. Ilmancato superamento della verifica finale impedisce ilrilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’ar-ticolo 45 della legge professionale e richiede la ripeti-zione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguitoe della relativa verifica. Si vuole in tal modo garantire la proficuità e l’effettività

dell’attività di formazione, anche in vista dell’esame diabilitazione, garantendo la massima funzionalità e im-parzialità del sistema così come complessivamente con-gegnato.In una visione d’insieme la pratica forense viene certa-mente migliorata dalla nuova legge professionale, sottomolti profili. In particolare assume grandissima portatala volontà di dare un contenuto differenziato al periododi tirocinio sia sotto un profilo pratico, sia sotto un pro-filo teorico, prevedendo la necessaria frequentazione daparte del tirocinante di corsi formativi.Pertanto è possibile affermare che questa riforma segnaun indubbio progresso nel disciplinare una fase delicatae fondamentale per la vita professionale di ogni avvo-cato.

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154 1. Il revirement della Corte di Cassazione n. 11504 del10 maggio 2017Il 10 maggio 2017, la Prima Sezione della Corte di Cas-sazione, con innovativa sentenza n.11504, in adesioneall’evoluzione sociale e al sentire comune, ha stabilitoun principio innovativo in tema di assegno di divorzio,non più ancorato al tenore di vita goduto durante il ma-trimonio, così come sancito dalle Sezioni Unite dellaCassazione nel 1990, ma basato sulla valutazione del-l’indipendenza e dell’autosufficienza economica del co-niuge “debole” che lo richiede.La sentenza ha destato vivissimo interesse anche a livellomediatico, perché ha innovato profondamente i criteriper la determinazione dell’assegno divorzile, nei terminie nella sostanza qui di seguito riportati: - l’istituto del divorzio comporterà l’estinzione del rap-

porto matrimoniale; - l’ex coniuge dovrà essere considerato persona singola

e non più parte del rapporto matrimoniale; - non ci sarà più commistione tra le due fasi del giudizio

di riconoscimento, ovvero quella dell’an e quella delquantum;

- il matrimonio sarà considerato atto di libertà e di au-toresponsabilità.

Il giudice del divorzio, pertanto, nel rispetto della di-stinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordineprogressivo tra le stesse stabilito dall’art. 5, comma 6, l.div., “A) dovrà verificare, nella fase dell’an debeatur, se ladomanda del coniuge richiedente soddisfi le relativecondizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o,comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni og-gettive”), con esclusivo riferimento all’ “indipendenzao autosufficienza economica” dello stesso, desunta daiseguenti principali “indici” (salvo altri, rilevanti nellesingole fattispecie):

1) possesso di redditi di qualsiasi specie 2) possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed im-

mobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu“imposti” e del costo della vita nel luogo di resi-denza dell’ex coniuge richiedente (dimora abitua-le: art.43, secondo comma, c.c.)

3) capacità e possibilità effettive di lavoro perso-nale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al

mercato del lavoro dipendente o autonomo)4) stabile disponibilità di una casa di abitazione;

B) dovrà “tener conto”, nella fase del quantum debeatur,di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(....) condi-zioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....)contributo personale ed economico dato da ciascunoalla conduzione familiare ed alla formazione del patri-monio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito dientrambi (....)”), e “valutare” “tutti i suddetti elementianche in rapporto alla durata del matrimonio”, al finedi determinare in concreto la misura dell’assegno di di-vorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, de-duzioni e prove offerte, secondo i normali canoni chedisciplinano la distribuzione dell’onere della prova.”La pronuncia n. 11504 del 10.5.2017 specifica inoltreche, in punto di prova della non “indipendenza eco-nomica”, spetta all’ex coniuge, che fa valere il dirittoall’assegno di divorzio, allegare, dedurre e dimostrare di“non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurareper ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad og-getto gli indici principali indicati nella decisione, costi-tutivi del parametro dell’indipendenza economica, epresuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazionie deduzioni da parte del medesimo coniuge, restandofermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla provacontraria dell’altro (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 4,comma 10) .Il revirement giurisprudenziale, attuato con la sentenzain commento, concerne la fase dell’accertamento del di-ritto all’assegno (an debeatur) da parte del coniuge ri-chiedente, preliminare a quella (solo successiva edeventuale) della quantificazione in concreto dell’assegnomedesimo. “La sentenza assume risolutamente che lanozione di adeguatezza di mezzi vada parametrata non(più) al tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanzadi matrimonio, ma – in via esclusiva – all’autosufficienzaeconomica del coniuge richiedente; per il resto, con par-ticolare riguardo alla fase di liquidazione dell’assegno(ed anzi alla stessa suddivisione del giudizio in due fasi)Cass. 11504/17 non si discosta dai consolidati orienta-menti della giurisprudenza in materia. È così espressa-mente superata la posizione assunta, nel lontano 1990,da quattro sentenze “gemelle” delle sezioni unite dellaSuprema Corte” (CASABURI G., Foro italiano, Fascicolo

L’assegno di divorzio nei nuoviscenari giurisprudenziali

di Ida Grimaldi

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1556/2017, I, 41,42,43).Dai passi della sentenza sembra emergere, inoltre, che“quello dell’autosufficienza economica non costituiscaun parametro/limite uguale per tutti (e rapportabile, ades., alla pensione sociale), in quanto può variare per areegeografiche, specifiche situazioni familiari, condizionisociali (ma qui, certo, potrebbe rientrare in gioco il teno-re di vita); tanto almeno suggeriscono i criteri indicati,a livello esemplificativo, dalla Suprema Corte medesima.Resta però che l’assegno divorzile – alla stregua dellanuova configurazione – rischia di confinare, fin quasi aconfondersi, con il mero assegno alimentare, di cui agliartt. 433 ss. cc.” (CASABURI, cit.).Una prima applicazione del nuovo orientamento giuri-sprudenziale si rinviene nell’ordinanza del 22 maggio2017 del Tribunale di Milano, sez. IX civ. (est. G. Buf-fone), la quale suggerisce alcuni parametri di autosuffi-cienza: “il presupposto giuridico per il riconoscimentodell’assegno divorzile non è il pregresso tenore di vitamatrimoniale, bensì la ‘non’ indipendenza economicadell’ex coniuge richiedente. Per ‘indipendenza econo-mica’ deve intendersi la capacità per una determinatapersona adulta e sana – tenuto conto del contesto socialedi inserimento – di provvedere al proprio sostentamen-to, inteso come capacità di avere risorse sufficienti perle spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei dirittifondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferi-mento può essere rappresentato dall’ammontare degliintroiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ovenon superato) a un individuo di accedere al patrocinioa spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di € 11.528,41annui ossia circa euro 1.000 mensili). Ulteriore parame-tro, per adattare in ‘concreto’ il concetto di indipenden-za, può anche essere il reddito medio percepito nellazona in cui il richiedente vive ed abita” (Trib. Milano,sez. IX civ., ord. 22/05/2017).Con sentenza successiva n. 11538 del giorno 11.5.17,la Corte è tornata sul tema del riconoscimento dell’as-segno di divorzio, chiarendo che al coniuge debole, chechiede l’assegno, non può essere imposta una difficileprova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità dilavoro. In particolare, le due sentenze, emanate ad ungiorno di distanza l’una dall’altra dallo stesso collegiodella Prima Sezione Civile, così si esprimono: la prima

(n. 11504/17), rigettando l’istanza di chi ha mezzi eleva-tissimi ma insufficienti a ricostruire il tenore di vita ma-trimoniale; la seconda (n. 11538/17), concedendo l’as-segno divorzile a chi non ha raggiunto l’indipendenzaeconomica anche se non ha provato (come ritenuto ne-cessario da controparte) l’impossibilità assoluta a trovarequalunque lavoro, ma ha soltanto provato a cercare la-voro.Sempre in tema di assegno di divorzio, è intervenutaaltra pronuncia della Corte di Cassazione, VI sezionecivile, la quale, con Ordinanza 7 aprile-22 maggio2017, n. 12878, ha confermato la misura dell’assegnodivorzile all’ex coniuge di € 2.500, ritenendo correttala valutazione che i giudici di merito avevano compiutoall’esito dell’esame dei redditi e dei patrimoni dei co-niugi nonché delle potenzialità di guadagno di cuiavrebbe potuto fruire la donna, qualora avesse ripreso apieno regime la sua attività di interprete.Sulla scia di Cass., n. 11504/2017, si sono susseguitealtre pronunce di merito, le quali hanno anch’esse esclu-so, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, ilriferimento al parametro del tenore di vita, sostituendolocon quello dell’indipendenza economica (Trib. Palermo,12/5/2017; Trib. Mantova, 16/5/2017; Trib. Milano,22/5/2017; Trib. Venezia, ord. 25/5/2017). In manieradifforme, invece, si é pronunciato il Tribunale di Udi-ne, il quale, con sentenza del 1/6/2017, nel riconoscereal coniuge debole un congruo assegno di divorzio, lo haancorato al parametro del tenore di vita goduto in co-stanza di matrimonio, ritenendo il concetto di indipen-denza economica, introdotto da Cassazione n. 11504/2017 “particolarmente sfuggente e proteiforme nonessendo per nulla chiaro a cosa dovrebbe in concretoancorarsi”; in maniera difforme si è pronunciata anchela prima Sezione del Tribunale di Roma, la quale, consentenza n. 11723/2017, ha riconosciuto l’assegno didivorzio alla moglie, sulla base del principio di solida-rietà post-coniugale.

2. Interferenze tra assegno di separazione e assegnodi divorzio alla luce dei nuovi scenari giurispruden-zialiTanto riferito in ordine alle novità giurisprudenziali sul-l’assegno divorzile, va detto tuttavia che, a seguito della

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156 sentenza n. 11504/2017, le successive n. 11538/17 e12878/17, sopra esaminate, hanno in qualche modo mi-tigato il clamore suscitato dalla prima. Lo stesso dicasiper l’ulteriore arresto degli Ermellini n. 12196 del 16maggio 2017, a proposito, però, di assegno di mante-nimento in sede di separazione: “Deve essere rimar-cata la profonda differenza fra il dovere di assistenzamateriale fra i coniugi nell’ambito della separazione per-sonale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, ilrapporto coniugale non viene meno, determinandosisoltanto una sospensione dei doveri di natura personale,quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al con-trario, gli aspetti di natura patrimoniale – con particolareriferimento all’ipotesi, come quella in esame, di non ad-debitabilità della separazione stessa – non vengonomeno, pur assumendo forme confacenti alla nuova si-tuazione” (Cass. Civ., 16.5.17 n. 12196). È indubbio che tali ultime novità rendano necessarie al-cune riflessioni in ordine alle interferenze tra assegnodi mantenimento e assegno di divorzio, tema soventeaffrontato dalla giurisprudenza.

“È costante l’affermazione – non sempre meditata e ap-profondita – che i due istituti hanno fondamenta e re-quisiti diversi, atteso anche che il primo presuppone laconservazione della condizione coniugale, l’altro la suacessazione (le differenze, in particolare, attengono allanatura, alla finalità, alla stessa disciplina sostanziale degliistituti), così Cass.12196/17 fonda l’assegno di mante-nimento sull’art. 29 Cost., mentre Cass. 11504/17 ri-chiama, a fondamento della solidarietà post-coniugalee quindi dell’assegno divorzile, l’art.23 Cost. La primasentenza (pubblicata pochi giorni prima, ma decisa suc-cessivamente) ha pertanto potuto “conservare”, nella de-terminazione dell’assegno ex art. 156 c.c., il canone deltenore di vita, “abbandonato” invece, quanto all’assegnodivorzile, da Cass.11504/17” (CASABURI, cit.).Sicuramente l’assegno di mantenimento svolge una fun-zione ulteriore e propedeutica rispetto all’assegno divor-zile e quindi non può avere, come il divorzile, solo fun-zione assistenziale, perché permane, fino alla pronunciadi divorzio, il dovere di assistenza morale e materialeposto a carico di ciascuno dei coniugi dall’art. 143 delCodice Civile. Permane, pertanto, il vincolo di solida-rietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giu-dizialmente separati (JACHIA, “I parametri degli assegnidi mantenimento e divorzile” in Diritto di famiglia e deiMinori, 16 maggio 2017). Sta di fatto, tuttavia, che,quantomeno fino alla pronuncia 11504/17, i principienunciati, con riferimento al tenore di vita, sostanzial-mente corrispondevano per entrambi gli istituti (CASA-BURI, cit.). Ci si chiede allora se possa aprioristicamente escludersi,per l’assegno di divorzio, l’applicazione in futuro del pa-rametro del tenore di vita, abolito dalla sentenza n.11504/2017, ma ribadito dalla successiva sentenza n.12196/17 in tema di assegno di separazione. La risposta non è di facile e pronta soluzione.In primo luogo, va precisato che il provvedimento n.11504/2017, di una sezione semplice della Corte dellaCassazione, discostandosi da un principio di dirittoenunciato dalle Sezioni Unite, potrebbe comunque es-sere rimesso in discussione: in dottrina è stato rilevatoche la decisione n. 11504/2017 costituisce un vulnus allalettura e allo spirito dell’art. 374 c.p.c. comma 3 (VIOLA,La nuova procedura civile, 11.5.17); sul punto, tuttavia,

LA PREVIDENZA FORENSEL’assegno di divorzio nei nuovi scenari giurisprudenziali

Art. 156 c.c. Art. 5 legge n. 898/1970

Il giudice, pronunziandola separazione, stabili-sce a vantaggio del co-niuge cui non siaaddebitabile la separa-zione il diritto di riceveredall’altro coniuge quantoè necessario al suomantenimento, qualoraegli non abbia adeguatiredditi propri.

L’entità di tale sommini-strazione è determinatain relazione alle circo-stanze e ai redditi del-l’obbligato.

Resta fermo l’obbligo diprestare gli alimenti dicui agli articoli 433 e se-guenti.

Con la sentenza che pronuncialo scioglimento o la cessazionedegli effetti civili del matrimonio,il tribunale, tenuto conto dellecondizioni dei coniugi, delle ra-gioni della decisione, del contri-buto personale ed economicodato da ciascuno alla condu-zione familiare ed alla forma-zione del patrimonio di ciascunoo di quello comune, del redditodi entrambi, e valutati tutti i sud-detti elementi anche in rapportoalla durata del matrimonio, di-spone l’obbligo per un coniuge disomministrare periodicamente afavore dell’altro un assegnoquando quest’ultimo non hamezzi adeguati o comunque nonpuò procurarseli per ragioni og-gettive.

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157Cass. n. 15481 del 23.6.2017, ha ritenuto insussisten-te la necessità di attribuire alla cognizione delle SezioniUnite l’applicazione e lo svolgimento dei principi di di-ritto enunciati con sentenza n. 11504/2017, conferman-do il parametro dell’indipendenza economica. Critiche,inoltre, sono state mosse circa il riferimento analogico,per il parametro dell’indipendenza economica, all’art.337 septies c.c. attuato dalla sentenza 11504/2017 “at-teso il diverso campo di applicazione della norma chedisciplina l’assegno di mantenimento del figlio maggio-renne rispetto all’assegno divorzile” (TOMMASEO, Il quo-tidiano giuridico, 11.5.17). Inoltre “il riferimento è for-zato in quanto il criterio dell’indipendenza economica,per i figli, rileva come limite al mantenimento dei geni-tori ed è comunque estremamente elastico, legato aglistudi seguiti, all’età, alla stessa condizione socio econo-mica della famiglia. Di contro i genitori devono assicu-rare ai figli, minorenni o maggiorenni, un mantenimen-to che ne copra, secondo le possibilità familiari, tutte leesigenze: e non a caso il criterio del tenore di vita ritornainesorabilmente nell’art. 337 ter c.c.” (CASABURI, cit.)In secondo luogo, ogni questione andrà valutata in baseal caso concreto. Non può certo essere trattato allo stes-so modo il coniuge che non abbia contribuito alla ge-stione della vita familiare, conducendo magari vita liberae disordinata, rispetto al coniuge che abbia dedicato, du-rante il matrimonio, tutta la sua energia alla cura dellafamiglia, occupandosene in via prevalente, rinunciando,per detto motivo, a crearsi una indipendenza economicae una professionalità, ma, anzi, contribuendo alla rea-lizzazione professionale dell’altro coniuge e ai suoi in-crementi reddituali. In tale ultimo caso gli istituti dell’as-segno di mantenimento e di divorzio devono essere an-corati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonioe devono continuare ad avere una forte funzione socialedi protezione del coniuge privo di indipendenza econo-mica.Se, infatti, è vero che la pronuncia della Corte di Cas-sazione n. 11504 del 10 maggio 2017 è intervenutain sede di divorzio, mentre quella immediatamente suc-cessiva del 16 maggio 2017, n. 12196, che ha ancoratol’assegno di mantenimento al tenore di vita goduto incostanza di matrimonio, è intervenuta in tema di sepa-razione, sottolineando il dato normativo in base al quale

la differenza in tema di assegno di separazione e in temadi assegno di divorzio è netta, è altrettanto vero che,al di là delle pure affermazioni di principio, nella praticadell’applicazione giurisprudenziale fino ad oggi interve-nuta, la differenza è considerevolmente ridotta e la va-lutazione economica del divorzio costituisce spesso unaggiornamento di quella attuata in sede di separazione.Si consideri inoltre che, con l’introduzione del “DivorzioBreve” nel 2015, che dà la possibilità di attivare la pro-cedura già dopo 6 mesi dalla separazione (se congiunto)o dopo 12 mesi (se giudiziale), il parametro del pregres-so tenore di vita, se non è più attuale per l’assegno didivorzio stando al principio enunciato con la Corte diCassazione n. 11504/17, non dovrebbe più essere attua-le neanche per l’assegno di mantenimento, che é interi-nale tra la separazione ed il divorzio. Diversamente, sicreerebbero false aspettative da parte di coloro che, di lìa breve, ne perderebbero il diritto dato che, se si conti-nuasse ad applicare il criterio del pregresso tenore divita solo per il mantenimento e non per il divorzio, siattribuirebbero assegni che sarebbero poi revocati intempi molto brevi in sede divorzile (JACHIA, cit.). La ma-teria pertanto è in continua evoluzione: sta all’interprete,al giurista, all’avvocato, al giudice far valere determinatiprincipi volti, da un lato, ad evitare “locupletazioni” co-me ricordato nelle sentenze n. 11504 e 11538 del 2017della Corte di Cassazione, e dall’altro ad evitare strumen-talizzazioni e discriminazioni; si rischia, altrimenti, cheil nuovo pronunciamento n. 11504/2017 si risolva “inun immane pregiudizio per i soggetti più deboli (…),dando luogo ad ingiustificabili disparità di trattamento(a tutto vantaggio, talora, anche della parte debole menomeritevole); ad es., l’ex moglie del ricco professionistao imprenditore, che dispone di un modesto reddito, purdopo una lunghissima vita familiare, vedrà negarsi l’as-segno divorzile, riconosciuto invece (in misura, certo,di complessa determinazione) all’ex moglie casalinga ov-vero inoccupata di un marito altrettanto abbiente, e purdopo una vita coniugale molto più breve” (CASABURI,cit.).

3. Riflessioni conclusiveA conclusione di quanto finora esaminato e per com-prendere l’effettiva portata delle novità giurisprudenziali

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L’assegno di divorzio nei nuovi scenari giurisprudenziali

intervenute, un dato utile di partenza può essere quellofornito dal legislatore per il quale, sotto il profilo patri-moniale, famiglia significa assunzione di responsabilitàda parte del coniuge economicamente più forte, delmantenimento del coniuge più debole e dei figli, te-nendo presente la pari importanza e dignità dell’apportodi ciascuno ai bisogni della famiglia. Dunque, collabo-razione totale nella gestione dei bisogni della famiglia edel denaro comune, poiché il benessere economico dellafamiglia è il frutto dell’apporto di entrambi i coniugi,senza lasciare che possa essere considerato di rango se-condario il lavoro casalingo e di cura della famiglia svol-to da uno dei due coniugi, sia per scelta di entrambi siaper determinazione unilaterale – ma comunque tollerata– e il cui valore va sottolineato.Ricordiamo che a tutt’oggi, sulla base di statistiche del2015, per metà delle famiglie italiane si applica ancorail modello tradizionale nel quale, da un lato, è sempreil marito a provvedere al mantenimento della famigliae, dall’altro, la moglie rinuncia alle proprie esperienzelavorative e di crescita professionale per dedicarsi allaconduzione della casa, all’educazione e alla crescita deifigli. Dai dati degli Ispettorati del Lavoro 2017 emergeche sono oltre 30.000 le donne che nel 2016 hanno la-sciato il posto di lavoro a causa della maternità. Non di-mentichiamo che l’Italia è tra i Paesi Europei con il piùbasso tasso di occupazione femminile, da anni fermo al47,2%.Tanto precisato, non va comunque sottaciuta la crescen-te rilevanza della famiglia di fatto, confermata da studidemografici e statistici, e rimarcata dalla normativa so-vranazionale, tanto da portare il legislatore a regolamen-tare, all’interno della nuova legge sulle Unioni civili n.76/2016, anche la convivenza di fatto. Laddove, succes-sivamente alla rottura del matrimonio e alla disgrega-zione del precedente nucleo familiare, uno dei due exconiugi dia vita ad una “seconda famiglia”, si pone si-curamente il problema dell’equa ripartizione delle ri-sorse economiche tra la prima e la seconda. Al di là dellenon poche e diversificate variabili del problema, sta difatto, tuttavia, che il diritto di formare una nuova fami-glia “non può arrivare al punto di comprimere, fino adannullarli, i diritti (ed i doveri) relativi alla famiglia pre-cedente, pur dissolta” (CASABURI, cit). La Cassazione n.

11504/2017, “nello sforzo di cancellare il passato comu-ne dei due, ne enfatizza eccessivamente la posizione in-dividuale, considerandoli solo quali singoli; ma cosìdisperde anche la dimensione “storica” e solidale dellaloro vita familiare precedente; eppure il diritto-doveredi cui all’art. 5, 6° comma, l.div. trova fondamento pursempre sul pregresso (benché cessato) rapporto dicoppia (che è qualcosa di più e di diverso della som-ma di due unità) e a quest’ultimo andrebbe pur sempreriferito” (CASABURI, cit).Da quanto esposto, emerge comunque un dato incon-trovertibile: anche la sentenza n. 11504 del 10 maggio2017, salutata al suo apparire non solo come innovativama anche come risolutiva del problema dell’assegno didivorzio, può sollevare in itinere dubbi, perplessità, tal-volta veri e propri dissensi. Dovrà essere fatta anchemaggior chiarezza su assegno di mantenimento e su as-segno di divorzio, affinché, come purtroppo è ormai tri-stemente usuale, lungaggini, obliquità, difformità nonabbiano la meglio su efficacia, linearità, equità.

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La scomparsa della potestàe la responsabilità genitoriale:analisi e ricadute sul sistema

di Lorena Ambrosini

(*) Relazione tenuta al convegno “Seminario Diritto di Fa-miglia” promosso dalla Camera Civile Picena in data 4 feb-braio 2017 ad Ascoli Piceno.

1. La riforma del 2013 ed il cammino verso la rilet-tura dei doveri dei genitori Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha interessato pro-fondamente la materia della filiazione, completandoun’opera di rinnovamento già iniziata nel 2012 ed in-troducendo una serie di novità la cui portata, ad alcunianni di distanza, risulta variamente avvertita.Particolare rilevo assume la scelta di introdurre una di-sciplina comune dei rapporti genitori - figli nel TitoloIX, rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei dirittie doveri del figlio”, contenente al suo interno il Capo I,che regolamenta i “Diritti e doveri del figlio”, ed il CapoII, a sua volta rubricato “Esercizio della responsabilitàgenitoriale a seguito di separazione, scioglimento, ces-sazione degli effetti civili, annullamento, nullità del ma-trimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figlinati fuori del matrimonio”; con specifico riferimento alCapo II, poiché il decreto ha abrogato integralmente gliartt. 155 bis – 155sexies c.c., e i commi 3, 4, 5, 8 – 12dell’art. 6 l. div., il cui contenuto è stato trasposto negliartt. 337 bis – 337 octies c.c., tali nuove norme sono di-ventate riferimento generale per tutte le controversie ge-nitoriali, prescindendo dalla natura del pregresso rap-porto fra i genitori.L’eliminazione di qualunque forma di disparità fra figli,nati fuori dal matrimonio o al suo interno, ha rappre-sentato invero il recepimento di istanze da molto tempoavanzate e praticamente già acquisite nel contesto cultu-rale; ciò che invece ha destato in alcuni casi perplessitàè stato il definitivo abbandono del concetto di “potestà”,sostituito con quello di “responsabilità genitoriale”.La nuova locuzione, oltre a risultare più aderente all’at-tuale composizione dei rapporti familiari, rappresenta ilpunto di approdo di un percorso delineato in sede euro-pea, confermato dai lavori dalla CEFL e certamente notoalla nostra giurisprudenza costituzionale, che già datempo aveva rilevato come “la Costituzione ha rovescia-to le concezioni che assoggettavano i figli ad un potereassoluto ed incontrollato, affermando il diritto del mi-nore ad un pieno sviluppo della sua personalità e colle-

gando funzionalmente a tale interesse i doveri che ine-riscono, prima ancora dei diritti, all’esercizio della pote-stà genitoriale” (Corte Cost. 27.3.1992 n.132).In realtà, il legislatore appariva già maturo per la “svolta”definitiva laddove, con la riforma attuata con la L. 54/2006 sull’affidamento condiviso, inseriva nel codice diprocedura civile l’art. 709 ter, volto a regolare la solu-zione delle controversie che insorgono tra i genitori inordine all’esercizio della potestà – oggi responsabilità –genitoriale.La norma – che verrà analizzata più ampiamente oltre -contiene il riferimento letterale all’“inadempimento” delgenitore, prevedendo espressamente che, in caso di attiche ostacolino il corretto svolgimento delle modalità diaffidamento o comunque arrechino pregiudizio al mi-nore, il giudice possa disporre il risarcimento dei danninei confronti del minore ovvero dell’altro genitore.La formulazione sembra dunque avvicinare la relazioneche intercorre fra genitori e figli (nonché quella fra i ge-nitori) allo schema della responsabilità debitoria, e ciònon solo in virtù del richiamo all’inadempimento maper la forza – quasi dirompente – insita nel prevederelegislativamente la possibilità di intervenire con lo stru-mento risarcitorio a fronte della violazione di doveri distampo decisamente non patrimoniale.Da tale previsione risultava già evidente come l’idea del-la potestà intesa come libertà individuale ovvero poteredei genitori, scolorisse definitivamente in favore del pre-minente interesse del figlio, con l’implicita affermazionedi una posizione di mera strumentalità delle attribuzionidate ai soggetti (genitori) che tale interesse sono tenutia realizzare.

2. La trasformazione dei rapporti ed il contenutodella «responsabilità»Dalle considerazioni che precedono si evince come lascelta legislativa operata nel 2013, e dunque la sostitu-zione del munus della potestà con il concetto “tecnico”di responsabilità, recepisca passi già compiuti e completil’iter di realizzazione di un diverso contesto culturale.In particolare, la posizione dei genitori si contraddistin-gue per l’assunzione di una serie di doveri e di obblighi,anche se non esclude l’attribuzione di poteri purchèstrumentalmente rivolti alla realizzazione dell’obbligo

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160 educativo.Tale modello potrebbe apparire poco comprensibilequalora ci si fermasse all’impostazione classica secondocui l’unico senso in cui si possa parlare propriamente di“responsabilità” si ha quando una persona è obbligataad un dato comportamento, legando dunque stretta-mente (ed esclusivamente) il concetto alla presenza diuna condotta doverosa.Limitandoci a tale assunto, si potrebbe sostenere che lenozioni di responsabilità e potestà non possono essereaccostate, poiché la prima sarebbe contraddistinta esclu-sivamente da un contenuto obbligatorio “negativo”, di-fettando delle attribuzioni “positive” che sembrano ine-vitabilmente connesse alla seconda, quale il “potere” diadottare i provvedimenti comunque finalizzati a realiz-zare l’interesse del minore; ulteriore corollario di taleposizione sarebbe quella di dover ritenere che, poichénon è revocabile in dubbio che i genitori continuino adavere anche attribuzioni “positive”, la responsabilità ge-nitoriale si discosti notevolmente da quella debitoria efinisca per coincidere esattamente con il vecchio con-cetto: in pratica, il legislatore avrebbe operato una modi-ficazione meramente terminologica mantenendo presso-ché intatti i confini ed il contenuto della figura, presu-mibilmente nel tentativo di operare un raccordo con lealtre legislazioni europee che non conoscono il termine“potestà”.In realtà, l’idea che la posizione debitoria sia adagiataesclusivamente sul comportamento doveroso appare in-completa, poiché non sembra incompatibile con lastruttura del rapporto obbligatorio individuare attribu-zioni di carattere “positivo” in capo al soggetto titolaredella posizione giuridica passiva.La dottrina ha da tempo individuato nelle disposizioniin tema di mora credendi la radice di una attribuzionepositiva riconosciuta al debitore che, se non arriva aconfigurarsi come vera e propria “pretesa” e – quindi –posizione di “potere”, si ritiene che comunque rappre-senti un “onere” di cooperazione imposto al creditore.Anche nella classica rappresentazione del rapporto ob-bligatorio, dunque, occorre disegnare esattamente ilruolo e la funzione attribuiti al debitore: quest’ultimocertamente è obbligato ad adempiere, tuttavia sembraessergli riconosciuta una posizione positiva, consistente

nel poter costituire in mora il creditore, posizione peral-tro a sua volta connessa alla stessa realizzazione dellapretesa creditoria.Convenendo con quanto rappresentato, il rapporto ob-bligatorio non appare molto distante dal rapporto di fi-liazione, almeno secondo la concezione attuale del me-desimo: il genitore ha il dovere di perseguire l’interessedel minore, e le attribuzioni positive riconosciute al me-desimo genitore sono certamente strumentali e finaliz-zate a tale realizzazione.Di conseguenza, non appaiono lontani neppure i profilidi responsabilità debitoria e responsabilità genitoriale,dato che anche quest’ultima si configura nel caso dimancato adempimento di un comportamento doverosoche può condurre, in virtù di espressa previsione legi-slativa, al risarcimento del danno.La costruzione appena riferita, ovviamente, non sarebbesostenibile qualora si accedesse ad un’idea della potestàpiù arcaica, che sembrava avere il suo fulcro nella rego-lamentazione dei “poteri” dei genitori; la ricostruzionediventa invece possibile se si conviene con l’idea che lapotestà ha abbandonato, nel corso del tempo, la vecchiaconfigurazione, per essere sempre più individuata comestrumento di realizzazione degli interessi della prole.Diventa allora possibile confermare che la modificaadottata dal legislatore mira a riaffermare la mutata valu-tazione del rapporto di filiazione, eliminando un termi-ne che, per l’influenza delle sue radici storiche e cultu-rali, avrebbe comunque continuato a spostare l’asse diosservazione dai diritti dei figli ai poteri dei genitori.Si tratta di una scelta precisa e ben lungi dal poter essereritenuta meramente terminologica, scelta che peraltroproduce effetti diffusi in tutto il sistema.

3. Le ripercussioni sul sistema: l’obbligo risarcitoriodel genitore inadempienteLa rilevata possibilità di considerare contigue le ipotesidi responsabilità debitoria e genitoriale deve tuttavia mi-surarsi con una riflessione che parta da un dato fonda-mentale, investendo il problema della individuazione ericostruzione delle stesse situazioni giuridiche soggettiveall’interno del nostro ordinamento.Occorre infatti ricordare che la nozione di obbligazione(e le correlative posizioni di creditore e debitore) è stret-

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161tamente legata al profilo della patrimonialità (cfr. art.1174 c.c.), per cui, in assenza di tale requisito, saremmodi fronte ad un obbligo giuridico di diverso tenore, alquale non risultano automaticamente applicabili la di-sciplina dell’obbligazione e, nello specifico, le disposi-zioni che regolano l’inadempimento e la responsabilitàdebitoria.Sul punto può anzi riferirsi che la dottrina manualisticaspesso utilizza l’esempio degli obblighi di fedeltà, assi-stenza e coabitazione (fra coniugi) nonché quelli diistruzione ed educazione (verso la prole) per distingueretali situazioni dall’obbligazione in senso tecnico, speci-ficando che mentre l’inadempimento di quest’ultima dàluogo alla responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c.,il mancato rispetto degli obblighi familiari è sanzionatocon strumenti diversi: la separazione con addebito incaso di violazione degli obblighi nascenti dal matrimo-nio ed i provvedimenti di decadenza e/o di limitazionedella potestà – oggi responsabilità genitoriale – quandonon vengono osservati i doveri verso i figli.Tali affermazioni, se sono certamente esatte dal puntodi vista dell’inquadramento teorico, devono tuttavia es-sere raccordate con l’orientamento giurisprudenzialeormai pacifico in tema di c.d. illeciti “endofamiliari” o“intrafamiliari”, che riconosce la possibilità di risarcireil danno in caso di mancata conformità a comportamen-ti doverosi.L’esame delle pronunce mostra per altro un inquadra-mento del tutto slegato dalla visione dell’inadempimen-to del rapporto obbligatorio: il risarcimento viene col-legato alla violazione di doveri di condotta che fanno ri-ferimento alla responsabilità extracontrattuale, anche setalvolta sembra assistersi ad una non chiara distinzionefra l’interesse leso (evidentemente di natura non patri-moniale) e le conseguenze della sua violazione (dannonon patrimoniale).Più specificamente, la soluzione viene generalmente co-struita individuando la lesione di un interesse di naturasovraordinata (che viene ricondotto ai diritti inviolabilidella persona, di matrice costituzionale) che può quindiessere sanzionata in via aquiliana.In tale ottica, la responsabilità genitoriale (così comequella scaturente da violazioni nel rapporto di coniu-gio), poiché ancorata ad un modello reintegratorio di

matrice extracontrattuale, non potrebbe giovarsi di mec-canismi di tutela dettati in tema di responsabilità debi-toria, né potrebbe darsi ingresso a forme di liquidazionepreventiva e forfettaria del danno configurate sullo sche-ma della clausola penale; tuttavia, a parere di chi scrive,tale soluzione negativa può essere disattesa, per una se-rie di motivazioni.In primo luogo, sia consentito di rilevare che l’inqua-dramento in termini di responsabilità extracontrattuale(e, quindi, di inosservanza di un dovere generico di con-dotta) non sembra ben adattarsi a ipotesi in cui la situa-zione di doverosità non è rivolta ad una generalità disoggetti ma l’obbligo ha destinatari specifici ed indivi-duati (il coniuge o i figli), specie ove si consideri che lanatura del comportamento dovuto è tale per cui la suaviolazione non sarebbe possibile a nessun altro soggetto;se a tali considerazioni si aggiunge che il requisito dellapatrimonialità, secondo parte della dottrina, può essereinteso in senso soggettivo e che addirittura può essereintegrato anche dalla stessa previsione di una penale,sembrano esservi addirittura spazi per costruire i rap-porti familiari come modelli sovrapponibili ai rapportiobbligatori.Peraltro, anche senza arrivare a tanto e volendo concor-dare con l’impostazione che considera in senso oggettivoil requisito della patrimonialità dell’obbligazione, puòriferirsi come la dottrina ha da tempo indicato che, poi-ché anche gli “obblighi” privi di contenuto patrimonialesono giuridicamente vincolanti, la loro disciplina (e leconseguenti forme di tutela) può desumersi in via analo-gica dalla disciplina dettata per le obbligazioni.Infine, se pure si volesse in modo tranciante rifiutarel’idea di considerare la responsabilità dei genitori comeuna forma di responsabilità debitoria per adagiarsi sulloschema della responsabilità extracontrattuale, risulte-rebbe comunque ipotizzabile l’applicazione dell’istitutodella clausola penale.La dottrina ha infatti osservato che l’inserimento dellapenale in un contratto è solo l’ipotesi più frequente, manon esistono valide ragioni per escludere l’applicabilitàdella clausola a situazioni che, di regola, danno luogo afenomeni di responsabilità extracontrattuale.Aderendo a quanto rappresentato, può ritenersi non de-stituita di fondamento l’ipotesi di una penale conven-

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zionale stabilita dai genitori che – data la funzione ri-sarcitoria – si modellerà secondo i criteri ed i limiti dise-gnati dagli artt. 1382 e 1384 c.c., e potrà trovare ingres-so sia in sede di separazione consensuale che con riferi-mento agli accordi di cui il giudice deve tenere conto aisensi dell’art. 337 ter c.c. Un precedente in tal senso è rappresentato dalla pro-nuncia del Tribunale di Milano 21.1.2009 (in Fam. e mi-nori 2009, 3) con cui il Collegio ha fatto propriol’accordo raggiunto dalle parti in base al quale, in casodi inottemperanza dell’uno o dell’altro genitore agli ob-blighi relativi al diritto di visita del figlio, il genitore ina-dempiente doveva euro 100 per ogni giorno di ritardoo inadempienza ed euro 500 per i giorni di vacanza.La possibilità di accordi giuridici bilaterali fra genitoricon contenuto di liquidazione preventiva e forfettariadel danno, sembra potersi affermare anche alla luce delledisposizioni contenute nel già richiamato art. 709 terc.p.c.In merito, può brevemente riferirsi che la disposizioneè stata da molti accolta come espressione e riconosci-mento dell’ingresso del danno punitivo nel nostro ordi-namento, profilo oggi di estrema attualità anche in virtùdell’attesa pronuncia delle SS.UU. relativa alla ricono-scibilità delle sentenze straniere comminatorie di dannicon funzione punitiva.In contrario, può affermarsi che la natura reintegratoriadella previsione in commento, sia pure con una acce-zione deterrente, si ricava tanto da indici testuali chedalla considerazione per cui le previsioni risarcitorie del-l’art. 709 ter c.p.c. rispondono invero alla stessa logicasottesa all’attuale orientamento in materia di danno nonpatrimoniale.Al delineato inquadramento non appare invero estraneala (ulteriore) funzione coercitiva riconoscibile alla normanel suo complesso, funzione peraltro già individuatadalla giurisprudenza di merito che ha stabilito in viapreventiva la liquidazione di danni a carico dei genitoriin caso di future specifiche violazioni, ai sensi dell’art.614 bis c.p.c. (si veda in proposito il provvedimento delTribunale di Firenze 10-11 novembre 2011, in Foro it.2012, 6, I, 1941, che commina in via preventiva allamadre la sanzione di 50 euro per ogni volta in cui il mi-nore non vada a scuola nei giorni in cui dovrebbe essere

preso dal padre).Il tema, com’è ovvio, si lega a quello più generale dellepenali giudiziarie (o astraintes), recentemente oggetto diuna pronuncia della Suprema Corte che ne ha sottoli-neato la differenza rispetto ai danni punitivi, mostrandoal contempo come l’affermazione di una loro suppostaeccezionalità debba essere rimeditataIl riconoscimento della natura compensativa e non pu-nitiva del risarcimento previsto a carico del genitore ina-dempiente sembra quindi deporre nel senso di poteripotizzare l’operatività di strumenti generali di liquida-zione preventiva e forfettaria del danno.Convenendo con quanto sopra, può allora dirsi che, ol-tre al riconosciuto risarcimento liquidabile a posteriori,la tutela dei figli può essere perseguita anche attraversostrumenti deterrenti preventivi, rappresentati da penaligiudiziarie ovvero convenzionali stabilite fra genitori,queste ultime peraltro destinate ad operare al di fuoridei limiti dettati dall’art. 709 ter c.p.c.

4. (segue) Gli obblighi dei genitori nei rapporti coni terzi.Il mutamento di prospettiva relativo alla relazione fragenitori e figli può fornire chiavi di lettura diverse anchecon riferimento alla responsabilità dei genitori nei con-fronti dei terzi.Com’è noto, l’art. 2048 c.c. stabilisce che i genitori sonoresponsabili del danno cagionato dal fatto illecito deifigli minori con loro conviventi; tale fattispecie si rea-lizza quando i figli, ancorché minori, siano capaci di in-tendere e di volere (e, dunque, rispondano anche per-sonalmente dell’illecito extracontrattuale, come si evincedall’art. 2046 c.c.), mentre si applicherà il precedenteart. 2047 c.c., che regola la responsabilità dei sorveglian-ti, in caso di figli minori incapaci di intendere e volere.La norma è stata da alcuni interpretata come ipotesi diresponsabilità oggettiva dei genitori, che troverebbe giu-stificazione in esigenze di tutela del danneggiato ovveronel ruolo educativo assegnato ai genitori; altri autori, alcontrario, affermano la sussistenza di responsabilità ag-gravata (fondata dunque sulla colpa presunta), dato chelo stesso legislatore prevede che i genitori possano esi-mersi da responsabilità dimostrando di non aver potutoimpedire il fatto (art. 2048, 3° comma, c.c.).

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163La giurisprudenza individua il contenuto della prova li-beratoria nella dimostrazione di aver adeguatamentesorvegliato ed educato il minore, mentre il presuppostodella convivenza viene inteso in senso ampio, in quantofunzionale alle predette necessità formative.Invero, per intendere correttamente il requisito dellaconvivenza, occorre sottolineare che il profilo della sor-veglianza perde gradualmente valenza man mano che ilfiglio, crescendo, acquista sempre maggiore capacità au-todeterminativa; ne consegue che anche il genitore nonconvivente con il figlio (perché, ad esempio, il figlio èaffidato esclusivamente all’altro genitore ovvero, in casodi affidamento condiviso, è stabilmente collocato pressol’altro) deve ritenersi ugualmente responsabile se il fattosia ascrivibile a difetto di attività educative.Il citato inquadramento in termini di responsabilità og-gettiva dei genitori trova radice nella difficoltà di fornirela prova liberatoria, per cui la prevista possibilità diesenzione viene a volte ritenuta poco più che meraenunciazione di principio; a questo proposito, la nuovaprospettazione in termini di “responsabilità” dei genitorinella regolamentazione dei rapporti di filiazione puòfornire elementi di chiarificazione anche nella ricostru-zione della statuizione in commento.Preliminarmente può rilevarsi come, alla luce della re-cente impostazione, perdano valenza le ricostruzionidell’art. 2048 c.c. quale ipotesi di responsabilità per fattoaltrui: in realtà, assumendo che la responsabilità dei ge-nitori per i fatti illeciti compiuti dal figlio minore capacedi autodeterminarsi ha la sua fonte nel (vero e proprio)inadempimento degli obblighi educativi, sembra coe-rente riscontrare nella fattispecie una responsabilità di-retta dei genitori, ascrivibile a fatto proprio ed incentratasulla colpa (presunta).In tale ottica, non appare altresì condivisibile l’idea se-condo cui i genitori sarebbero “garanti legali” del figlio,in quanto essi rispondono non già in virtù di una fun-zione di “garanzia” dell’altrui comportamento, ma inquanto il loro inadempimento ha direttamente provoca-to il danno; l’assunto che precede, peraltro, non sembrarevocabile in dubbio dalla circostanza che il minore, inquanto capace di discernimento, risponde anch’egli (invia solidale con i genitori) dell’illecito: entrambe le re-sponsabilità si fondano su comportamenti legati da rap-

porto di causalità diretta con l’evento dannoso, poichéla condotta del figlio si concretizza immediatamente nel-lo stesso evento mentre quella dei genitori assume lafunzione di antecedente causale che ugualmente ha con-corso a cagionare il danno.Se dunque si conviene sul punto che l’esenzione di re-sponsabilità dei genitori per illeciti compiuti dai figli indanno di terzi si sostanzia nella prova di aver corretta-mente adempiuto agli obblighi di “cura” del minore, sipotrà altresì sostenere che tale esenzione trova riscontronel più generale principio di imputazione eziologica fracondotta e danno, principio che regola tanto la respon-sabilità contrattuale che quella extracontrattuale (ex artt.1223 e 2056 c.c.); di conseguenza, i genitori non ri-sponderanno qualora il danno occorso ai terzi non saràdirettamente ed immediatamente collegabile al lorocomportamento.Con riferimento all’ipotesi di affidamento esclusivo, èopportuno specificare che quanto sostenuto non sembrarevocabile in dubbio dalla disposizione contenuta nel-l’art. 337 quater c.c., secondo cui il genitore affidatarioha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitorialesui figli: se la ratio della responsabilità verso terzi va rin-venuta nel dovere educativo dei genitori, è evidente cheanche il genitore non affidatario, restando “titolare” ditale posizione, sarà altresì tenuto a risponderne ancheverso i soggetti danneggiati dal fatto illecito del minore,potendosi eventualmente discutere (solo) in ordine al-l’esclusione della presunzione di colpa ex art. 2048 c.c..Alla luce di quanto esposto sembra dunque possibileconcludere che ai genitori viene attribuita una posizionedi doverosità (sia pure in presenza di poteri strumentali)che conduce sia alla configurazione di inadempimentoe conseguente risarcimento (secondo la stessa definizio-ne legislativa) che all’ipotesi di responsabilità verso terziper fatto proprio, confermandosi dunque una valenzacompletamente nuova della responsabilità genitoriale ri-spetto al pregresso modello di potestà.

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164 1. I parametri di cui al D.M. n. 55/2014 prevedono perl’atto di precetto un compenso non solo unico ma anchefisso, differenziato soltanto in relazione al valore del cre-dito, come da tabella 6 allegata al D.M. n. 55/2014.Occorre evidenziare che il D.M. n. 55/2014 nel riportareil contenuto delle attività professionali delle varie fasi,all’art. 4, comma 5, alle lett. e) ed f), statuisce: “e) perfase di studio e introduttivo del procedimento esecutivo:la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dellostesso unitamente al precetto, l’esame delle relative rela-te, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscri-zioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti di intervento, leispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti; f)per fase istruttoria e di trattazione del procedimento ese-cutivo: ogni attività del procedimento stesso non com-presa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agliatti esecutivi di qualsiasi tipo”.

2. La retroattività dei parametri (come affermato dallaCorte di Cassazione con giurisprudenza consolidata edalla Corte Costituzionale con ord. n. 261/2013), ha po-sto e pone problemi anche per i precetti.Infatti, nel caso in cui il precetto viene redatto sulla basedi sentenza – o titolo diverso dalla sentenza – pubblicatasuccessivamente al 23 agosto 2012, non si pone alcunproblema: la liquidazione delle spese e competenze del-l’atto di precetto avviene con la tabella parametrica pre-vista per l’atto di precetto dal decreto n. 140/2012.Nel caso in cui, invece, l’atto di precetto viene redattosuccessivamente al 23 agosto 2012, ma in forza di prov-vedimenti giudiziali antecedenti al 23 agosto 2012, sipone il problema se per la liquidazione delle spese ecompetenze dell’atto di precetto occorre fare riferimentoalle vecchie tariffe in vigore al momento in cui è statapubblicata la sentenza (con l’indicazione dei diritti diprocuratore), oppure, venendo il precetto ad essere re-datto “oggi”, occorre fare riferimento ai parametri di cuial decreto n. 140/2012.La soluzione è collegata al problema se i diritti di pro-curatore (ora abrogati) costituiscono un accessorio dilegge alle spese processuali già liquidate nel provvedi-mento (in tal senso, A. Polimeni, Precetto su sentenza:prima e dopo i parametri, in Altalex, dell’8 ottobre 2012),e quindi il diritto di procuratore è maturato in una fase

antecedente alla redazione dell’atto di precetto, nel mo-mento in cui l’attività è stata posta concretamente in es-sere, con conseguente “recupero” dei diritti di procu-ratore per i titoli esecutivi sorti ante 23 agosto 2012, nelcaso in cui il precetto venga redatto dopo il 23 agosto2012.Tale “favorevole” interpretazione non è in “sintonia”, pe-rò, con la richiamata giurisprudenza (anche di legittimi-tà di cui Cass. n. 17406/2012) sulla interpretazione del-l’art. 41 del decreto n. 140/2012. Peraltro, sul tema nonsi può ignorare quanto riportato nell’art. 11, comma 7,decreto n. 140/2012: “Nella fase esecutiva, fermo re-stando quanto previsto nella richiamata tabella A-Avvo-cati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo diesempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazio-ne dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle re-lative relate…”.La realtà è che la normativa di cui agli artt. 28 e 29 delD.M. n. 55/2014 (ma già dell’art. 41 del decreto n. 140/2012), non distingue espressamente tra le prestazioniprofessionali già svolte (anche solo in parte) prima del-l’entrata in vigore del decreto n. 55/2014, e le altre postein essere successivamente, ma considera quale unico cri-nale temporale, il momento in cui il giudice procede allaliquidazione del compenso dell’avvocato.

3. Sul “valore del credito” da precettare vi è spesso “conte-stazione” in quanto la somma da precettare non è sol-tanto quella portata dal titolo esecutivo che viene azio-nato, ma anche di altre voci (es., interessi, rivalutazione,eventuali spese liquidate in sentenza), atteso che la partespesso deve sostenere costi per il compimento di alcuniatti (es., registrazione sentenza, richiesta di rilascio copiadel provvedimento). Sul tema si è affermato (Cass. 24aprile 2009, n. 9784) che il valore delle cause di opposi-zione a precetto va determinato, ai sensi dell’art. 17,comma 1, c.p.c., con riferimento alla somma precettatanella sua interezza, che è il credito per cui esecutiva-mente si procede.Il precetto, che è un atto che precede l’esecuzione, puòben contenere anche intimazione al pagamento dellespese ad esso relative, senza che occorra una appositaliquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costi-tuendo dette spese un accessorio di legge a quelle pro-

Le competenze dell’avvocatoper l’atto di precetto

di Leonardo Carbone

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165cessuali, come avviene per le spese inerenti agli atti suc-cessivi e conseguenti alla sentenza (Cass. 17 novembre2014, n. 24367; Cass. 28 settembre 2011, n. 19791).Si è, però, precisato (Cass. 13 maggio 2015 n. 9807) cheallorchè il debitore abbia pagato per intero la somma in-dicata nel titolo esecutivo, comprensivo delle spese pro-cessuali ivi liquidate, il creditore non può, successiva-mente a tale pagamento, intimare precetto, sulla basedello stesso titolo, per il pagamento delle spese proces-suali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e neces-sarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese,esperire l’azione di cognizione ordinaria; e ciò in quanto,una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stataadempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficaciaesecutiva, con conseguente impossibilità giuridica dellanotifica del precetto. In caso di ordinanza di assegnazione di somme dovutedal terzo e conseguente pagamento del terzo nel terminefissato nell’ordinanza, ove il terzo adempia entro la sca-denza non può essere tenuto a sopportare le spese delprecetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto ilcredito, se ancora sussistente, non era eseguibile al mo-mento del precetto (Cass. 24 maggio 2017 n. 13112).

4. Nel precetto sono ammesse spese e competenze per at-tività non ancora espletate, purché normalmente ricon-ducibili allo sviluppo procedimentale, a condizione poiche esse siano effettivamente poste in essere e potendocontestare l’intimato la loro debenza con la prospetta-zione del loro mancato espletamento (Cass. 20 giugno2011, n. 13482). Non può negarsi, infatti, che dopo lasentenza definitiva e in base a nozioni di comune espe-rienza, l’avvocato della parte vittoriosa normalmenteconsulta il cliente sull’opportunità o meno di porla inesecuzione o di notificarla ai fini dell’attivazione del ter-mine breve per l’impugnazione; sicché non può negarsiche una specifica attività professionale possa essere le-gittimamente posta in essere proprio nella fase di transi-zione tra quella di cognizione, culminata nella pronun-cia del titolo, e quella di esecuzione, che inizierà dopoil vano decorso del termine del precetto.Occorre però tenere presente in tema di spese inerentialla notificazione del titolo esecutivo e alla redazione enotificazione del precetto, che è illegittima l’intimazione

di pagamento delle spese sostenute dal creditore inti-mante il precetto per l’attività propedeutica all’esecu-zione nei confronti dei debitori in solido diversi dal de-stinatario dell’atto di precetto medesimo (Cass. 12 aprile2011, n. 8329).In tema di spese inerenti la notificazione del titolo ese-cutivo e le attività di redazione e notificazione del pre-cetto, costituendo esse un accessorio delle spese proces-suali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, ne è dovutoil pagamento da parte del debitore e quale conseguenza,di regola, del suo comportamento inadempiente rispettoa quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scortadel c.d. principio di causalità – siano state sostenute dalcreditore e il relativo precetto sia stato anche solo con-segnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, allorchéin tale momento permanga ancora il predetto inadem-pimento; ne consegue che se successivamente il debito-re, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezionianche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito dicui al titolo e le spese successive ma non quelle di reda-zione e notifica del precetto, ciò non preclude al credi-tore di procedere esecutivamente per queste ultime, inforza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non siaaccertato che egli ha compiuto tali attività, funzionaliall’esercizio della pretesa esecutiva, violando il doveredi lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1,c.p.c. (Cass. 2 dicembre 2008, n. 28627).

5. Il precetto diviene inefficace decorso il termine di 90 gg.dalla notifica al debitore. Le spese del precetto “divenuto” inefficace “chi le paga”?Al riguardo occorre evidenziare in ordine alle spese giu-diziali conseguenti all’inefficacia del precetto divenutoinefficace (il precetto) per decorso del termine di 90 gg.,che le spese di questo restano a carico dell’intimante inforza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ulti-mo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processoestinto restano a carico delle parti che le hanno anticipa-te (Cass. 12 aprile 2011, n.  8298). E ciò in quantol’art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutatole spese sostenute dal creditore procedente e da quelliintervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione,presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con ilpignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario, per cui

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166 tale disposizione non può trovare applicazione in casodi pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espro-priazione forzata.

6. La contestazione dell’intimato concernente le spese indi-cate in precetto (asseritamente non dovute perché nonconformi ai parametri, o tariffa professionale), investe ildiritto sostanziale del creditore all’adempimento dell’ob-bligazione, sicché, ponendo in discussione quel dirittoper come compiutamente riportato nel precetto, devequalificarsi come opposizione all’esecuzione, e non agliatti esecutivi (Cass. 12 marzo 2013, n. 6102).

7. In ordine ad atto di precetto notificato all’INPS, il paga-mento effettuato dall’ente prima del decorso del terminedi 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo di cui al-l’art. 1, comma 1, D.L. n. 669/1996, impedisce al credi-tore di dar corso all’azione esecutiva attraverso la noti-fica del precetto (Cass. 22 maggio 2013, n. 12579); neconsegue che il creditore dell’ente previdenziale puòavere diritto a conseguire l’importo dei diritti e delle spe-se liquidati con la sentenza, in quanto relativi allo svol-gimento di un’attività difensiva accertata dal giudice dimerito in relazione al processo di cognizione dal mede-simo definito, nonché quello sostenuto per le spese dinotifica della sentenza e per la verifica della sua attua-zione, essendosi queste ultime rese necessarie per l’atti-vazione della procedura di pagamento da assolversi daparte dell’INPS entro il termine di 120 gg. previsto dal-l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive mo-difiche.

8. Si è specificato (Cass. 17 novembre 2014, n. 24367)che il precetto non opposto non garantisce l’intangibilitàdella parcella; infatti nell’ambito di un pignoramentopresso tersi, il giudice dell’esecuzione può eliminare oridurre voci della nota spese presentata dall’avvocato edinserita nel precedente precetto intimato ancorchè nonopposto da parte del debitore.

9. Sulla problematica delle competenze spettanti all’av-vocato per l’atto di precetto, L. Carbone, Parcelle Avvo-cati e fatturazione elettronica verso la P.A.,Wolter Kluwer,2015, 75 ss.; G. Berti Arnoaldi Veli, Qualche considera-

zione sui diritti procuratorii, in Toga Picena, 2001, 2, 37;A. Bulgarelli, Art Attack: facciamo un precetto con i nuoviparametri e le vecchie tariffe, in Altalex, del 17 settembre2012; V. Giancaspro, Atto di precetto e voci “Consultazioniol cliente” e “Corrispondenza e spese”: richiedebili con l’attodi precetto?, in Altalex, n. 2108 del 21.4.2008.

Le competenze dell’avvocatoper l’atto di precetto

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La… riflessione della SupremaCorte sulla società tra avvocati

di Marcello Bella e Ludovica Dickmann

La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, è statachiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle Societàtra avvocati, che esercitino la professione forense, conuna compagine sociale costituita anche da soci noniscritti all’Albo forense.Infatti, con sentenza 334/2016, depositata il 24.11.2016,il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso didue avvocati avverso la delibera del 29.11.2013, con laquale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia,ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo della so-cietà professionale costituita tra i due avvocati ed unterzo socio di investimento, laureato in economia, conuna partecipazione del 20%.La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria del 20giugno 2017, n. 15278, ha ritenuto, per valutare cor-rettamente la fattispecie, di dover approfondire tutti gliaspetti, anche con contributi dottrinali, e a tal fine harichiesto una relazione all’Ufficio del Massimario e delRuolo.La questione, relativa alla possibilità per un soggettonon iscritto all’Albo forense di poter partecipare ad unasocietà tra avvocati, è argomento attuale e di grande ri-levanza nel mondo forense, per le conseguenze che que-sta potrebbe comportare. Per comprendere, nella sua globalità, la questione por-tata avanti alla Suprema Corte è necessario far riferimen-to alle norme, che si sono susseguite nel tempo, che re-golamentano la materia.Il decreto legislativo n. 96/2001, in attuazione della di-rettiva 98/5/CE, per primo, ha disciplinato, agli articoli16 e ss., la società tra avvocati, successivamente la leggen. 183/2011 ha previsto la società tra professionisti, in-tesa come società tra soggetti iscritti ai diversi albi pro-fessionali e non solo a quello degli avvocati. In seguito,l’articolo 5 della legge n. 247 del 2012, relativa alla“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione fo-rense”, ha delegato al Governo la disciplina dell’eserciziodella professione forense in forma societaria, fissando,tra gli altri, il seguente principio “a) l’esercizio della pro-fessione forense in forma societaria è consentito esclusiva-mente a società di persone, società di capitali o societàcooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo e che de-vono essere iscritti in una apposita sezione speciale dell’albotenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede

la stessa società”.Il problema si è creato a causa della mancata adozione,nei termini statuiti, del decreto legislativo da parte delGoverno.Infatti, mentre la legge 183/2011, sulle società tra pro-fessionisti, ha previsto all’articolo 10, comma 4b, chenella stessa possano partecipare più soggetti iscritti inAlbi professionali diversi o anche soggetti non profes-sionisti, il d. lgs. 96/2001, sulle società tra avvocati, co-me anche la legge 247/2012, aveva escluso espressa-mente tale possibilità all’art. 21, comma 1, prevedendoespressamente che “i soci della società tra avvocati devonoessere in possesso del titolo di Avvocato”.Alla luce del mancato esercizio della delega da parte delGoverno, il Consiglio Nazionale Forense con la propriaCircolare n. 18/13, ha ritenuto che, “non è, comunque,applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le societàappartenenti ad altre categorie professionali contenuta nellalegge n. 183 del 2011 e nel D.M. 8.2.2013 n. 34. L’art. 5della legge professionale forense ha infatti espressamente sot-tratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà re-golamentare del Governo, ponendo una delega legislativa alfine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società.Il mancato esercizio della delega non priva l’art. 5 di ogniefficacia normativa: è infatti da riconoscersi alla disposizionedelegante un’efficacia normativa propria, anche con riferi-mento alla vis abrogans della disposizione delegante nei con-fronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili (cfr.Corte Cost., n. 224/1990). In particolare, resta salva la vo-lontà del legislatore di assoggettare le società tra avvocati aduna disciplina speciale rispetto a quella delle società tra pro-fessionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 e al D.M.n. 34/2013, e di farlo con una fonte di rango primario”.Per cui, il d. lgs. n. 96/01, che ha disciplinato, comescritto, le società tra avvocati, dovrebbe considerarsi an-cora vigente, non essendo stato espressamente abrogatoda alcuna norma successiva ed avendo previsto l’art. 5della l. n. 247/12 che “alla società tra avvocati si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'eserciziodella professione di avvocato in forma societaria di cui al d.lgs. n. 96/01”.Si tratta di ipotesi ricostruttiva scindibile – secondo laSuprema Corte - in due ulteriori sottoipotesi alternativefra loro:

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a) nella prima ipotesi, in virtù del principio lex posteriornon derogat priori speciali, la l. n. 183/11 non potrebbederogare il d. lgs. n. 96/01, che sancisce norme - qualiad esempio il modello di società tra avvocati per l’eser-cizio in comune dell’attività professionale, nonché il ri-ferimento alle regole della società in nome collettivo el’inammissibilità della presenza di soci non professioni-sti - incompatibili con le previsioni contenute nella l. n.183/11. Quindi, pur dopo l’art. 10 legge n. 183 del2011 l’unico tipo di società tra avvocati sarebbe quellodi cui alla lex specialis contenuta nel d.lgs. 96 del 2001.Tali conclusioni sono state ribadite nella Relazione diaccompagnamento al Decreto del Ministero della Giu-stizia n. 34/13, in cui si esclude l’applicabilità agli av-vocati della l. n. 183/11 precisando che, “in punto diambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, èstata approvata la nuova disciplina dell’ordinamento dellaprofessione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che,all’articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina del-l’esercizio della medesima professione in forma societaria”.b) Nella seconda ipotesi, invece – sempre a giudiziodella Suprema Corte - si osserva che oltre alla Societàtra avvocati, prevista e disciplinata dal d.lgs. 96/2001,gli avvocati potrebbero costituire anche società tra pro-fessionisti ai sensi dell’art. 10 l. 183/2001, con la pre-senza anche di professionisti iscritti in altri albi.Alla luce di quanto sopra, data l’importanza e la novitàdel tema, a giudizio della Suprema Corte si è resaquanto mai opportuna una ricostruzione completa acura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo del quadronormativo e dei contributi dottrinari in materia, primadi addivenire alla definizione di una questione così de-licata.Va peraltro rilevato, da ultimo, che, con l’entrata in vi-gore del ddl Concorrenza, le società tra avvocati sonotenute a rispettare ulteriori regole, limitando quindi ilruolo dei soci di solo capitale; infatti, i soci detentori dialmeno due terzi del capitale sociale devono necessaria-mente essere avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati, ov-vero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti inalbi di altre professioni e il non rispetto di tale requisito,non ripristinato entro sei mesi, ha come conseguenza loscioglimento della società, nonché la sua cancellazionedall’apposita sezione dell’albo. Inoltre, a fronte di tale

limitazione, è previsto che i componenti dell’organo digestione dell’impresa non possano essere estranei allacompagine sociale.

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La… riflessione della SupremaCorte sulla societ? tra avvocati

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169La crisi che ormai da anni colpisce il settore immobiliareha creato nuove situazioni ed esigenze alle quali gli ope-ratori sono chiamati a rispondere, talvolta senza avere adisposizione adeguati strumenti giuridici e fiscali.Si è creata infatti una situazione nella quale, mescolan-dosi cause ed effetti, si registrano difficoltà nell’accessoal credito per l’acquisto di immobili e, conseguentemen-te, si è verificata una repentina contrazione delle transa-zioni immobiliari, collegata ad un aumento dei tempi divendita, la progressiva riduzione del prezzo degli immo-bili, e inevitabilmente la crisi di molte imprese operantinel settore, ma anche una diffusa difficoltà dei privati chesi trovano nell’esigenza di monetizzare il valore dei loroimmobili.A fronte di tale situazione il legislatore è intervenuto,nel tempo, con provvedimenti finalizzati a facilitare l’ac-cesso all’acquisto degli immobili, al fine di agevolare laripresa dell’intero settore, quali:- i numerosi incentivi fiscali contenuti nella Legge 28

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno2016), in parte prorogati con la Legge di Stabilità perl’anno 2017. Possiamo ricordare i principali: esenzioneda IMU e TASI (commi da 10 a 16); estensione del-l’agevolazione “prima casa” (comma 55); detrazioneirpef relativa all’IVA per acquisto da imprese costrut-trici di unita’ immobiliari residenziali in classe energe-tica “A” o “B” (comma 56, riproposta con D.L. 30/12/2016, n. 244, come modificato dalla legge 27/2/2017,n. 19 – decreto milleproproghe); detrazioni irpef perinterventi di riqualificazione energetica e di ristruttura-zione e acquisto mobili (commi 74 e 75, prorogate an-che con la Legge di Stabilità 2017); estensione delleagevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli(commi 706 e 707) ;

- l’introduzione da parte della stessa Legge n. 208/2015,commi da 76 a 84, del leasing finanziario per immobilida adibire ad abitazione principale (c.d. Leasing abita-tivo per il quale il legislatore, nell’intento di fornireuna disciplina fiscale agevolata, ha fornito anche uno“spezzone” di disciplina civilistica);

- infine l’introduzione con l’art. 23 d.l. 12 settembre2014 n. 133, convertito con l. 11 novembre 2014, n.164 della “Disciplina dei contratti di godimento in fun-zione della successiva alienazione di immobili”, istituto

del quale brevemente qui mi occuperò e che si è rite-nuto più idoneo a dare risposta alle esigenze di merca-to cui si è accennato. 1

Quello introdotto dal suddetto art. 23 è un contrattounitario tipico a struttura complessa che rientra nella ti-pologia che con linguaggio comune è stata chiamata del“rent to buy” (anticipata concessione in godimento afronte di acquisto differito) in quanto prevede come ele-menti strutturali (concorrenti e non alternativi):a) l’immediata concessione in godimento di un immobi-

le. L’espressa previsione normativa del contratto in esa-me, e la disciplina per esso dettata, ne implicano latipicità, con esclusione della sua assimilazione ad al-tre figure contrattuali. Il godimento che ad esso con-segue, pertanto, non è una locazione, con tutti i suoilimiti e vincoli: canone, durata, prelazione. Con l’an-ticipata concessione in godimento del bene immobile(a fronte, come vedremo, del pagamento di un cano-ne) si soddisfa l’esigenza del venditore di mettere a red-dito il bene e del compratore di iniziare a godere delbene e dilazionare i pagamenti;

b) l’obbligo di pagare un canone costituito da due di-verse componenti: quella destinata al pagamento del-l’utilizzo (remunerazione del godimento) e quella daimputare al prezzo di acquisto;

c) il diritto, e non l’obbligo, per il conduttore di acqui-stare l’immobile alla scadenza del termine previstonel contratto. Tale “diritto” del conduttore di acqui-stare l’immobile predispone il passaggio alla fase tra-slativa;

d) la determinazione della quota di canone imputabilea corrispettivo del godimento e della quota imputa-bile a corrispettivo del prezzo di acquisto, in funzionedi quanto previsto e disposto dai commi 1, 1-bis e 5dell’art. 23 predetto.

In sostanza il rent to buy si articola in due fasi, di cuiuna prevista come necessaria e una eventuale.La prima fase è quella della “immediata” concessionedell’utilizzo dell’immobile, con conseguente obbligo delproprietario dell’immobile (concedente) di consegnarloal conduttore e obbligo di quest’ultimo di pagare al con-

Il rent to buy o meglio…“I contratti di godimento infunzione della successivaalienazione di immobili”di Maria Luisa Cenni

1 Su questo nuovo contratto: la Guida “Il rent to buy e altrimodi per comprare casa” su www.notariato.it”

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cedente il canone pattuito (sia per la componente desti-nata all’utilizzo, sia per quella da imputare al prezzo diacquisto). È da ritenere peraltro che il concetto della “im-mediata concessione” in godimento (espresso dall’art.23 comma 1) vada contestualizzato nella struttura dellanorma e degli interessi che intende soddisfare, in parti-colare quello del conduttore, futuro eventuale acquiren-te, di poter godere anticipatamente del bene. Pare per-tanto condivisibile l’interpretazione secondo cui l’inciso“immediata concessione del godimento” debba essereinteso come “anticipata concessione del godimento” cosìda poter fare rientrare nel contratto in esame anche tipo-logie oggettive, quali gli immobili in corso di costruzio-ne o di ristrutturazione, che altrimenti non vi rientrereb-bero (in quanto per natura non consentirebbero un “im-mediato” godimento). Il «godimento» previsto dallanorma ha, fisiologicamente (e salva la scelta del godi-mento legato alla costituzione di un diritto reale) naturaobbligatoria e non reale (coerentemente il comma 1, fariferimento alla trascrizione di cui all’art. 2643 n. 8 c.c.).La seconda fase è posta dalla norma come eventuale, edè quella che comporta il trasferimento della proprietàdell’immobile dal concedente al conduttore. Il comma1 testualmente prevede il “diritto” per il conduttore diacquistare l’immobile entro un “termine determinato”. Lanorma quindi non prevede, letteralmente, un obbligoreciproco delle parti a concludere la vendita, né prevedeche il trasferimento del bene si verifichi automatica-mente a conclusione del periodo di utilizzo; la legge ri-conosce invece al conduttore il diritto all’acquisto.Quindi: se il conduttore deciderà di non acquistare l’im-mobile, alla scadenza del termine il contratto cesserà diavere ogni effetto. Il concedente avrà diritto alla riconse-gna dell’immobile e a trattenere l’intera componente deicanoni imputabile all’utilizzo; il conduttore, invece, avràdiritto alla restituzione della percentuale della compo-nente dei canoni imputabile al prezzo di vendita cosìcome determinata nel contratto medesimo (art. 23,comma 1-bis).Se, invece, il conduttore deciderà di esercitare il dirittoall’acquisto, il concedente sarà tenuto a perfezionare lavendita. Il conduttore, a sua volta, dovrà corrispondereil prezzo pattuito al netto dei canoni già pagati per lacomponente da imputare al prezzo.

La norma pone il problema interpretativo dei meccani-smi, compatibili con l’art. 23, che si possono prevedereper il passaggio dalla fase del godimento alla fase del-l’acquisto, ed in particolare:1) patto di opzione per il successivo acquisto del bene.

Pare la soluzione scelta dal legislatore quando parladi “diritto” del conduttore di acquistare il bene (art.23 comma 1);

2) preliminare unilaterale di vendita che obbliga il soloconcedente, da ritenersi compatibile con la previsionenormativa che, appunto, parla di “diritto” del con-duttore. È evidente che fra il patto di opzione (propo-sta irrevocabile a vendere) e il preliminare unilateralea vendere del concedente vi è una profonda differen-za strutturale in quanto al primo (patto di opzione)consegue la conclusione del contratto di vendita pereffetto della semplice accettazione (in forma idoneae portata a conoscenza del proponente) da parte delconduttore – concessionario, mentre il preliminare uni-laterale comporta la conclusione di un successivo con-tratto di vendita. Sono evidenti anche le diverse tecni-che redazionali che si impongono anche in conside-razione delle menzioni e dichiarazioni necessarie peri trasferimenti immobiliari (conformità catastale di-sciplina urbanistica, disciplina del c.d. Decreto Ber-sani per i mezzi di pagamento e la mediazione);

3) preliminare bilaterale di vendita. Questa figura ponedubbi interpretativi alla luce del tenore letterale del-l’art. 23 comma 1 che parla di “diritto” del condutto-re2. Certamente aderire ad una interpretazione restrit-tiva della norma che escluda tale possibilità implica,intuitivamente, una riduzione delle potenzialità ap-plicative dell’istituto posto che nella maggior partedei casi l’interesse del venditore è comunque quellodi assicurarsi la vendita dell’immobile, anche se diffe-rita, unita all’esigenza di non dover restituire neppurein parte i canoni ricevuti; eventualità invece conse-guente al mancato esercizio del diritto di opzione checomporta, ai sensi del comma 1-bis, la restituzionedella “quota dei canoni inputata al corrispettivo” insede contrattuale.

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2 In senso positivo lo Studio della Commissione Studi Civili-stici del Consiglio Nazionale del Notariato n. 102 -2015/C.

Il rent to buy o meglio… “I contratti di godimentoin funzione della successiva alienazione di immobili”

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171Per il contratto in esame, la relativa disciplina:- non pone limiti soggettivi: possono concluderlo, priva-

ti, imprese, società, Enti, senza che debba ricorrere alcu-na qualificazione soggettiva. La norma, al primo com-ma, dove delinea il contratto disciplinato, apre dispo-nendo: “I contratti, diversi dalla locazione finanziaria..”,escludendo anche sotto questo aspetto l’esigenza diuna qualificazione soggettiva del concedente (che inve-ce deve ricorrere in base, ora, all’espresso disposto delgià citato comma 76 della Legge n. 208/2015 che haintrodotto il c.d. Leasing immobiliare abitativo);

- non pone limiti oggettivi: possono esserne oggetto edi-fici di qualsiasi natura, anche in corso di costruzioneo ristrutturazione, terreni, anche agricoli e aziende;

- prevede che debba essere trascritto nei registri immo-biliari, con il duplice effetto di cui all’art. 2645 – bisc.c., in materia di trascrizione di contratti preliminari,e di cui all’art. 2643, n. 8 c.c. in materia di trascrizionedelle locazioni ultranovennali, entrambi richiamati dalcomma 1 dell’art. 23.

Proprio il meccanismo della trascrizione doveva essereun punto di forza del nuovo istituto, il quale invecestenta a decollare.L’art. 23 comma 1, infatti, prevede che la trascrizionedel contratto ivi disciplinato abbia due effetti, in coe-renza con le due “fasi” strutturali evidenziate:- gli effetti prenotativi, di cui all’art. 2645-bis codice ci-

vile, previsto per il contratto preliminare. Al riguardola norma in esame prevede che “Il termine triennale pre-visto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice ci-vile è elevato a tutta la durata del contratto e comunquead un periodo non superiore a dieci anni.”. Quindi l’effi-cacia prenotativa triennale già prevista per la trascri-zione del preliminare viene prorogata fino a dieci anni.Il comma 3 della norma in esame, poi, richiamandol’art. 2775-bis c.c. ricollega alla trascrizione del con-tratto di rent to buy il privilegio speciale sull’immobilegià previsto per la trascrizione del contratto prelimi-nare, e richiamando l’art. 2825-bis gli rende applica-bile il principio di prevalenza «limitata» dell’ipotecaiscritta posteriormente, dettato da tale norma;

- gli effetti di cui all’articolo 2643, comma primo, nu-mero 8) del codice civile, che prevede la trascrizionedella locazione ultranovennale. La norma qui esami-

nata consente, evidentemente, la trascrizione del go-dimento anche se infranovennale.

Il quadro delle norme richiamate si completa: con laprevisione che, nel periodo del “godimento, si applicanoalcune norme in materia di usufrutto, ed in particolaregli articoli da 2002 a 1007 nonché gli articoli da 1012 e1013 (ferma restando la natura personale e non realedel godimento in parola desumibile anche dal richiamoall’articolo 2643, comma primo, numero 8) c.c.; con il ri-chiamo nel comma 1 all’art. 2932 c.c. che, in caso di ina-dempimento, rende applicabile all’istituto il meccani-smo dell’esecuzione in forma specifica previsto per il con-tratto preliminare; con il richiamo, contenuto nel com-ma 4, del divieto di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 20 giugno 2005, n.122, fin dalla concessione del go-dimento, divieto che incide, intuitivamente, su l’utilizzopratico dell’istituto nelle operazioni fra imprese e privati,che rientrino nel perimetro della citata normativa.Altro elemento che caratterizza il contratto qui analiz-zato è la disciplina del “canone” da versare dal condut-tore dettata dai commi 1, 1-bis e 5 dell’art. 23. È unaspetto di notevole rilevanza pratica, che ha posto dubbiinterpretativi che hanno inciso sull’utilizzo di questocontratto.La disciplina dettata al riguardo dall’art. 23 prevede:a) l’imputazione di parte del canone al corrispettivo del

trasferimento (comma 1);b) la definizione in sede contrattuale della parte di cano-ne imputata al corrispettivo (comma 1);

c) la definizione sempre in sede contrattuale della quotadei canoni (quota parte) imputata a corrispettivo che ilconcedente deve restituire in caso di mancato eserciziodel diritto di acquistare l’immobile (comma 1-bis).

Quindi la disciplina del contratto in esame prevede, afronte di una «doppia prestazione» a carico del conce-dente (concessione in godimento immediata e futuro tra-sferimento), una prestazione pecuniaria (canone) a caricodel conduttore che risente dell’ambivalenza della primain quanto è formata da una componente per il godimen-to e da una componente quale corrispettivo del trasferi-mento destinata ad essere restituita, dal concedente alconduttore “in caso di mancato esercizio del diritto di ac-quistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito”.I dubbi interpretativi al riguardo rispecchiano le esi-

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172 genze pratiche delle parti del contratto ed in particolare:- l’interesse del conduttore ad imputare l’intero canone,

quindi anche la componente per il godimento, al prez-zo del futuro acquisto,

- l’interesse del concedente a non restituire nulla dei ca-noni ricevuti, neppure la componente imputata con-trattualmente a corrispettivo del trasferimento, qualorail conduttore non eserciti il suo diritto di acquistarel’immobile, ferma restando la disciplina dell’inadem-pimento contenuta nel comma 5, anch’essa disciplina-bile nel contratto.

Ci si chiede quindi, dando tendenzialmente risposta po-sitiva, se si possa prevedere sin dall’inizio che l’interocanone sia imputato a corrispettivo al momento dell’ac-quisto (nell’interesse del conduttore – acquirente) e sesi possa nel contratto regolare la sorte della quota parteoriginariamente imputata a corrispettivo, in deroga alcomma 1-bis dell’art. 23 (nell’interesse del concedente– venditore). I maggiori dubbi interpretativi sono emersiriguardo a quest’ultima ipotesi, e quindi alla possibilitàdi prevedere (in deroga al comma 1-bis) che in caso dimancato esercizio del diritto di acquistare il concedentepossa trattenere tutte le somme ricevute, con evidentiriflessi negativi sull’utilizzo pratico dell’istituto.Il comma 5, poi, regola l’ipotesi di inadempimento delleparti prevedendo che “In caso di risoluzione per inadem-pimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte deicanoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessilegali. In caso di risoluzione per inadempimento del condut-tore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobileed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, senon è stato diversamente convenuto nel contratto”. È evi-dente anche sul piano della patologia del contratto l’im-portanza di regolare adeguatamente nel contratto ilcanone e le sue “parti” e “quote”.Infine il comma 6 dell’art. 23 disciplina le ipotesi di fal-limento: del concedente prevedendo che il contratto“prosegue” (senza la possibilità per gli organi della pro-cedura di scioglierlo), sempre fatta salva l’esperibilitàdell’azione revocatoria; del conduttore, prevedendo l’ap-plicazione dell’art. 72 della l.f. cioè la scelta da parte delcuratore se proseguire il contratto o scioglierlo.Dal rapido esame svolto emerge come la disciplina delrent to buy tipico sia, sotto alcuni aspetti rilevanti, ini-

donea a soddisfare le esigenze delle parti e del mercatoe, conseguentemente, non abbia avuto nella pratica lafortuna sperata.Le maggiori criticità consistono: nel non aver previstol’obbligo bilaterale della conclusione del successivo con-tratto traslativo; nell’aver previsto un obbligo di restitu-zione di parte del canone in caso di mancato eserciziodel diritto di acquistare; nell’aver previsto una disciplinadella trascrizione, certamente a tutela dell’acquirente, mache può comportare notevoli difficoltà al concedenteproprietario in caso di inadempimento del conduttore,anche in considerazione del richiamo del comma 3 al-l’art. 2668, quarto comma c.c. in materia di cancellazionedella trascrizione (che prevede che debba essere consen-tita dalle parti interessate ovvero ordinata giudizialmentecon sentenza passata in giudicato). Queste lacune nor-mative si trasformano in altrettanti dubbi interpretativiche non offrono garanzie rispetto alla adeguata tuteladegli interessi delle parti. A ciò si aggiunge la mancanzadi una specifica disciplina fiscale che ha portato ad unainterpretazione non favorevole intervenuta con la circo-lare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 19 febbraio2015 la quale ha ritenuto soggette ad autonoma tassa-zione le due “fasi” del contratto: quella del godimento,tassata secondo le norme della locazione, e quella del tra-sferimento tassata con le relative norme e tributi com-preso l’assoggettamento ad IVA o ad imposta di registrodei canoni pagati, in parte come canoni di locazione e inparte come acconti sul prezzo, con l’effetto, talvolta, diassoggettare a doppia tassazione certe prestazioni.Le criticità evidenziate hanno portato a continuare, in pra-tica, nell’utilizzo dei meccanismi contrattuali preceden-temente impiegati fra i quali: il contratto preliminare adeffetti anticipati, trascritto, e con pagamenti dilazionatinel tempo dalla sottoscrizione del preliminare al termineprevisto per la conclusione del contratto definitivo (chepreferibilmente dovrebbe essere contenuto in tre annial fine di assicurare l’efficacia prenotativa del prelimina-re) oppure un meccanismo che possiamo chiamare “ac-quisto immediato parziale” mediante il quale si trasferi-sce immediatamente un diritto reale di godimento a ter-mine (usufrutto, uso o abitazione) accompagnato da uncontratto preliminare che, nello stesso termine, obblighile parti al trasferimento della “nuda” proprietà.

Il rent to buy o meglio… “I contratti di godimentoin funzione della successiva alienazione di immobili”

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173Nella antica Roma la “abolitio nominis” era la conseguenzadi una sanzione comminata per gravi infrazioni: la “dam-natio memoriae”, che comportava la eliminazione di ognitraccia della esistenza in vita della persona condannata.I destinatari della damnatio memoriae subivano la can-cellazione del proprio ricordo perfino nelle opere d’arte. Nell’epoca di internet la cancellazione di una parte dellapropria storia personale è invece il possibile oggetto diun diritto: il diritto all’oblio, per l’appunto; “right to beforgotten” nei paesi anglosassoni, “droit à l’oubli” perquelli francofoni.Come noto, internet si fonda sullo scambio tra utenticonnessi di informazioni conservate nelle memorie diserver dislocati in tutto il mondo.Le informazioni non vengono dunque solo scambiatepiù velocemente e superando limiti geografici, ma sonosuscettibili di essere memorizzate all’infinito, senzaalcun filtro razionale riguardo alla utilità della loro con-servazione.Attraverso i motori di ricerca le informazioni presentinelle memorie dei server connessi sono poi accessibiliper chiunque, indipendentemente dalla età, dalla estra-zione culturale e sociale, dalla provenienza geografica eperfino dall’interesse ad accedere ad una informazionepiuttosto che ad altre.I motori di ricerca utilizzano oggi tecniche così sofisti-cate che attraverso la digitazione del solo nome di unapersona, in associazione a poche parole funzionali allarestrizione della ricerca, o addirittura attraverso l’utilizzodi una sua fotografia, si può ottenere l’accesso a pratica-mente tutte le informazioni, più o meno rilevanti e piùo meno commendevoli, riguardanti quella persona.Attraverso la funzione “auto complete” può essere addi-rittura lo stesso motore di ricerca a suggerirci le cd. “pa-role chiave” da associare al nome della persona ricercata,sulla base delle associazioni più frequenti nelle ricercheeffettuate dagli altri utenti, così contribuendo ad una ri-cerca più rapida ed efficace. È ovvio pertanto che rispetto alla disponibilità di unatale mole di dati possa oggi manifestarsi più frequente-mente che in passato in capo ai singoli – ma anche incapo alla stessa collettività – un interesse alla cancella-zione di una parte di essi.L’interesse alla cancellazione di informazioni che riguar-

dano il proprio passato è l’oggetto di quello che vienecomunemente definito “il diritto all’oblio”.Secondo una definizione comunemente accolta, il dirittoall’oblio può essere indicato come il diritto a non essereesposti a tempo indeterminato ai pregiudizi che può com-portare la reiterata pubblicazione di una notizia, o piùprecisamente come il diritto a non vedere più associatoil proprio nome a vicende che, pur avendo avuto una ri-levanza pubblicistica in un certo momento, si ritiene nonne abbiano più per essere trascorso un lasso di tempo si-gnificativo dalla relativa divulgazione, cioè tale da far ri-tenere che l’interesse alla conoscenza della notizia siavenuto meno (L. Caputo, Il Diritto all’oblio, Dylan Dog eil desiderio di dimenticare, in Iurisprudentia.it, 2016).Il diritto all’oblio comprende dunque tanto il diritto delsoggetto interessato alla cancellazione dei propri dati,quanto la pretesa a non vedere riproposte notizie oramaisuperate e idonee ad arrecare pregiudizio alla propriaimmagine attuale.Il diritto all’oblio è un istituto di conio sostanzialmentegiurisprudenziale ed è generalmente considerato comeuna derivazione del cd. “diritto alla privacy”, la cui na-scita viene fatta tradizionalmente risalire alla fine del XIXsecolo, quando la dottrina americana teorizzò per laprima volta la esistenza di una pretesa meritevole di tu-tela giuridica a starsene per i fatti propri, o meglio a es-sere lasciati soli; testualmente, in inglese, “the right to belet alone” (T.C. Cooley, A Treatise on the Law OF Tortsor the Wrong wich Arise Independent of Contract, Cal-laghan & Company, Chicago, vol. IL, 1888, pag. 29).In particolare, si ritenne che ai singoli dovesse essere ri-conosciuto il diritto a nascondere particolari potenzial-mente imbarazzanti non solo della propria intimità maanche del proprio passato.Di qui il diritto all’oblio quale corollario del più ampiodiritto alla riservatezza.La prefigurazione del diritto a essere dimenticati qualeautonoma pretesa giuridicamente rilevante si manifestòper la prima volta in un celebre caso giudiziario, al cuiesito la Corte di Appello della California riconobbe il di-ritto di una ex prostituta, che era stata in precedenza ac-cusata di omicidio e poi assolta, a che il suo passato nonvenisse rivangato all’interno di una opera cinematograficaprodotta molti anni dopo i fatti per i quali era stata pro-

Il diritto all’oblio: genesi edevoluzione di un istituto ancora inattesa di una puntuale codificazionenormativadi Andrea Orefice

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174 cessata (Melvin v. Reid, 112, in Cal. App. 1931, pag. 91).Il Giudice Statunitense stabilì in particolare che “a qual-siasi persona che conduca un vita retta va riconosciuto il di-ritto alla felicità, che include il diritto di difendersi daattacchi inutili sul proprio profilo personale, sulla posizionesociale e sulla reputazione” (Melvin v. Reid, cit.). In Italia il diritto all’oblio viene tradizionalmente ricon-dotto nell’ambito dei cosiddetti diritti della personalità,richiamando l’ampia nozione elaborata dalla dottrina de-gli anni 50 e 60 di “identità personale”, successivamenteaffermatasi grazie alla giurisprudenza che ne aveva rico-nosciuto la tutelabilità entro confini molto ampi (A. Sirot-ti Gaudenzi, Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimentodel danno, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017).La espressione “identità personale” rappresenta una for-mula sintetica per contraddistinguere il soggetto da unpunto di vista globale nella molteplicità delle sue speci-fiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, po-litiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per espri-mere la concreta ed effettiva personalità individuale delsoggetto quale si è venuta consolidando od appariva de-stinata, in base a circostanze univoche, a consolidarsinella vita di relazione.In tale ottica, la pretesa a che cessi la pubblicazione diinformazioni riguardanti la propria vita passata è fun-zionale alla tutela dell’interesse a che la propria imma-gine percepibile non si discosti dalle proprie caratteri-stiche e condizioni di vita attuali, che nel loro insiemeconcorrono a determinare il proprio “io” percepito. La prima pronuncia giudiziale nota in cui si ha notiziadell’utilizzo della espressione “diritto all’oblio” è unasentenza del 06/05/1974 della Pretura di Roma in cui èstato affermato il diritto del singolo “a non vedersi tra-visare la propria personalità individuale”.L’ antesignano del diritto all’oblio come oggi comune-mente inteso può essere individuato nel diritto del sin-golo a che la propria immagine non venga pubblicata eriprodotta senza la propria autorizzazione, tutelato dagliartt. 10 c.c. e 96 della Legge sul diritto d’autore (A. Si-rotti Gaudenzi, Diritto all’oblio: responsabilità e risarci-mento del danno, cit.).Fu infatti a proposito dei divieti di cui agli artt. 10 C.C.e 96 della Legge sul Diritto di Autore che, pur senzaespressamente parlare di diritto all’oblio, la giurispru-

denza ebbe modo di stabilire che l’utilizzo di immaginirisalenti e non più attuali costituisca una violazione deldiritto alla identità personale, inteso come diritto dellapersona ad una proiezione di sé il più possibile corretta,in relazione al proprio attuale modo di essere, agire epensare, nella ipotesi in cui le immagini stesse possanoessere interpretate dal pubblico come espressione di unacondotta di vita ancora attuale (cfr. Pret. Roma, 10 feb-braio 1988, in Dir. Informazione e informatica, 1988,pag. 860 e in Temi Rom., 1988, pag. 148, con nota diC. Acciai e F. Acciai). Introducendo un tema che successivamente assunse as-soluta rilevanza per la più evoluta elaborazione del di-ritto all’oblio, la stessa giurisprudenza chiarì che il di-ritto del singolo a impedire la circolazione delle propriefattezze fissate in ritratto trova un limite nella possibileesistenza di un interesse “sociale” alla conoscenza dellapersona ritratta e/o dell’evento al cui interno il ritratto(o la ripresa) è avvenuto. Interesse tutelato dall’articolo97 della Legge sul diritto d’autore limitando la tutela dicui al precedente articolo 96 nei casi di notorietà dellapersona, di titolarità di un ufficio pubblico, di necessitàdi giustizia e di polizia, di scopi scientifici, didattici oculturali, o infine di collegamento dell’immagine del sin-golo alla riproduzione di fatti, cerimonie, avvenimentidi interesse pubblico o svoltisi in pubblico (Cass. Civ., ISezione, n. 1763 del 16/03/1986).La elaborazione degli attuali contenuti dell’istituto è do-vuta non solo alla giurisprudenza, ma anche ai provve-dimenti del Garante per la Protezione dei dati personali,chiamato frequentemente a partire dagli anni ‘90 a pro-nunciarsi in ordine a richieste di eliminazione di dati einformazioni presenti in rete.Nonostante la crescente rilevanza del fenomeno inter-net, le prime pronunce giudiziali in cui si affermò la esi-stenza di un diritto all’oblio così come oggi comune-mente inteso non riguardarono la rete, ma i mezzi di co-municazione tradizionali.Con una sentenza del 1995 il Tribunale di Roma affermòil principio secondo cui la ripubblicazione sulle paginedi un giornale di un fatto di cronaca avvenuto trent’anniprima costituisse diffamazione a mezzo stampa e obbli-gasse la società editrice al risarcimento del danno morale,trattandosi di informazione priva di pubblico interesse e

Il diritto all’oblio: genesi ed evoluzione di un istituto ancorain attesa di una puntuale codificazione normativa

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175pertanto inidonea a integrare gli estremi del legittimoesercizio del diritto di cronaca (Trib. Roma, 15 maggio1995, in Foro.it, 1996, I, col. 2566, in Dir. Famiglia, 1998,pag. 76, con nota di G. Cassano e in Dir. Informazione einformatica, 1996, pag. 422, con nota di Napolitano).Con una decisione del 1996 lo stesso Giudice Capito-lino riconobbe in sede cautelare il “diritto all’oblio” deifamiliari di un condannato in sede penale, proibendo lamessa in onda di uno sceneggiato televisivo che ripro-duceva vicende riguardanti il caso di cronaca in cui erarimasto coinvolto il congiunto dei ricorrenti, precisandoche “il diritto all’oblio, pur rientrando nel generale ambitodi tutela riservata alla vita privata (privacy), che trova fon-damento nell’art. 2 Cost., assume spiccata peculiarità ri-spetto al diritto alla riservatezza (…), in quanto, a diffe-renza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione dinotizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell’individuo etenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti giàresi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possanoessere rievocati – nonostante il tempo trascorso ed il veniremeno del requisito della attualità – per richiamare su di essi(e sui soggetti, altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vi-cende) “ora per allora” l’attenzione del pubblico – sollecitatoa fornire apprezzamenti e giudizi critici –, proiettando l’in-dividuo, all’improvviso e senza il suo consenso, verso unanuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dalcontenuto positivo o negativo che – in relazione alla naturadei fatti narrati – può assumere la considerazione sociale)”(Trib. Roma, 20 novembre 1996, in Dir. Autore, 1997,pag. 373, con nota di L. Savini).Nella medesima decisione viene poi affrontato il tema –come anticipato pregnante ai fini degli attuali contornidell’istituto – del bilanciamento dell’interesse dell’indi-viduo ad essere dimenticato con quello della collettivitàalla conoscenza dei fatti, oltre che con il diritto – an-ch’esso garantito dalla Costituzione, ad esprimere libe-ramente il proprio pensiero.Il Giudice romano ha a tale proposito ribadito la neces-sità, al fine di stabilire in concreto la accoglibilità dellapretesa a che determinati episodi del passato di una per-sona siano dimenticati, di accertare se le notizie diffuseriguardino fatti relativi a un soggetto che per i suoi com-portamenti, per le funzioni svolte, per la notorietà ac-quisita, richiami su di sé una comprensibile od oggetti-

vamente apprezzabile attenzione della opinione pub-blica, negando in tale ipotesi la possibilità di riconoscerein termini assoluti il diritto all’oblio, potendosi prefigu-rare un interesse sociale alla conservazione della memo-ria di fatti anche risalenti nel tempo.I temi più interessanti al centro della giurisprudenza piùrecente in materia di diritto all’oblio sono quello del col-legamento dell’istituto con il diritto alla privacy e quellodella necessità, ai fini della individuazione dei suoi con-tenuti, di un contemperamento tra opposti interessi.Con riferimento al primo aspetto, è stato chiarito che ildiritto all’oblio va ricondotto nell’ambito della tutela deidati personali (Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525,in Danno e resp., 2012, fasc. 7, pag. 747).Secondo i più recenti approdi dottrinari e giurispruden-ziali, in particolare, il diritto all’oblio può definirsi comeuna applicazione del diritto alla privacy. Il diritto alla protezione dei dati personali si componecome noto della facoltà di escludere i terzi dalla cono-scenza di proprie informazioni personali, ma anche deldiritto a che i propri dati siano trattati dai terzi che nesiano venuti legittimamente in possesso in modo da nonledere i diritti dell’interessato.Evidentemente il diritto all’oblio non può rientrare nellaprima componente, poiché le informazioni su cui esso puòessere esercitato sono già pubbliche (o comunque trat-tate), quindi soggette ad utilizzazione da parte di terzi. Diversamente, il diritto all’oblio rientra tra le tutele ap-prestate dall’ordinamento nei confronti del trattamentodei dati personali da parte dei soggetti che li detengonolegittimamente.I dati personali oggetto di trattamento debbono essereinfatti conservati in una forma che consenta la identifi-cazione dell’interessato per un periodo di tempo nonsuperiore a quello necessario agli scopi per i quali essisono stati raccolti o successivamente trattati.Pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso,la giurisprudenza più recente ritiene il diritto all’obliouna vera e propria espressione del diritto alla riservatez-za e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanereindeterminatamente esposto ad una rappresentazionenon più attuale della propria persona derivante dalla rei-terata pubblicazione di dati personali da cui possa sca-turire un pregiudizio alla propria reputazione e alla

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176 propria riservatezza (Trib. Roma, 03/12/2015, in Dannoe resp., 2016, fasc. 3, pagina 299).Pur riconoscendo che il d.lgs. 196/2003 abbia intro-dotto un sistema informato al prioritario rispetto dei di-ritti e delle libertà fondamentali e della dignità dellapersona sottesi alla tutela della riservatezza e alla prote-zione dei dati personali, la giurisprudenza ha comunquericonosciuto la necessità, ai fini della definizione delcontenuto del diritto all’oblio, di un bilanciamento conl’opposto interesse della collettività ad essere informata,oltreché con il correlato diritto di cronaca in capo aglioperatori dei media.La fonte dell’obbligo di tale bilanciamento è da rinve-nirsi nella previsione dell’art. 137 del d.lgs. n. 196/2003che – mutuando tra l’altro una disposizione già presentenel previgente articolo 25 della L. n. 675/1996 – pre-vede che non sia necessario il consenso dell’interessatoper il trattamento dei dati personali che avvenga nel-l’esercizio della funzione giornalistica. Ciò in quanto ildiritto alla riservatezza incontra un limite nello specu-lare diritto di cronaca, senza tuttavia che dallo stessopossa essere assolutamente compresso; e infatti, affinchéil consenso dell’interessato non sia necessario, occorreche la diffusione della notizia risponda ad un criterio diessenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interessepubblico (cfr. art. 137 del d.lgs. n. 196/2003).Non casualmente del resto, anche il codice deontologicodei giornalisti garantisce il diritto all’informazione sufatti di rilevante interesse pubblico nel rispetto della es-senzialità della informazione, escludendolo fuori dallaricorrenza di tali presupposti.Sulla base di tali principi, la Suprema Corte di Cassa-zione ha chiarito che nella ipotesi di conflitto e neces-sario bilanciamento tra diritti di rango costituzionalecome il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 2 dellaCostituzione e il diritto di cronaca garantito dall’art. 21della Cost., pur in presenza dell’interesse pubblico allaconoscenza dei fatti divulgati, nonché di una forma ci-vile di esposizione e valutazione di essi, non è consentitala compressione senza alcun limite del diritto alla riser-vatezza, atteso che non ogni lesione del diritto soccom-bente può ritenersi giustificata, essendo giustificata lalesione solo nei limiti in cui è strettamente funzionale alcorretto esercizio del diritto vittorioso, ed essendo ne-

cessaria una valutazione di proporzionalità tra la causadi giustificazione e la lesione del diritto antagonista, cheva effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei dirittiin contrapposizione (Cass. Civ, Sez. I, 26/06/2013, n.16111 in Danno e resp. 2014, fasc. 3, pagina 271). Anche fuori dalla ipotesi del trattamento finalizzato al-l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai fini delbilanciamento degli opposti interessi in gioco assumedunque fondamentale importanza che il trattamento av-venga secondo principi di proporzionalità, in modo taleche la compressione del diritto alla riservatezza di chiun-que avvenga solo e nella misura strettamente necessariaaffinché sia soddisfatto un interesse pubblico di analogorilievo alla conoscenza dei dati oggetto di trattamento. In mancanza di un tale interesse, o comunque in casodi perdita di attualità dello stesso, non vi è dubbio chedebba prevalere in ogni caso il diritto alla riservatezzadell’individuo, diritto di cui come innanzi evidenziato,il diritto all’oblio costituisce una declinazione. Ai fini della evoluzione dell’istituto in commento e dellaespansione degli ambiti di tutela degli interessi che neformano oggetto ha assunto assoluta rilevanza la pro-nuncia della Corte di Giustizia dell’UE del 13/05/2014nella causa Mario Costeja Gonzales contro AEPD, in cuisono state affrontate le problematiche del diritto all’oblioe del corrispondente obbligo di cancellazione dal webdei dati relativi ad una determinata persona fisica.La Corte ha in primo luogo affermato il fondamentaleprincipio secondo il quale i motori di ricerca effettuanoun trattamento di dati personali relativamente alle infor-mazioni pubblicate da terzi sulle pagine web da essi indi-cizzate e ne sono pertanto autonomamente responsabili.Da tale riconoscimento scaturisce l’obbligo per i motoridi ricerca di valutare, su segnalazione degli interessati,se la pubblicazione dei dati personali del singolo attra-verso la indicizzazione delle pagine in cui essi sono pub-blicati soddisfi un interesse pubblico attuale alla loroconoscenza, a prescindere dalla liceità o meno dellapubblicazione sul sito fonte.In buona sostanza, la Corte di Giustizia ha riconosciutoche l’attività dei motori di ricerca assume una maggioreincidenza sulla sfera giuridica dei soggetti interessati, inragione della capillarità della diffusione dei dati conte-nuti in pagine web in caso di loro indicizzazione.

Il diritto all’oblio: genesi ed evoluzione di un istituto ancorain attesa di una puntuale codificazione normativa

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177Per tale motivo è stato riconosciuto un diritto all’oblioesercitabile autonomamente nei confronti dei motori diricerca, indipendentemente dalla liceità o meno dellapubblicazione dei dati personali all’interno del sitofonte.La pronuncia della Corte Europea ha aperto nuovi spazidi tutela per gli interessi dei cittadini incisi dalla massivapubblicazione, senza alcun filtro e senza alcun controllo,di loro dati personali all’interno della rete.Non vi è dubbio al riguardo che, così come affermatodalla Corte, la indicizzazione di una pagina web abbiauna straordinaria attitudine alla moltiplicazione delleprobabilità che la stessa sia visionata da terzi, con la con-seguenza che la diffusione di dati personali assume con-torni assolutamente più invasivi e potenzialmente defla-granti quando le pagine web autrici della prima pubbli-cazione siano raggiungibili attraverso i motori di ricerca.Il primo riconoscimento normativo del diritto all’oblio,la cui genesi come visto è da attribuirsi alla giurispru-denza, è solo formalmente contenuta nel Regolamentodel Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE n. 679/2016, che entrerà in vigore solo a partire dal 25 maggio2018.L’articolo 17 scioglie effettivamente ogni dubbio sullaesistenza del diritto cui si discute, menzionandoloespressamente nella stessa rubrica (“Diritto alla cancel-lazione (diritto all’oblio)”). Tuttavia, a dispetto della formulazione della rubrica, inrealtà la norma non contiene una formalizzazione pun-tuale del diritto all’oblio, preoccupandosi di disciplinareesclusivamente il diritto alla cancellazione dei propridati personali.In realtà si tratta di due istituti distinti, in quanto la can-cellazione è una conseguenza dell’accoglimento dellapretesa di oblio, nello stesso modo in cui lo è delle situa-zioni-presupposto elencate nella medesima norma. Mancando la formalizzazione normativa degli elementicostitutivi del diritto all’oblio, ai fini della invocazionedel diritto all’oblio sarà pertanto necessario invocare lesituazioni-presupposto elencate nel teso della disposi-zione regolamentare in commento. Si è per questo detto che il diritto all’oblio entra nellospettro applicativo della norma in modo del tutto indi-retto, secondo tecniche pacificamente utilizzabili già nel

vigore della disciplina precedente, vale a dire la direttiva95/46, e per l’Italia il D. Lgs. 193/2003 (L. Bolognini, E.Pelino, C. Bistolfi, Il Regolamento Privacy Europeo (Co-mentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati per-sonali), Giuffrè Editore, 2016, Milano).Al comma 1 lett. a) l’art. 17 del Regolamento Europeosulla Privacy riconosce in particolare all’interessato il di-ritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancella-zione dei propri dati che “non sono più necessari rispettoalle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trat-tati”.L’impostazione giurisprudenziale di cui si è dato atto inprecedenza – che pone in rilievo il carattere non assolutodell’istituto – è confermata nel prosieguo della norma,in cui è chiarito al comma 3, che “I paragrafi 1 e 2 non siapplicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di in-formazione.Si ritiene pertanto che anche successivamente alla suaentrata in vigore la norma regolamentare europea noninciderà sugli attuali assetti giurisprudenziali, in cui l’af-fermazione della centralità del diritto all’oblio quale ma-nifestazione della tutela della identità personale deisingoli coesiste con il riconoscimento di un diritto di in-formazione in capo alla collettività nel suo insieme, cheopera quale limite per la riconoscibilità di una tutela as-soluta al cosiddetto diritto ad essere dimenticati, nel-l’ambito dell’attività di contemperamento di interessirichiesta ai responsabili del trattamento dei dati perso-nali ai fini della valutazione delle singole situazioni.In ogni caso, è evidente che la mancata puntuale defi-nizione dell’istituto nell’ambito della recente fonte eu-rounitaria costituisca una occasione mancata, alla lucedegli avanzamenti registrati sull’argomento sia in dot-trina sia in giurisprudenza, e in ogni caso in considera-zione della crescita esponenziale della rilevanza socialeche esso sta assumendo in ragione della conclamata cen-tralità della rete all’interno delle dinamiche relazionalidella società contemporanea.

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178 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenzadepositata il 22 maggio 2017, n. 12798, ha esaminatole problematiche connesse a un procedimento discipli-nare incardinato dal Consiglio dell’Ordine nei confrontidi un iscritto che era stato rinviato a giudizio per averesuggerito al proprio assistito un comportamento non le-cito, con conseguente condanna del medesimo profes-sionista e del proprio cliente.Nella fattispecie, l’avvocato è stato condannato in ap-pello per aver consigliato al proprio cliente un compor-tamento illecito, concretizzante, nello specifico, il delittodi cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (“dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o di altri documentiper operazioni inesistenti”).Per l’effetto, il Consiglio Nazionale Forense ha dispostol’irrogazione della sanzione della sospensione di unanno dall’esercizio della professione.La pronuncia della Suprema Corte involge invero gliaspetti procedurali relativi al procedimento disciplinaree ai profili comminatori della relativa sanzione, ma offrelo spunto per affrontare la tematica dei rapporti tra l’av-vocato e il proprio assistito.In proposito, giova rammentare che il rapporto che siinstaura tra il legale e il cliente trova la sua disciplinanormativa negli artt. 2230 e seguenti del codice civile,trattandosi di contratto di opera intellettuale; infatti, og-getto del contratto è la prestazione di un’opera intellet-tuale che viene dal cliente commessa all’avvocato. Lagiurisprudenza, risalente nel tempo, aveva già inqua-drato la fattispecie astratta come mandato professionalea tempo (Cass., n. 326/1966).Come noto, si tratta di un’obbligazione di mezzi e nondi risultato in quanto “il professionista, assumendo un inca-rico, si impegna a espletare la sua attività onde porre in es-sere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentireal cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non ilconseguimento effettivo di tale risultato” (Cass., 30 luglio2004, n. 14597).Come per tutte le obbligazioni di natura civilistica, neldarvi adempimento l’avvocato deve svolgere ogni attivitàin osservanza dell’obbligo di diligenza, che, ai sensi delcombinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo com-ma e 2236 del codice civile, impone di assolvere ancheai doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione e

del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresen-tare al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di di-ritto, nonché a sceverare tutte le problematiche di ordinegiuridico ostative al raggiungimento del risultato o co-munque produttive del rischio di effetti dannosi.In particolare, un profilo rilevante della diligenza richie-sta al professionista legale è costituito indubbiamentedall’obbligo di informare il cliente sull’opportunità omeno di intraprendere un giudizio e sui possibili esiti.Tale comportamento attivo deve essere tenuto dall’avvo-cato prima ancora che gli venga conferito l’espresso in-carico professionale, allo scopo di consentire al clienteuna valutazione pienamente consapevole circa l’oppor-tunità di procedere o meno con il mandato professio-nale.Ne discende che, nell’ambito del dovere di diligenza checaratterizza ogni obbligazione contrattuale e, nello spe-cifico, la prestazione di opera intellettuale, va certamen-te attentamente considerato il dovere di informazione e,se del caso, di dissuasione nei confronti dell’assistito,laddove sussistano problematiche di ordine fattuale ogiuridico che possano ostare al buon fine e al felice esitodel mandato professionale. Soprattutto, il legale ha l’ob-bligo di prospettare l’eventualità di un epilogo non fa-vorevole di una vicenda della quale viene investitoladdove tale sia la previsione alla luce della normativa edell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sullospecifico argomento oggetto dell’incarico professionale. In buona sostanza, nel relazionarsi con il proprio assi-stito, i comportamenti, le azioni e ogni attività svolta dalprofessionista deve aderire ai principi cardini di dili-genza, correttezza e buona fede, in ragione del rapportoestremamente fiduciario intercorrente tra avvocato ecliente, la cui lesione può fare incorrere il professionistain responsabilità sia sul piano civilistico che deontolo-gico, quando addirittura non configuri – come nel casodi specie – la commissione di un reato. A maggior ragione, il dovere del legale di dissuasionedel cliente dalla commissione di atti produttivi di effettidannosi si traduce nel dovere del legale di suggerire alcliente solo vie lecite; infatti, la diligenza professionale(rectius, contrattuale, nella fattispecie) viene individuatanel comportamento che il prestatore d’opera intellet-tuale deve osservare al fine di rendere realizzabile la mi-

Il rapporto dell’avvocato conil proprio assistito: obbligo disuggerire sempre soluzioni lecite

di Marcello Bella e Sabrina Salvati

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179gliore tutela dell’interesse del cliente, a contrariis la colpaprofessionale consisterà in quei comportamenti che nonsi presentano come idonei a permettere il raggiungi-mento delle finalità cui si rivolge l’opera del professio-nista.In buona sostanza, la corrispondenza della condottaprofessionale alle norme deontologiche può essere con-siderata anche ai fini della valutazione della buona fedee della diligenza nell’esecuzione del mandato professio-nale. Dal punto di vista deontologico, infatti, il comma sestodell’art. 23 del Codice Deontologico disciplinante il con-ferimento dell’incarico, stabilisce che “l’avvocato non devesuggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o frau-dolenti”; conseguentemente, tale disposizione impone al-l’avvocato di suggerire al cliente esclusivamente atti ecomportamenti leciti al fine di non incorrere in sanzionidisciplinari per responsabilità deontologica, quando ilfatto non costituisce reato, poiché in tal caso – comenella fattispecie concreta citata, analizzata dalle SezioniUnite – ovviamente il legale sarà soggetto a procedi-mento penale.Per completezza, si precisa che con l’entrata in vigoredel Ddl Concorrenza che modifica l’art. 13 della Leggen. 247/2012, l’avvocato, al momento del conferimentodell’incarico da parte del cliente, ha l’obbligo di stilareil preventivo in forma scritta o digitale dovendo indicarenon solo le somme che il cliente deve corrispondere perl’eventuale incarico, menzionando dettagliatamente insingole voci le spese, gli oneri ed i compensi, ma ancheil grado di complessità dell’incarico e tutti gli oneri even-tualmente connessi e prevedibili per l’intero incarico. L’avvocato deve inoltre indicare i titoli e le specializza-zioni di cui è in possesso.Con l’introduzione del cd. preventivo obbligatorio, ilDdl Concorrenza mira a conferire una maggiore traspa-renza nel rapporto cliente-professionista, perseguendo,anche in questa prospettiva, il rispetto dei principi postialla base del suddetto rapporto contrattuale.

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TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO22 MAGGIO 2017, N. 4805Giud. Bracci, omissis c. Cassa Nazionale di Previdenzae Assistenza Forense (...) e Consiglio Nazionale Forense(Avv. A. Bagnoli)

Avvocato – Obbligo di iscrizione alla Cassa Forenseper gli iscritti all’Albo – Contribuzione minima ob-bligatoria per tutti gli iscritti.

È legittimo l’obbligo d’iscrizione alla Cassa forense per tuttigli iscritti all’Albo professionale degli avvocati, nonché è pa-rimenti legittima l’imposizione di una contribuzione minimaobbligatoria a carico dei professionisti svincolata dal redditoprodotto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., Omissis,adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice delLavoro chiedendo 1) l’annullamento del Regolamentodella Cassa Forense attuativo dell’art. 21 commi 8 e 9legge n. 247/2012; 2) sollevarsi questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 21 l. n. 247/ 2012 per violazionedel principio di legalità ex artt. 23, 97 e 113 Cost. e vio-lazione del canone di ragionevolezza della legge ex art.3 Cost. nonché per violazione degli artt. 33 e 41 Cost.;3) rinviarsi alla Corte di Giustizia della UE per conflittodel Regolamento della CF con il principio comunitariosulla libera concorrenza e sul principio di non discrimi-nazione; 4) l’accertamento della non debenza della con-tribuzione relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 e succes-sivi in presenza di un reddito basso. Il tutto con il favoredelle spese di lite.Deduceva di riassumere la causa per aver il Tar del Laziocon sentenza n. 7353/2016 dichiarato il difetto di giu-risdizione del Giudice amministrativo in favore del Giu-dice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. Svoltearticolate considerazioni in diritto, concludeva chie-dendo l’accoglimento della domanda.Fissata l’udienza si costituiva in giudizio la Cassa di Pre-videnza ed Assistenza Forense, contestando la fonda-tezza della domanda e chiedendone l’inammissibilitànonché il rigetto nel merito.Si costituivano in giudizio il MLPS, il MEF e il MG che

chiedevano il rigetto della domanda.Si costituiva il Consiglio Nazionale Forense che chiedevail rigetto della domanda.All’udienza del 22.5.2017, previo esame delle note au-torizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenzapronunciata ex art. 429 co. 1 c.p.c., dando lettura deldispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto

MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso va respinto perché infondato.L’art. 21 l. n. 247/2012 commi 8, 9 e 10 così dispone“L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione allaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. LaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con pro-prio regolamento, determina, entro un anno dalla data di en-trata in vigore della presente legge, i minimi contributivi do-vuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di pa-rametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esen-zione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolaricondizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.10. Non e’ ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di pre-videnza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassanazionale di previdenza e assistenza forense.”Lamenta il ricorrente l’illegittimità del regolamento dellaCF attuativo del comma 9 dell’art. 21 citato, in quantoemesso oltre un anno dalla data di entrata in vigore dellal. n. 247/12.Tale eccezione è priva di fondamento trattandosi di untermine evidentemente ordinatorio e non perentorio, ciòin ragione della mancanza di un’espressa previsione ditipo sanzionatorio o alternativo in caso di mancato ri-spetto di tale termine.Mette conto rilevare che in ogni caso la potestà regola-mentare rimane sempre in capo alla CF per espressa pre-visione normativa (ai sensi del d.lgs n. 509/94).Conformemente al citato comma 9 la CF ha emanatol’apposito regolamento, nel quale, dopo aver ribaditol’obbligatorietà dell’iscrizione ad essa ai sensi dell’art. 1,ha individuato i minimi contributivi soggettivi ed ha pre-visto varie riduzioni nonché il dimezzamento al ricorreredi particolari situazioni legate all’età, all’anzianità di iscri-zione ed al reddito annuo dell’interessato, pur garan-tendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.Nell’affrontare le varie ragioni di doglianza sollevate in

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181ricorso, si richiama la sentenza n. 5797/2016 di questoUfficio allegata agli atti.Invero proprio le disposizioni costituzionali invocatedall’istante, contrariamente a quanto sostenuto dal me-desimo, impongono di ritenere che , nel nostro ordina-mento, all’espletamento di attività latu sensu lavorativa,sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma au-tonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispet-tivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dalsingolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l’invali-dità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi inconcreto, al singolo potrà o meno essere erogata unaqualche prestazione (ex art. 38 Cost.; cfr Cass. N.2939/2001).Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l’art. 21comma 8 legge n. 247/2012 dà attuazione a tali principi,prevedendo che “…l’iscrizione agli Albi comporta la con-testuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e as-sistenza forense”, mentre il successivo comma 10 vietal’iscrizione ad altra forma di previdenza, salvo che siasu base volontaria, e, in ogni caso, a patto che non siaalternativa a quella della Cassa stessa.Per il resto, la previsione di un contributo annuo obbli-gatorio, quale quello paventato dal ricorrente, corri-sponde alla garanzia di percezione di un trattamento pen-sionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.A nulla rileva che detto contributo non risulti propor-zionale al reddito professionale e che non sia informatoal principio di progressività.Al riguardo va seguito l’insegnamento del Giudice delleLeggi, il quale, quando si è pronunciato sulla natura deltributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sullaconformità al principio di progressività ex art. 53 Cost.di quest’ultime, ha affermato che la contribuzione pre-videnziale non è assimilabile all’imposizione tributariavera e propria, di carattere generale, ma è da considerarequale prestazione patrimoniale avente la finalità di con-tribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale deilavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986,349/1985 e 202/2006).I giudici di legittimità, in materia di contribuzione fo-rense, hanno poi escluso, in modo esplicito, che i con-tributi previdenziali siano assoggettati al criterio della

progressività (cfr. Cass. N. 4146/1990).Del resto, con riguardo all’obbligo di iscrizione allaCassa e al conseguente obbligo contributivo, la CorteCostituzionale aveva già puntualizzato che ciò “non in-troduce una ulteriore condizione rispetto a quella dell’esamedi abilitazione previsto dall’art. 33 Cost., per l’esercizio del-l’attività professionale, con conseguente violazione di taleprecetto… tali censure urtano contro l’ovvia constatazioneche gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge nongià come presupposto condizionante la legittimità dell’eser-cizio professionale, bensì come conseguenza del presuppostodell’imposizione contributiva, che è costituito da tale eserci-zio” (Corte Cost. n. 132/1984).Sicchè l’obbligazione previdenziale non condiziona amonte l’esercizio di un’attività (anche professionale), madiscende come conseguenza della medesima; infatti ingenerale il rapporto previdenziale presuppone il rap-porto lavorativo.Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione delle dispo-sizioni costituzionali richiamate, né in tema di ugua-glianza, né di violazione del diritto al lavoro e diiniziativa privata o di esercizio di un’arte o una scienza,né in materia tributaria.Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico ditutti gli esercenti la professione forense risponde alle esi-genze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicu-rare un trattamento previdenziale minimo anche nelcaso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare dadetto obbligo taluni professionisti determinerebbe uningiustificato slittamento dell’obbligo contributivo com-plessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pen-sionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenzadi imporre un contributo minimo obbligatorio, senza ilquale la Cassa, al fine di assicurare il pareggio del bilan-cio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevolela contribuzione richiesta agli avvocati che produconomaggiore reddito professionale.Quanto alla lamentata violazione dell’art. 23 Cost. e delprincipio secondo cui ogni prestazione patrimonialedebba essere imposta dalla legge, mentre nel caso di spe-cie il legislatore avrebbe demandato senza alcun limitealla Cassa di stabilire la misura della contribuzione, deveosservarsi che non si tratta di un’attività rimessa all’ar-

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bitrio della Cassa.Invero il Regolamento della CF è soggetto a censure leMinistero del lavoro e ad approvazione ministeriale.Occorre poi considerare quelle che sono la natura e lafinalità della CF; la legge delegata d.lgs n. 309/94 (“At-tuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993 n.537 art. 1 comma 32 in materia di trasformazione in per-sone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatoriedi previdenza e assistenza”) ha ribadito, coerentemente,sia la trasformazione in associazioni o fondazioni condeliberazione dei competenti organi (art. 1 comma 1)degli “enti di cui all’elenco A allegato” (quale la Cassa na-zionale di previdenza e assistenza avvocati) – contestual-mente subordinandola alla “condizione che non usufrui-scano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di ca-rattere finanziario”, ed esplicitamente sottolineando lacontinuità della loro collocazione nel sistema, quali entisenza scopo di lucro con personalità giuridica di dirittoprivato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispon-denti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, depu-tati a svolgerne le “attività previdenziale e assistenziali…ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della con-tribuzione” – sia la loro autonomia organizzativa, ammi-nistrativa e contabile (art. 2) – “nel rispetto dei principistabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposi-zioni del presente decreto in relazione alla natura pubblicadelle attività svolte” – e con l’obbligo di “assicurare l’equi-librio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coe-renti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.”.La stessa normativa ha peraltro previsto che gli enti pre-videnziali privatizzati siano soggetti ad un articolato si-stema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e dicontrollo sulla gestione da parte della Corte dei Conti(art. 3); altresì è previsto il controllo politico della Com-missione parlamentare di controllo sull’attività degli entigestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenzasociale (istituita con l. n. 88/89 ).Sicchè, come affermato dalla Corte Costituzionale conla sentenza n. 248 del 18.7.1997, la prevista “trasforma-zione (in persone giuridiche private, appunto) ha lasciatoimmutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionaledi previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosiinvece sul diverso piano di una modifica degli strumenti digestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti

stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, ap-punto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine pre-videnziale”.Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affi-data dalla legge all’autonomia degli enti previdenzialiprivatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disci-plina, tra l’altro, del rapporto contributivo – ferma re-stando l’obbligatorietà della contribuzione – e delrapporto previdenziali – concernente le prestazioni a ca-rico degli enti stessi – anche in deroga a disposizioniprecedenti.Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazioneadottati da tali enti, investe dunque il rispetto, da unlato dei limiti imposti all’autonomia degli enti, dall’altro,dei limiti costituzionali.Ebbene sulla base di questi principi, la delegificazioneoperata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forensedi stabilire la misura del contributo obbligatorio minimonon sembra in sé violare alcun limite costituzionale.Quel che emerge dalla disamina del quadro normativoè che il legislatore, fin dalla privatizzazione della CF, siè preoccupato di assicurare l’equilibrio economico – fi-nanziario e di garantire l’erogazione delle prestazioni,prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro (d.lgsn. 509/94), sicchè, ferma restando la discrezionalità tec-nica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabi-liti dalla legge, questi ultimi impongono l’equilibrioeconomico-finanziario e la sostenibilità del pagamentodelle prestazioni.Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessunadeduzione concreta è stata effettuata per ritenere che lamisura del contributo obbligatorio sia stata individuatain modo irragionevole o arbitrario, la censura – formu-lata genericamente in ricorso – va disattesa.Parimenti non sussiste violazione del diritto comunita-rio, poiché l’iscrizione alla Cassa non è un ostacolo allaconcorrenza né crea discriminazioni tra gli operatoridella medesima categoria professionale, una volta accer-tato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti costoro eche , come visto, il regolamento di attuazioni prevedeuna disciplina più leggera per chi si trova in condizionieconomiche meno favorevoli (per minor volume di at-tività e per minore anzianità di iscrizione, quindi, pre-sumibilmente, con minor capacità economica).

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183Dunque va escluso che l’obbligatorietà dell’iscrizionealla CF costituisca un ostacolo per l’espletamento del-l’attività professionale di avvocato.In conclusione il ricorso va respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.;pertanto Omissis va condannato a rifondere alla CassaNazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai mini-steri convenuti e al Consiglio Nazionale Forense, lespese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano perciascun resistente in € 981,00 per compensi di avvocato,oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

Nota

La sentenza in commento affronta preliminarmente ilproblema della legittimità costituzionale dell’iscrizioneobbligatoria alla Cassa Forense per tutti gli iscritti al-l’Albo professionale degli avvocati e successivamente lalegittimità dell’imposizione di una contribuzione mi-nima obbligatoria a carico di tutti gli iscritti non colle-gata al reddito professionale prodotto dagli avvocati.La questione, oggetto del giudizio, è stata proposta dalprofessionista, in un primo momento, innanzi al T.A.R.del Lazio ed in tal giudizio è intervenuto anche il Con-siglio Nazionale Forense, ma, avendo il Giudice ammi-nistrativo rilevato il proprio difetto di giurisdizione rite-nendo la materia fra quelle di appartenenza esclusivadel Giudice ordinario, il ricorrente ha riassunto il giudi-zio avanti al Giudice del lavoro competente per materia.Il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto il ricorso,affermando il principio fondamentale che il professio-nista iscritto all’Albo è obbligato all’iscrizione alla Cassae a versarvi comunque contributi obbligatori in misuraminima e calcolata anche se privo di reddito.In primo luogo il Giudice ha affermato la legittimità diquanto previsto dal Regolamento emanato dalla CassaNazionale di Previdenza e Assistenza Forense in attua-zione all’art. 21, comma 8, della legge 31 dicembre2012, n. 247, in merito all’obbligatorietà dell’iscrizioneall’Ente previdenziale forense per tutti coloro che sonoiscritti all’Albo professionale.La Cassa, ribadisce il Giudice, è Ente pienamente auto-nomo nelle determinazioni di competenza e sulla ma-teria specifica, infatti il legislatore ne ha demandato

all’Ente la regolamentazione. Inoltre, alla Cassa è rico-nosciuta l’autonomia statuaria e di auto-organizzazionea seguito della trasformazione degli enti previdenziali inpersone giuridiche private (operata dal decreto legisla-tivo n. 509/1994); pertanto, sulla base di tale autono-mia, il legislatore ha riconosciuto il diritto di tali Enti diadottare i propri Regolamenti e Statuti.Tale principio di autonomia della Cassa è rilevabile, tral’altro, dalla lettura dell’articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995 n. 335, che prevede la possibilità, per gliEnti previdenziali privati, di adottare tutti i necessariprovvedimenti per assicurare l’equilibrio di bilancio, es-sendo prevista, comunque, la vigilanza del Ministero dellavoro (d.lgs. n. 509/1994). Il Giudice ha rilevato la correttezza della norma dellaCassa che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Enteprevidenziale ogni volta che vi sia un’iscrizione all’Albosul presupposto della sentenza della Corte costituzionalen. 132/1984 che ha affermato la legittimità dell’iscri-zione alla Cassa, ritenendo tale obbligatorietà non comeun presupposto per l’iscrizione all’Albo (circostanza checontrasterebbe con l’articolo 33 della Carta costituzio-nale) bensì come conseguenza dell’iscrizione stessa.Il Giudice, nella sentenza, ha, infatti, chiarito che la na-tura dell’obbligazione previdenziale discende come con-seguenza di un’attività professionale, essendo il rapportoprevidenziale a presupporre un rapporto di lavoro (Sent.Tribunale di Roma, sez. lav., n. 5797/2016) e ciò al finedi tutelare il singolo avvocato. Successivamente il Giudice ha affrontato l’aspetto dellaprevisione di una contribuzione minima obbligatoriasvincolata dalla redditualità del professionista. Sul puntolo stesso ha innanzitutto rilevato come il comma 9 dellalegge 247/2012 stabilisca che “la Cassa nazionale di pre-videnza e assistenza forense, con proprio regolamento, de-termina, entro un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di sog-getti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminu-zione dei contributi per soggetti in particolari condizioni el’eventuale applicazione del regime contributivo”.Conseguentemente, secondo il Giudicante, è la stessanorma a prevedere il diritto della Cassa di determinarei parametri, le agevolazioni, i benefici e gli esoneri a fa-

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184 vore di soggetti specifici tra cui devono certamente rien-trare i giovani, i nuovi iscritti all’Ente e coloro che si tro-vano in situazioni di difficoltà economica, e ciò aconferma del sistema di tipo solidaristico su cui è basatala Cassa. Tale sistema è caratterizzato dalla riferibilitàdei fini e degli oneri previdenziali ai principi di solida-rietà secondo il modello della sicurezza sociale e, con-seguentemente, è del tutto irrilevante la proporzione tracontributi e prestazioni, in quanto i contributi non ven-gono versati solo a favore del singolo contribuente, madella totalità dei soggetti iscritti all’Ente e quindi di tuttala collettività; infatti, per dirlo con le parole del Giudice,“la necessità di assicurare un trattamento pensionistico atutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre uncontributo minimo obbligatorio, senza il quale la Cassa, alfine di assicurare il pareggio di bilancio, sarebbe tenuta adaumentare in modo irragionevole la contribuzione richiestaagli avvocati che producono maggiore reddito professionale”. Infatti, secondo il Giudice, “la previsione di un contributoannuo obbligatorio corrisponde alla garanzia di percezionedi un trattamento pensionistico sia pure eventualmente inmisura minima” e risulta evidente che nel caso in cui unavvocato privo di reddito professionale venisse total-mente esonerato dal versamento dei contributi, lo stessogodrebbe di prestazioni assistenziali ed assicurative a to-tale carico e spese degli altri iscritti, dando quindi luogoa una disparità di trattamento priva di giustificazione.Il Giudice è stato, inoltre, chiamato a pronunciarsi suuna eventuale violazione del principio di progressivitàex art. 53 Cost.; in sostanza si è conformato a quantogià sancito dalla Corte costituzionale con le note sen-tenze nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006, con le qualiè stata affermata la natura non tributaria della contribu-zione previdenziale, essendo questa diretta a contribuireesclusivamente agli oneri finanziari del regime previden-ziale degli iscritti precisando, inoltre, che “a nulla rilevache detto contributo non risulti proporzionale al reddito pro-fessionale e che non sia informato al principio di progressi-vità”. Il prelievo in materia previdenziale (contributi)corrisponde a un rapporto che si riconduce alla logicaassicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate,esistono controprestazioni (ex multis, Corte Cost., sen-tenze nn. 167 e 173 del 1986).Quindi, alla luce dei citati principi giurisprudenziali e

della sentenza del Giudice del lavoro, la previsione diun obbligo di contribuzione minima a carico di tutti gliiscritti alla Cassa Forense è senz’altro giustificata, qualeconseguenza del summenzionato principio di solidarietàcui è ispirato il sistema previdenziale forense. Ha, infatti,confermato la legittimità di una normativa che prevedaminimi contributivi completamente svincolati dalla pro-porzionalità e progressività con il reddito dell’avvocatoiscritto. Risultando evidente come la previsione di uncontributo annuo obbligatorio garantisca anche l’equi-librio di bilancio della Cassa, legittimo secondo quantoprevisto dalla summenzionata legge n. 335 del 1995.

Marcello Bella e Ludovica Dickmann

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185CORTE D’APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO18 APRILE 2017, N. 539Presidente relatore Marasco, Cassa Nazionale di Previ-denza e Assistenza Forense (Avv. G. Prosperetti) c. Omis-sis

Avvocato - Previdenza - Rimborsabilità contributi -Esclusione - Diritto pensione contributiva.

Il nuovo regolamento generale della Cassa ha abrogato l’isti-tuto della ripetizione dei contributi e previsto il nuovo e di-verso diritto alla pensione contributiva, e ciò in base all’auto-nomia normativa dell’Ente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 17.7.2014 la Cassa nazionaledi Previdenza e Assistenza Forense impugnava la sen-tenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Romaaveva, in accoglimento del ricorso proposto da Omissis,condannato la Cassa a restituire la somma di euro15.821,16 oltre interessi legali per contributi versatinegli anni di iscrizione della ricorrente.La parte appellante chiedeva la riforma della sentenza eil rigetto della domanda originaria.Si costituiva la parte appellata per resistere al gravame.All’udienza del 31.1.2017 la causa è stata decisa comeda dispositivo.Con l’originario ricorso Omissis conveniva la Cassa Fo-rense deducendo di essere stata cancellata dalla Cassain data 18.4.2000 a seguito di cancellazione volontariadall’Albo professionale; di avere maturato il diritto, inbase all’art. 21 legge 1980 n. 576 ad ottenere il rimborsodi tutti i contributi soggettivi versati nella misura previ-sta dall’art. 10 della legge, per l’importo di euro15.821,16 oltre interessi legali; di avere richiesto conlettere raccomandate del 15.9.2005 e del 24.5.2016 larestituzione dei contributi, che la Cassa aveva, con let-tera del 6.9.2006, respinto la domanda in applicazionedell’art. 4 del nuovo regolamento generale della CassaForense, per la tardività della domanda rispetto al ter-mine ultimo del 30.11.2004 introdotto con la Deliberadel Comitato dei delegati del 23.7.2004, della trasfor-mazione del diritto della ricorrente al rimborso nel di-ritto alla erogazione di una pensione contributiva al

compimento del 65^ anno di età.Si costituiva la Cassa deducendo la infondatezza della do-manda per la operatività dell’art. 4 del Regolamento Gene-rale della Cassa che prevede la restituzione dei soli contri-buti relativi ad annualità dichiarate inefficaci e ribadendoche alla ricorrente spettava, in luogo della restituzione, ildiverso e nuovo diritto alla pensione contri- butiva.Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda per le se-guenti ragioni:- applicabilità ratione temporis dell’art. 21 della legge

1980 n. 576;- inapplicabilità dell’art. 4 del Nuovo Regolamento Ge-

nerale entrato in vigore in data 1.12.2004 in base allaDelibera del Comitato dei Delegati del 23.7.2004, at-teso che la ricorrente era stata cancellata dalla Cassain data 18.4.2000;

- inopponibilità alla ricorrente del termine di decadenzaal 30.11.2004 introdotto dalla predetta Delibera, inquanto non portato a conoscenza della Omissis conmezzi idonei.

La Cassa Forense ha impugnato la sentenza per i se-guenti motivi:- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 legge n. 576/1980 e dell’art. 4 Nuovo Regolamento Generale dellaCassa Forense.La Cassa assume che l’istituto della restituzione dei con-tributi previsto dall’abrogato art, 21 legge 1970 n. 576richiedeva una specifica manifestazione di volontà delprofessionista che valeva quale rinuncia ad avvalersi del-le annualità in questione e, quindi, non era ravvisabileuna automaticità del diritto alla restituzione. La parte ap-pellata per più di cinque anni non aveva richiesto la re-stituzione dei contributi e legittimamente la Cassa avevaritenuto che tale comportamento comportasse una ri-nuncia alla opzione di cui all’art. 21 legge 1980 n. 576,né la parte aveva richiesto la restituzione dei contributientro il termine del 30.11.2004, termine ultimo, espli-citato nella Delibera del 23.7.2004, attraverso la quale,unitamente alla Delibera del 23.7.2004, era stato modi-ficato l’art. 4 del Regolamento della Cassa Forense.Con il secondo motivo, la parte appellante deduce la ca-renza di motivazione e violazione del principio sull’op-ponibilità degli atti agli interessati.La Cassa assume la erroneità della sentenza nella parte

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186 in cui ha ritenuto la natura decadenziale del termine del30.11.2004, di cui alle Delibere del 23.7.2004 e del13.11.2004, trattandosi invece della esplicitazione deltermine ultimo di vigore dell’art. 21 legge 1980 n. 576,peraltro già oggetto di proroga da parte della medesimadelibera del 23.7.2004.Tale delibera avevano avuto grande diffusione in mododa consentire ai professionisti di conoscere in dettagli lemodifiche apportate agli istituti del sistema previden-ziale forense ad opera del nuovo regolamento generale.I motivi di gravame possono essere esaminati congiun-tamente e sono fondati.La Corte osserva che l’art. 21 legge 20.9.1980 n. 576prevedeva: Coloro che cessano dalla iscrizione alla Cassasenza aver maturato i requisiti assicurativi per il dirittoalla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso deicontributi di cui all’ articolo 10, nonché degli eventualicontributi minimi e percentuali previsti dalla precedentelegislazione, esclusi quelli di cui alla tabella e allegataalla legge 22 luglio 1975, n. 319.Sulle somme da rimborsare è dovuto l’interesse legaledal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli ere-di dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione,sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.In caso di nuova iscrizione, l’iscritto può ripristinare ilprecedente periodo di anzianità restituendo alla cassa lesomme rimborsate, con l’aggiunta dell’interesse del 10 percento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all’arti-colo 16 a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso”.Con Regolamento generale (art. 4) adottato con deliberadel 28.2.2003 adottata dal Comitato dei delegati ai sensidella L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 “Tutti icontributi versati legittimamente versati alla Cassa Na-zionale di Previdenza ed Assistenza forense non sonorestituibili all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezionedi quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati ineffi-caci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma L. n. 576/80”.Con atto del 24.6.2014 del Ministero del Lavoro venivaprecisato che “in ordine alla modificazione concernentel’art. 4, i Ministeri vigilanti rappresentano che l’iniziativadell’Ente, intesa a sostituire la restituzione dei contributiin capitale con una pensione contributiva, può essereanch’essa assecondata, a condizione che il testo dell’ar-

ticolo sia emendato nel rispetto delle seguenti osserva-zioni” che riguardano la natura residuale della presta-zio- ne in assenza di richiesta di ricongiunzione ototalizzazione, le modalità di calcolo della prestazione,il calcolo della quota di pensione in caso di totalizza-zione.Con deliberazione del 23.7.2004 del Comitato dei Dele-gati, venivano recepite le osservazioni ministeriali, quan-to alla restituzione dei contributi e pensione contributi-va, ed il nuovo testo dell’art. 4 del Regolamento generaledella Cassa recita:1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa na-

zionale di previdenza ed assistenza forense non sonorestituibili all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad ecce-zione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiaratiinefficaci ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, legge n.576/1980.

2. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età ematurato piu’ di cinque anni ma meno di trenta annidi effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazio-nale di previdenza e assistenza forense e che non si sia-no avvalsi dell’istituto della ricongiunzione ovvero del-la totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquida-zione di una pensione calcolata con il criterio contri-butivo, salvo che intendano proseguire nei versamentidei contributi al fine di raggiungere una maggiore an-zianita’ o maturare prestazioni di tipo retributivo”.

Con Delibera n. 17, premessa la necessità di adottare unadelibera interna per il termine di decorrenza della nor-mativa prevista dall’art. 4 del Regolamento generale, chenon deve essere approvata dai Ministeri vigilanti, venivaproposto e approvato di “fissare la data del 1.12. 2004quale termine di decorrenza della normativa prevista dal-l’art. 4 del Regolamento della Cassa…” e che “entro il 30novembre 2004 possono essere presentate le domandedi restituzione dei contributi ex art. 21 L. 576/80, i cuipresupposti di legge si siano verificati precentemente”.La Corte osserva che l’art. 1, comma 4 , in combinato di-sposto con gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs.30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega confe-rita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32)ha previsto un potere regolamentare degli enti privati ge-stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, inragione della natura pubblicistica della attività istituzio-

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187nale svolta, “non incompatibile con il sistema delle fontipotendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativoautorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento dellaCassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurrenorme generali ed astratte. A tal proposito si è parlato di“sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla auto-nomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limitiad essa imposti” (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n.24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni dilegge precedenti” (Cass. 30 luglio 2012 n 13607).Secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione,in materia di trattamento previdenziale, gli enti previ-denziali privatizzati, nell’esercizio della loro autonomia,che li abilita a derogare o abrogare disposizioni di leggein funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bi-lancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adot-tare misure prevedenti, fermo restando il sistema retri-butivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare peril sistema contributivo a condizioni di maggior favore perl’iscritto, stabilendo, al contempo, la non restituibilità deicontributi legittimamente versati, con abrogazione dellaprecedente disposizione di cui all’art. 21 della legge 1980n. 570, nel rispetto dei limiti dell’ autonomia degli enti(quale la previsione tassativa dei tipi di provvedimentoche gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio delpro rata ( Cass. 2009 n. 24202; Cass. 2011 n. 12209).È stato osservato, al riguardo, che è coerente con la fa-coltà di optare per il sistema contributivo (in quantocomportante un palese ampliamento dell’area di utiliz-zabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittima-mente alla Cassa) la contestuale previsione (art. 4, com-ma 1, del regolamento della Cassa) della non restituibilitàdei contributi medesimi; pertanto, al pari della opzioneper il contributivo, la previsione della non restituibilitàdei contributi risulta rispettosa dei limiti del l’autonomiadegli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idoneaad abrogare tacitamente la contraria previsione (di cuialla L. n. 570 del 1980, art. 21) del diritto alla restitu-zione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici.Nè può derivarne la lesione di diritti quesiti (presuppo-nente la loro maturazione prima del provvedimento abla-tivo), ovvero di legittime aspettative o dell’affidamentonella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, postoche la previsione della non restituibilità dei contributi le-

gittimamente versati risulta coerente, da un lato, con laregola generale e, dall’altro, con la previsione contestualedella facoltà di optare, a condizioni di maggior favore,per il sistema contributivo di calcolo della pensione.Si è ritenuto, in proposito, che si è realizzata una “so-stanziale delegificazione affidata dalla legge alla autono-mia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti adessa imposti” (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n.24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizionidi legge precedenti”.Ciò premesso, è pacifico in atti che la cancellazione diufficio della iscrizione della appellata alla Cassa Forenseè avvenuta in data 18.4.2000 in conseguenza della can-cellazione volontaria della appellata dall’Albo Professio-nale e, quindi, prima della data di entrata in vigore(1.12.2004) del Regolamento generale della Cassa Fo-rense. La appellata ha presentato domanda per la resti-tuzione dei contributi in data 15.9.2005 dopo la abro-gazione dell’art. 21 legge 1980 n. 576 ed anche succes-sivamente al termine stabilito con la delibera internadella Cassa per la domanda di restituzione dei contributirelativi ai periodi precedenti.Il primo giudice ha ritenuto la applicabilità ratione tem-poris dell’art. 21 della legge 1980 n. 576, sul rilievo chela ricorrente-appellata avesse maturato il diritto alla re-stituzione dei contributi soggettivi versati alla Cassa nelvigore e ai sensi del previgente art. 21 della legge 20.9.1980 n. 576; alla fattispecie in esame non si applica,pertanto, l’art. 4 del Nuovo Regolamento Generale, en-trato definitivamente in vigore il 1.12.2004 in virtù dellaDelibera del Comitato dei delegati del 23.7.2004.Il Tribunale ha considerato altresì che “ all’epoca dell’en-trata in vigore del citato articolo 4 del Regolamento laricorrente non era più iscritta alla Cassa Forense da oltrequattro anni ed allo stesso art. 4 non è stata mai ricono-sciuta alcuna efficacia retroattiva sui diritti maturati oquesiti quale quello della ricorrente”.La Corte osserva che, come dedotto dalla Cassa appel-lante, la domanda volta alla restituzione dei contributirisulta presentata in epoca successiva alla abrogazionedell’art. 21 per effetto della delegificazione operata dal-l’ente che ha eliminato l’istituto della restituzione deicontributi legittimamente versati e previsto la facoltà dioptare, a condizioni di maggior favore, per il sistema

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188 contributivo di calcolo della pensione.Come ritenuto dal S.C nella sentenza 9.5.2016 n.9290,in analoga ipotesi, è priva di effetto la domanda propostaper ottenere un beneficio (quello della restituzione deicontributi versati) ormai non più esistente, alla datadella presentazione, nel regime previdenziale della Cassa(nella specie, Cassa Italiana di previdenza ed assistenzadei geometri e liberi professionisti).la Corte ha ritenuto che non potesse assegnarsi alla do-manda “il puro valore di momento e mezzo attinentealla fase di liquidazione” e che “la domanda dell’interes-sato (assicurato o avente causa) costituisce, infatti, re-quisito necessario per il conseguimento di qualunqueprestazione in materia previdenziale, sia che essa integriun trattamento pensionistico, sia che essa tenda, comenella specie, ad un rimborso, attesa la portata generalee sistematica del c.d. “principio della domanda”, se-condo il quale “il diritto alla prestazione è espressamentesubordinato, ai fini delta validità e della efficacia, all’as-solvimento di oneri di comportamento da parte dell’In-teressato ed in particolare ad un atto di iniziativadell’assicurato, in mancanza del quale l’ente non puòprovvedere” (Cass. 24 maggio 2004, n. 9941).Il diritto alla restituzione dei contributi versati previstodall’art. 21 non si consolida alla data di cancellazionedella iscrizione alla Cassa né conseguiva automatica-mente alla cancellazione ma richiedeva una domandadell’interessato che, nel caso in esame, non è stata pro-posta prima della abrogazione della predetta norma.Per quanto riguarda, inoltre, la conoscenza o conoscibi-lità della delibera, come già ritenuto da questa Corte consentenza n. 5475/2015 che appare condivisibile, le de-libere in questione sono state pubblicate sul sito internetdella cassa (come si evince dall’annotazione in calce),oltre che sulla Rivista della Cassa e sul quotidiano “IlSole 24 ore” giusta quanto dedotto dalla Cassa e non og-getto di specifica contestazione. Né risulta prescritta unaparticolare e diversa forma di pubblicità atteso che, aisensi dell’art. 43 del Regolamento “L’informazione agliiscritti ad iniziativa della Cassa” si limita a prevedere che“La Cassa informa gli iscritti di quanto può loro interes-sare con comunicazioni dirette o a mezzo stampa perio-dica o per via telematica o con altro mezzo ritenutoidoneo”. Ne consegue che spetta alla Cassa o ai suoi or-

gani interni (quale il Comitato dei Delegati) individuaregli strumenti di divulgazione ritenuti più idonei, comericonosciuto dalla Suprema Corte (Cass. 2004 n. 9861).Per i rilievi svolti, superata la necessità di esame delleulteriori questioni, l’appello va accolto e, in riforma dellasentenza, va respinta la originaria domanda.Per la complessità delle questioni poste e per la recentedefinizione giurisprudenziale in ordine alla legittimitàdelle innovazioni introdotte dal regolamento dellaCassa, sussistono giusti motivi di compensazione dellespese del presente grado di giudizio.

NotaLa sentenza in epigrafe costituisce uno snodo assai im-portante nella definizione giurisprudenziale della que-stione dell’irripetibilità dei contributi. Peraltro, dettasentenza si discosta dalla precedente pronuncia dellastessa Corte di senso contrario - sent. n. 2219/2014, chea questo punto resta isolata nel panorama giurispruden-ziale - e aderisce alla giurisprudenza di legittimità e allarestante giurisprudenza di merito.La pronuncia che si commenta argomenta la decisonebasandosi su due fondamentali presupposti: sia su quellodell’autonomia normativa della Cassa (tema, peraltro,strettamente legato a quello della “delegificazione” dellamateria di interesse), sia sul principio della domanda. Ebbene, giova ricordare che i primi due commi delnuovo testo dell’art. 4 del Regolamento Generale dellaCassa, adottato con delibera del Comitato dei Delegatidel 23.7.2004, come emendato in seguito alle osserva-zioni dei Ministeri vigilanti, recitano:1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa Na-zionale di Previdenza e Assistenza Forense non sono re-stituibili all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezionedi quelli relativi ad anni di iscrizione dichiarati inefficaciai sensi dell’art. 22, ultimo comma, della L. 576/80(norma, quest’ultima, di fatto superata dalla novellasull’ordinamento professionale, n.d.r.).2. Gli iscritti che abbiamo compiuto il 65° anno di età ematurato più di cinque anni ma meno di trenta di effet-tiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza Forense e che non si siano av-valsi dell’istituto della totalizzazione, hanno diritto achiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il

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189criterio contributivo, salvo che intendano proseguire neiversamenti dei contributi al fine di raggiungere una mag-giore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.L’art. 4 del detto Regolamento ha dunque abrogato quantoprevisto dall’art. 21 della Legge 576/80 (ossia la possibi-lità di ripetere i contributi), e ciò in forza dell’autonomiariconosciuta dal legislatore agli enti previdenziali privati.La Corte d’Appello, con la sentenza che si commenta,ha accolto le censure mosse dalla Cassa Forense alla pro-nuncia del giudice di prime cure: la Corte ha dichiaratoinfondata la domanda di parte ricorrente diretta ad ot-tenere la restituzione dei contributi, stante l’operativitàdell’art. 4 del nuovo Regolamento Generale.In ordine alla problematica relativa all’autonomia nor-mativa della Cassa, si deve far presente che gli enti pre-videnziali, in seguito alla privatizzazione attuata cond.lgs n. 509/94 – che li ha trasformati in persone giuri-diche private (associazioni o fondazioni), devono rite-nersi soggetti innanzitutto alla disciplina civilistica di cuiagli artt. 12 e ss. del Codice civile (come previsto dall’art.1, comma 2, del decreto citato, articolo, peraltro, che af-ferma l’autonomia statutaria e di auto-organizzazionedella Cassa). Tale autonomia può essere limitata dal le-gislatore solo se ciò risulti rilevante ai fini dell’attivitàpubblicistica e dei fini istituzionali della Cassa. Si deve quindi affermare che alla Cassa, dal momentodella sua trasformazione in fondazione con personalitàgiuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. delCodice civile, è stata riconosciuta piena facoltà di dero-gare alle leggi previgenti, laddove non vi sia un esplicitolimite contrario e quando ciò serva a regolare l’eroga-zione delle prestazioni agli iscritti.Peraltro, gli artt. 4, comma 2 e 1, comma 4 del D.lgs509/94, prevedono che le Casse, proprio in virtù dellaloro autonomia, adottano propri Regolamenti e Statuti,con l’unico limite del rispetto di tassativi criteri: limitiesistenti proprio in ragione della natura privata degliEnti gestori di forme di previdenza obbligatorie. Limiti,questi, da ritenersi legittimi solo se funzionali alla mi-glior realizzazione dei fini perseguiti.Si può, conclusivamente, affermare che in materia di re-gimi previdenziali privati è stato introdotto un modellodi delegificazione – analogo a quello attuati in altri set-tori e nel rispetto del principio di legalità in cui lo Sta-

tuto e i Regolamenti degli Enti, nell’esercizio della loroautonomia normativa di persone giuridiche private, pos-sono derogare alla legge previgente qualora e nei limitiin cui la legge delegificante lo preveda, di modo che, laderoga, a tutti gli effetti, sia sempre imputabile alla legge,ancorché la fonte subprimaria (i.e. l’atto normativodell’Ente) ne costituisca il mezzo tecnico.Ciò posto, si rileva che nella materia dei contributi nonè neanche prevista alcuna limitazione al potere norma-tivo degli enti privatizzati, analogamente a quanto ac-cade in altri settori. Anche il Consiglio di Stato, recentemente, ha ribaditola natura assolutamente privatistica delle casse profes-sionali e, dunque, la loro piena autonomia nelle materiedi competenza, fermi restando i controlli previsti dalladisciplina vigente (Ministeri vigilanti, Corte dei Conti)(Cons. Stato, 1 ottobre 2014, n. 4882).Inoltre, la Corte Costituzionale, nella recentissima ordi-nanza n. 254/2016 del 18/10/2016, in ordine alla que-stione attinente alla legittimità dei Regolamenti emanatidalla Cassa, ha, tra l’altro, affermato che essi “sono ri-conducibili ad un processo di privatizzazione degli entipubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nelcontesto del complessivo riordinamento o della soppres-sione di enti previdenziali” e che “questo assetto è statorealizzato attraverso una sostanziale delegificazione dellamateria, come osservato anche dalla Corte di Cassa-zione, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.Sempre il giudice delle leggi, inoltre, nella sentenza n.7/2017, depositata in data 11/1/2017, ha dichiarato l’il-legittimità costituzionale della normativa che disponel’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dellesomme derivanti dalla riduzione della spesa per con-sumi intermedi delle Casse di previdenza e di assistenzaprivatizzate. La pronuncia, al di là del tema specifico af-frontato, rappresenta invero un passaggio davvero im-portante poiché la Corte evidenzia che "l’ingerenza delprelievo statale rischia di minare gli equilibri che costi-tuiscono elemento indefettibile dell’esperienza previden-ziale autonoma […] cosicché ogni spesa eccedente alnecessario finisce per incidere negativamente sul sinal-lagma macroeconomico tra contributi e prestazioni” inquanto la configurazione della norma (quella oggetto divalutazione di legittimità, n.d.r.) aggredisce, sotto

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l’aspetto strutturale “la correlazione contributi-presta-zioni, nell’ambito della quale si articola la naturale mis-sione delle Casse di previdenza di preservare l’autosuf-ficienza del proprio sistema previdenziale”. Invero, perla Corte Costituzionale, “il relativo assetto organizzativoe finanziario, basato sul principio mutualistico, deve es-sere preservato in modo coerente con l’assunto dell’au-tosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione edel vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”.Ebbene, assolutamente idonea a “essere delegificata” ri-sulta la norma prevista dall’art. 4 del Regolamento Ge-nerale, poiché riconducibile ai “limiti di autonomiadell’Ente”: la sostituzione dell’istituto della ripetizionedei contributi con quello della pensione contributivanon causa lesione di diritti, posto che l’abrogazione delprimo istituto è stata contestuale alla previsione del se-condo, che costituisce “nuovo e diverso diritto”.Tanto premesso, la Corte d’Appello di Roma, giunge allaconclusione che corollario dell’autonomia dell’Ente siapertanto la possibilità, da parte della fonte secondaria, i.e.il Regolamento della Cassa, di introdurre norme generalied astratte, al fine di assicurare il perseguimento dei finiistituzionali dell’Ente, nonché il mantenimento dell’equi-librio finanziario dello stesso, nei limiti previsti dalla leggee con il limite costituito dal principio del pro rata.Dunque, la Cassa, non ha fatto altro se non attuare –anche con anticipo rispetto ad altre gestioni previden-ziali per liberi professionisti – i principi della riformaoperata con la legge n. 335/1995, principi che si devonoritenere prevalenti anche sul disposto dell’art. 21 dellalegge n. 576/1980.Peraltro, non può non ricordarsi che l’istituto della resti-tuzione dei contributi è assolutamente eccezionale nel pa-norama previdenziale nazionale e, infatti, è estraneo an-che al sistema di previdenza obbligatoria gestito dall’INPS:la contribuzione inutilizzata, nei fondi gestiti dall’Istituto,rimane acquisita a titolo di solidarietà. Ciò considerato,risulta ancor più logica a legittima la sostituzione del-l’istituto della restituzione dei contributi con quello dellapensione contributiva e, invero, il diritto alla prima è statosostituito con il nuovo e diverso diritto alla liquidazionedel trattamento contributivo, in modo tale da garantireche nessuno resti sprovvisto di tutela previdenziale, inconformità al disposto dell’art. 38 della Costituzione

Peraltro, nel caso di specie, la domanda del ricorrente ri-sultava presentata in data successiva all’abrogazione del-l’art. 21 legge n. 576/1980 ad opera del Regolamento ge-nerale della Cassa: pertanto - come ritenuto dalla Supre-ma Corte con sent. 9 maggio 2016, n. 9290, in un giudi-zio avente come parte la Cassa Geometri – non ha alcuneffetto la domanda dell’iscritto avanzata in epoca in cuiil beneficio richiesto non è più previsto dalla normativa.Nella pronuncia che si commenta, difatti, è valorizzatoil principio della domanda, in base al quale “il diritto allaprestazione è subordinato a specifici comportamentidell’iscritto, in particolare ad un atto di iniziativa” (Cass.,24 maggio 2004, n. 9941). Non costi- tuendo la restitu-zione dei contributi – sulla base della previgente norma-tiva - automatica conseguenza della cancellazione del-l’iscritto - e non essendo stata richiesta prima dell’intro-duzione dell’istituto della pensione contributiva – il di-ritto non si è, osserva la Corte d’Appello, consolidato.

Marcello Bella e Serena Mantegna

GIURISPRU

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RECEN

SIONI

Il processo telematico ormai è una realtà a cui non ci sipuò sottrarre: il treno è partito e non è più possibile fer-marlo. I “vecchi” depositi cartacei in cancelleria, comele richieste di copia dei verbali di udienza, ormai appar-tengono alla “preistoria”; tutto avviene telematicamente,ed in tempo reale (in alcuni tribunali la verbalizzazioned’udienza è visibile in diretta ai difensori su monitor de-dicati) e soprattutto possiamo accedere al fascicolo in-formatico senza recarci in Tribunale, bussare alla portadel cancelliere di turno e chiedere (sempre con cortesia)di poter visionare il fascicolo. Certamente non sono tutterose e fiori; i blocchi dei sistemi informatici del Mini-stero della giustizia suscitano ansia nei difensori, spe-cialmente quando e il deposito scade il giorno dopo.Il libro su “Il processo telematico. Tipi e differenze”, cu-rato da un esperto della materia, si propone con approc-cio didattico per illustrare il contenuto delle norme cheil giurista dovrà applicare, ipotizzando la lettura ancheda parte di un neofita.Partendo dal contenuto del documento informatico,sono esposte le tipologie di firme elettroniche ricono-sciute dall’ordinamento italiano e le modalità di estrin-secazione delle medesime e la loro valenza.Il libro recensito illustra le caratteristiche del Portale deiServizi Telematici, istituito presso il Ministero della giu-stizia, e dei vari processi telematici: civile, amministra-tivo e tributario con cenni a quello penale, fallimentare,esecutivo ed al recente Portale delle vendite pubbliche,in fase di sperimentazione alla data di pubblicazione deltesto (marzo 2017). L’autore affronta anche alcune tematiche sensibili per iprofessionisti, quali le notifiche telematiche alla Pub-blica Amministrazione e come comportarsi nel caso diricevimento di una PEC di notifica dal contenuto illeg-gibile o priva degli allegati, così come sono state trattatele disfunzioni ed i blocchi dei sistemi informatici del Mi-nistero della giustizia, delle conseguenze che ciò com-porta e fornisce consigli pratici in attesa dell’istituzionedel sito ufficiale dei fermi. Nel volume recensito, viene proposta un’utile tabella diconfronto tra i tipi di processo telematico, con evidenzadelle differenze, e sono anche analizzati i nuovi oneri eresponsabilità in capo ai professionisti, conseguenti all’usodegli strumenti informatici nel processo, e suggerisce mo-

dalità di redazione degli atti alla luce del principio di sin-teticità valevole nel processo civile, così come in quelloamministrativo ed innanzi alla Corte di Cassazione.Il libro recensito è di facile ed immediata lettura, utileall’avvocato e non solo, ed è difficile per il professionistastare “senza” il volume in libreria.

Maurizio Sala,Il processo telematico. Tipi e differenze,Giappichelli editore, 2017

A cura di Leonardo Carbone

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LA PREVIDENZA FORENSE

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Lorena Ambrosini, Avvocato, Teramo,Professore associato Università di Teramo

Manuela Bacci, Avvocato, La Spezia,Delegata di Cassa Forense

Marcello Bella, Avvocato,Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense

Bina Valentini, Avvocato, Brindisi,Delegata di Cassa Forense

Leonardo Carbone, Avvocato, Ascoli Piceno,Direttore Responsabile della Rivista

Cinzia Carissimi, Dirigente Contabilità ePatrimonio Cassa Forense

Maria Luisa Cenni, Notaio, Bologna

Donatella Cerè, Avvocato, Roma, Componente CNF

Divinangelo D'Alesio, Avvocato, TeramoDelegato di Cassa Forense

Ludovica Dickmann, Dottoressa, Roma

Giovanna Fantini, Avvocato, Milano,Delegata di Cassa Forense

Ida Grimaldi, Avvocato, Vicenza,Delegata di Cassa Forense

Paola llarioni, Dirigente Servizio Normativaprevidenziale e Ricorsi di Cassa Forense

Laura Jannotta, Avvocato, Segretario UnioneNazionale delle Camere Civili

Dario Lolli, Avvvocato, San Donaci (BR)

Nunzio Luciano, Avvocato, Campobasso,Presidente di Cassa Forense

Serena Mantegna, Dottoressa, Roma

Andrea Orefice, Avvocato, Napoli

Pasquale Passalacqua, Avvocato, Roma, Professoreassociato Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Sabrina Salvati, Dottoressa, Roma

Salvatore Spano, Avvocato, Lecce,Delegato di Cassa Forense

Luisa Surdi, Avvocato, Macerata

Immacolata Troianello, Avvocato, Napoli,Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

Roberto Uzzau, Avvocato, Sassari,Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

Nicolino Zaffina, Avvocato, Lamezia Terme,Consigliere di Amministrazione Cassa Forense

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

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